Corte costituzionale

Sentenza n. 155/1973

Questione dichiarata infondata · depositata il 21/11/1973 · relatore Enzo Capolozza

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 160 del

codice penale, nonché dello stesso art. 160 in relazione agli artt.

304 del codice di procedura penale e 8, primo e secondo comma, della

legge 5 dicembre 1969, n. 932, promosso con ordinanza emessa il 10

novembre 1971 dal pretore di Torino nel procedimento penale a carico di

Santi Gianfranco, iscritta al n. 484 del registro ordinanze 1971 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 50 del 23

febbraio 1972.

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 3 ottobre 1973 il Giudice relatore

Enzo Capalozza;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti,

per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Nel corso di un procedimento penale a carico di Gianfranco Santi,

in fase istruttoria (e pur senza che fosse stato disposto un qualsiasi

atto d'istruzione), per emissione continuata di assegni a vuoto, il

pretore di Torino - tenuto conto che si era, bensì, maturato il tempo

necessario a prescrivere il reato, ma era stato emesso, prima della

scadenza del termine, avviso di procedimento da notificarsi al

prevenuto (e, aggiungasi per completezza, non notificato, secondo

quanto risulta dal fascicolo di causa) - ha ritenuto, con ordinanza 10

novembre 1971, rilevante e non manifestamente infondato, in riferimento

all'art. 3 della Costituzione, il dubbio di legittimità costituzionale

dell'art. 160 del codice penale, considerato di per sé ed in relazione

agli artt. 304 del codice di procedura penale e 8, primo e secondo

comma, della legge 5 dicembre 1969, n. 932, nella parte in cui non

prevede che l'avviso di procedimento abbia l'efficacia di interrompere

il corso della prescrizione del reato.

Secondo il pretore, l'avviso di procedimento, al pari degli altri

atti processuali interruttivi, tassativamente menzionati nel primo e

nel secondo comma del citato art. 160, rivelerebbe, nel magistrato che

lo ha emesso, la volontà di procedere contro un imputato, al quale,

con l'avviso, oltre ad essere formulato l'invito a nominare un

difensore, viene contestato, sia pure in modo generico, un illecito

penale. In presenza della manifesta identica volontà di procedere,

sarebbe, pertanto, irrazionale e darebbe luogo ad un'arbitraria

disparità di trattamento tra imputati, pur se in procedimenti penali

diversi, non prevedere che l'interruzione della prescrizione ricorra

anche nel caso di emissione dell'avviso di procedimento.

Sulla rilevanza, il pretore osserva che, se la questione fosse

riconosciuta fondata, la prescrizione sarebbe stata interrotta

dall'avviso, e ciò consentirebbe di proseguire il procedimento contro

il Santi per l'imputazione a lui ascritta.

Nel giudizio dinanzi a questa Corte, nel quale non si è costituita

la parte privata, è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,

con atto depositato il 3 marzo 1972, nel quale chiede che la questione

sia dichiarata non fondata.

L'Avvocatura afferma che, essendo stata denunziata "una norma che

detta una disciplina più favorevole all'imputato di quella risultante

dalla sua disapplicazione", il pretore avrebbe omesso l'indagine

necessaria ai fini del giudizio di rilevanza sugli effetti della

sentenza della Corte che dichiarasse la fondatezza della questione.

Pur astenendosi dal formulare una richiesta in punto di rilevanza,

l'Avvocatura osserva che "la regola posta dal l'art. 30, terzo comma,

della legge n. 87 dell'11 marzo 1953, per il quale la norma dichiarata

incostituzionale non può avere applicazione dal giorno successivo alla

pubblicazione della decisione, resti paralizzata - quanto meno

relativamente al giudizio a quo - dalla regola posta dall'art. 2, terzo

comma, codice penale, secondo il quale in caso di successione nel tempo

di leggi penali si applica quella le cui disposizioni siano più

favorevoli al reo, regola quest'ultima che costituisce applicazione del

principio generale sancito dall'art. 25, secondo comma, della

Costituzione".

Nel merito della questione, dopo aver illustrato lo scopo

informativo, proprio dell'avviso di procedimento, e precisato l'ambito

del concetto di "primo atto di istruzione" in ordine al quale l'avviso

va comunicato, l'Avvocatura fa presente che, con il denunziato art. 160

cod. pen., il legislatore intese restringere la cerchia degli atti del

procedimento penale idonei ad interrompere la prescrizione a quelli

"veramente fondamentali del procedimento stesso, che, in considerazione

del loro carattere obiettivo, di per sé, dimostrano la persistenza

dell'interesse dello Stato a punire" (Relazione al Re per il codice

penale, n. 80).

