Art. 160 c.p. — Interruzione del corso della prescrizione

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[1]Il corso della prescrizione e' interrotto dalla sentenza di condanna o dal decreto di condanna.

[2]Interrompono pure la prescrizione il mandato o l'ordine di cattura o di arresto, di comparizione o di accompagnamento, l'interrogatorio reso dinanzi l'Autorita' giudiziaria, la sentenza di rinvio al giudizio e il decreto di citazione per il giudizio.

[3]La prescrizione interrotta comincia nuovamente a decorrere dal giorno della interruzione. Se piu' sono gli atti interruttivi, la prescrizione decorre dall'ultimo di essi; ma in nessun caso i termini stabiliti nell'articolo 157 possono essere prolungati oltre la meta'.

Testo in vigore dal 26 ottobre 1930 al 24 ottobre 1989

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 160 c.p., dalle pronunce segnalate dalla Corte.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. interl. n. 25643/2025

    17 settembre 2025

    La Sezione Terza civile ha rimesso gli atti al Primo Presidente, per valutare l’opportunità dell’assegnazione alle Sezioni Unite della questione, oggetto di pronunce contrastanti, relativa al “se l’esercizio dell’azione civile risarcitoria nel processo penale, che produce l’effetto sospensivo/interruttivo permanente proprio della proposizione di ogni domanda giudiziale, sia sottoposto non solo alle cause civilistiche di sospensione e di interruzione del termine di prescrizione, ma anche alle cause di interruzione e di sospensione di cui agli artt. 159 e 160 cod. pen. che si siano verificate prima della costituzione di parte civile”.

    Art. 160 c.p. · Art. 159 c.p.

    pronuncia segnalata dalla Corte ↗

Fonte: Corte di cassazione, pronunce segnalate sul suo sito.

Corte costituzionale

16 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 65/2008

    Questione inammissibile
    14 marzo 2008

    È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 160, secondo comma, cod. pen., modificato dall'art. 6 della legge 5 dicembre 2005, n. 251, censurato, per contrasto con gli artt. 3 e 111 Cost., nella parte in cui non include l'avviso di conclusione delle indagini di cui all'art. 415- bis cod. proc. pen. fra gli atti interruttivi della prescrizione. Il rimettente chiede una pronuncia additiva in malam partem che esorbita dai poteri della Corte, alla quale il principio di riserva di legge ex art. 25, secondo comma, Cost. inibisce tanto la creazione di nuove fattispecie criminose o l'estensione di quelle esistenti a casi non previsti, quanto di incidere in peius sulla risposta punitiva o su aspetti inerenti alla punibilità, aspetti fra i quali rientrano quelli relativi alla disciplina della prescrizione. - Sulla riserva di legge ex art. 25, secondo comma, Cost., v., citata, sentenza n. 394/2006. - Sull'introduzione di nuove ipotesi di interruzione della prescrizione v., citate, ordinanze n. 245/1999, n. 412/1998, n. 178/1997, n. 315/1996, n. 144/1994, n. 193 e n. 188/1993.

    Art. 160 c.p. · Art. 3 cost. · Art. 111 cost. · Art. 415-bis c.p.p.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 452/1999

    Questione infondata
    17 dicembre 1999

    È manifestamente infondata, con riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 160 cod. pen., nella parte in cui - secondo diritto vivente - prevede che il corso della prescrizione è interrotto dall'emissione del decreto di citazione a giudizio, anziché dalla notificazione del decreto stesso. Infatti, l'art. 3 Cost. si rivela non correttamente evocato, sia perché il potere attribuito al p.m. di emettere nel giudizio pretorile il decreto di citazione a giudizio - che è funzionale soprattutto al sollecito esercizio, da parte dell'imputato, della facoltà di richiedere, a norma dell'art. 555, primo comma, lett. e), cod. proc. pen., uno dei riti semplificati - non determina alcuna violazione della parità delle parti, rappresentando il decreto di citazione a giudizio uno degli strumenti attraverso i quali il p. m. esercita l'azione penale a norma dell'art. 405 stesso codice, senza che possa riscontrarsi diseguaglianza di sorta in relazione al momento ritenuto rilevante ai fini dell'interruzione della prescrizione, una volta che l'atto risulti perfezionato nei suoi requisiti di sostanza e di forma e si configuri, quindi, come vera e propria 'vocatio in iudicium'; sia perché l'addotta diseguaglianza (tra p.m. e parte privata) è coessenziale alla tipologia dell'atto, cui la legge riconosce l'effetto interruttivo della prescrizione. Inoltre, deve escludersi ogni violazione del diritto di difesa, non soltanto perché non può assegnarsi alcun rilievo giuridico ad una sorta di "aspettativa" dell'imputato al maturarsi della prescrizione, ma anche perché la conoscibilità effettiva dell'atto interruttivo non rappresenta condizione per il dispiegarsi delle possibilità difensive, attenendo la causa estintiva del reato alle conseguenze derivanti dal decorso del tempo, e il diritto di difesa alla possibilità di contestare il contenuto dell'accusa, non preclusa all'imputato dal decorso dell'effetto interruttivo di tale causa estintiva dalla emissione, anziché dalla notificazione, del decreto di citazione a giudizio. Infine, non risulta pertinente il richiamo all'art. 6, comma 3, lett. b), della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, sia per la ricordata natura "sollecitatoria" dell'attribuzione al p.m. del potere di emettere il decreto di citazione a giudizio, sia perché, in ogni caso, all'atto della notificazione, l'imputato e la sua difesa sono posti in grado di avvedersi dell'insussistenza della causa estintiva e non è certamente la notificazione dell'atto ad incidere sulla pronta definizione del processo.

    Art. 160 c.p. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 405 c.p.p.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 245/1999

    Questione inammissibile
    17 giugno 1999

    È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma, Cost., nei confronti dell'art. 160, secondo comma, cod. pen., nella parte in cui non prevede, fra gli atti che producono l'effetto di interrompere il corso della prescrizione del reato - al pari dell'interrogatorio reso davanti al pubblico ministero - l'interrogatorio reso davanti alla polizia giudiziaria su delega del pubblico ministero. Come la Corte ha già affermato nel decidere, anche di recente, identiche questioni, e senza che nell'attuale ordinanza di rimessione vengano addotti validi argomenti in contrario, il principio di legalità sancito dall'art. 25 Cost. non le consente infatti di adottare pronunce additive del tipo richiesto dal giudice 'a quò. - Nello stesso senso, da ultimo, O. nn. 178/1997 e 412/1998.

    Art. 160 c.p. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 25 cost.

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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  • Un'altra sostanziale modificazione riguarda gli atti che possono interrompere la prescrizione del reato (art. 160). Per il progetto qualsiasi atto del procedimento era ritenuto idoneo alla interruzione. Ma ho considerato che, in tal modo, si sarebbe impedito, in moltissimi casi, il verificarsi della prescrizione, perchè gli atti del procedimento sono molto numerosi, e perchè, come è noto, d'altra parte, la giurisprudenza sul codice vigente ha smisuratamente allargata la cerchia di tali atti, fino a comprendervi, con evidente esagerazione, in base al secondo capoverso dell'articolo 93 del codice del 1889, persino la formazione materiale del fascicolo processuale da parte del cancelliere. Ho ristretta perciò la cerchia degli atti del procedimento penale, idonei ad interrompere la prescrizione, a quelli veramente fondamentali del procedimento stesso, che, in considerazione del loro carattere obiettivo, per sè, dimostrano la persistenza dell'interesse dello Stato a punire. Finchè dura il quale interesse la prescrizione appare priva di giustificazione. Questa modificazione offre anche il vantaggio di conferire, in così delicata materia, la certezza di univoche applicazioni.

    Relazione al Codice penale (1930), n. 80

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art160 · fonte del testo

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