Nelle contravvenzioni previste dall'articolo precedente il contravventore, prima dell'apertura del dibattimento ovvero prima del decreto di condanna, puo' presentare domanda di oblazione all'Ispettorato del lavoro competente per territorio il quale determina la somma da pagarsi entro i limiti minimo e massimo delle rispettive ammende, con facolta' di ridurre l'importo sino alla meta'. Per i recidivi nelle contravvenzioni di cui al primo comma dell'articolo precedente l'ammontare della somma non puo' essere inferiore al doppio della pena pecuniaria inflitta per la precedente contravvenzione, e, in tal caso, non si tiene conto del limite massimo stabilito dal comma stesso. Il versamento della somma fissata dall'Ispettorato del lavoro deve essere effettuato dal contravventore entro quindici giorni da quello della relativa comunicazione, e, in caso contrario, ha luogo il procedimento penale.

Testo vigente dal 12 novembre 1962

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urn:nir:stato:legge:1962-10-05;1539~art10 · fonte del testo

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