E deduce che l'avviso di procedimento, pur se, in ipotesi, venisse

inteso come indice inequivocabile della presenza di una pretesa

punitiva, non si collocherebbe sullo stesso piano degli atti menzionati

nell'art. 160, secondo comma, cod. pen., sia perché questi

presuppongono l'esistenza di seri indizi di colpevolezza, sia perché

la mancanza di taluni di essi impedisce che possa essere validamente

ordinato (art. 376 cod. proc. pen.) o richiesto (art. 396 cod. proc.

pen.) il rinvio a giudizio dell'imputato. (Superfluo accennare alla

ancor più evidente ratio della efficacia interruttiva della sentenza e

del decreto di condanna di cui al primo comma dell'art. 160 cod. pen.). Considerato in diritto :

1. - È stato denunziato a questa Corte, per violazione dell'art. 3

della Costituzione, l'art. 160 del codice penale (in relazione anche

alle modifiche apportate all'art. 304 del codice di procedura penale

dall'art. 8, primo e secondo comma, della legge 5 dicembre 1969, n.

932), nella parte in cui non annovera l'avviso di procedimento fra gli

atti interruttivi della prescrizione del reato.

2. - In via preliminare, l'Avvocatura generale si richiama ai

principi relativi all'applicazione della legge più favorevole in caso

di successive leggi penali (art. 2, terzo comma, cod. pen.), e pone in

dubbio che sia stata compiuta una sufficiente valutazione della

rilevanza, da parte del giudice a quo, il quale, senza porsi tale

problema, nella causa sottoposta al suo esame, ha ritenuto operante,

pur essendo pregiudizievole all'imputato, l'eventuale effetto

interruttivo che venisse riconosciuto all'avviso di procedimento.

È, per altro, da osservare che questo argomento dell'Avvocatura

attiene ai limiti che, nei singoli casi, incontra la "cosiddetta

retroattività delle decisioni di accoglimento della Corte

costituzionale" (sentenza n. 49 del 1970). Ma "i problemi che possono

sorgere in quest'ordine di idee sono, evidentemente, problemi di

interpretazione e devono pertanto essere risolti dai giudici comuni,

nell'ambito delle rispettive competenze istituzionali" (stessa

sentenza).

3. - Nel merito, la questione è infondata.

Come risulta dai lavori preparatori (vedasi la Relazione al Re, n.

80), il vigente codice penale ha voluto riservare agli "atti veramente

fondamentali" del procedimento la idoneità ad interrompere il corso

della prescrizione.

Ora, è certo che l'avviso della pendenza del procedimento

(l'attuale comunicazione giudiziaria: art. 3 della legge 15 dicembre

1972, n. 773), teleologicamente preordinato a rendere possibile un

pronto ed efficace esercizio del diritto di difesa, può precedere il

promovimento dell'azione penale e può essere seguito dal cosiddetto

decreto di archiviazione (art. 74, terzo e quarto comma, cod. proc.

pen.), dal che si deduce che la sua emissione non esprime

necessariamente il convincimento del magistrato che si debba procedere.

Va altresì osservato che l'avviso è destinato non solo all'indiziato

di reato, ma a tutti coloro che possono assumere la qualità di parti

private (art. 8 della legge n. 932 del 1969, modificato dall'art. 3

della legge n. 773 del 1972), il che lo differenzia dalla serie degli

atti elencati nell'art. 160 cod. pen., parecchi dei quali sono estranei

alle altre parti private e non hanno interferenza con esse.

Questa Corte, già nella sentenza n. 97 del 1972 - la quale ha

escluso che l'avviso abbia sempre obbligatorio ingresso nel processo

penale, disattendendo la dedotta illegittimità della omissione nel

procedimento (pretorile) che sia privo di attività istruttoria - ha

osservato che, prima della legge n. 932 del 1969, la mancata

previsione, nel nostro sistema processuale, dell'avviso di procedimento

non era mai stata denunziata, neppure per eventuale violazione del

diritto di difesa. Tanto meno l'avviso può assurgere, per forza

propria e senza l'intervento del legislatore, alla dignità di atto

fondamentale, da equipararsi a quelli che per l'art. 160 cod. pen.,

interrompono la prescrizione.

4. - Stante, dunque, la natura diversa degli atti, per legge,

interruttivi - tipica espressione della potestà punitiva dello Stato -

e dell'avviso di procedimento (ora comunicazione giudiziaria), che

soddisfa - ripetesi - un'esigenza defensionale, la differenza di

trattamento, rispetto all'istituto della estinzione del reato per

prescrizione, non appare ingiustificata, e, comunque, non integra una

violazione dell'art. 3 Cost., dato che non può non rientrare nella

discrezionalità del legislatore stabilire quali siano gli atti idonei

ad interrompere la prescrizione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 160 del codice penale, in relazione all'art. 304 del codice

di procedura penale, modificato dall'art. 8, primo e secondo comma,

della legge 5 dicembre 1969, n. 932, sollevata dal pretore di Torino,

con ordinanza 10 novembre 1971, in riferimento all'art. 3 della

Costituzione.

Così deciso - in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 9 novembre 1973.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -

ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -

VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO

CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO

ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1973:155 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari