Le disposizioni di questo testo unico si applicano dal 1° gennaio 2027 (art. 102). Fonte: art. 102, comma 1, d.lgs. 5 novembre 2024, n. 173, come modificato dal d.l. 31 dicembre 2025, n. 200, convertito, con modificazioni, dalla l. 27 febbraio 2026, n. 26 («Le disposizioni del presente testo unico si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2027»).
[1]Interruzione della prescrizione
[2](articolo 17 del decreto legislativo n. 74 del 2000)
[3]1. Il corso della prescrizione per i delitti previsti dagli articoli da 74 a 85 e' interrotto, oltre che dagli atti indicati nell'articolo 160 del codice penale, dal verbale di constatazione o dall'atto di accertamento delle relative violazioni. 2. I termini di prescrizione per i delitti previsti dagli articoli da 74 a 81 sono elevati di un terzo.
Testo vigente dal 28 novembre 2024
