Corte costituzionale

Sentenza n. 42/1965

Questione dichiarata infondata · depositata il 31/05/1965 · relatore Biagio Petrocelli

Norme in gioco

applicata al caso

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 116 del

Codice penale, promosso con ordinanza emessa il 20 ottobre 1964 dalla

Corte di assise di Roma nel procedimento penale a carico di Tutino

Giovanni, Ferretti Amedino ed altri, iscritta al n. 181 del Registro

ordinanze 1964 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica,

n. 308 del 12 dicembre 1964.

Visti l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri e l'atto di costituzione in giudizio di Ferretti Amedino;

udita nell'udienza pubblica del 17 marzo 1965 la relazione del

Giudice Biagio Petrocelli;

uditi gli avvocati Remo Pannain e Giuseppe Berlingieri, per

Ferretti Amedino, e il vice avvocato generale dello Stato Dario

Foligno, per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Nel corso del procedimento penale a carico di Tutino Giovanni ed

altri davanti alla Corte di assise di Roma, la difesa di Ferretti

Amedino, imputato di concorso in omicidio ai sensi dell'art. 116 del

Codice penale, ha sollevato questione di legittimità costituzionale di

detta norma in riferimento all'art. 27, primo comma, della

Costituzione.

La Corte, ritenuta la questione non manifestamente infondata e

rilevante ai fini del giudizio, con ordinanza del 20 ottobre 1964, ha

rimesso gli atti alla Corte costituzionale.

Secondo l'ordinanza, l'art. 116 prevede una "ipotesi di concorso a

titolo di responsabilità obiettiva per mero rapporto di causalità

materiale tra l'evento non voluto e l'azione od omissione

dell'imputato", responsabilità che sarebbe "ascritta per fatto non

proprio", e quindi in contrasto col principio, sancito dall'art. 27,

primo comma, della Costituzione, della personalità della

responsabilità penale.

L'ordinanza è stata notificata, comunicata e pubblicata sulla

Gazzetta Ufficiale, n. 308 del 12 dicembre 1964.

Si sono costituiti in giudizio il Presidente del Consiglio dei

Ministri, assistito dall'Avvocatura generale dello Stato, e la difesa

del Ferretti, con atti di intervento e deduzioni depositati il 30

dicembre 1964.

L'Avvocatura dello Stato rileva, innanzi tutto, che, secondo la

giurisprudenza della Corte costituzionale, l'art. 27, primo comma,

della Costituzione si limita a fissare il divieto della responsabilità

penale per fatto altrui, "senza alcun riferimento al divieto della

cosiddetta responsabilità oggettiva" (sentenza n. 107 del 1957).

Osserva inoltre che la fattispecie prevista da tale norma non potrebbe

mai risolversi in una ipotesi di responsabilità per fatto altrui, in

quanto la norma richiede che fra l'azione e l'omissione del concorrente

e l'evento diverso o più grave di quello da lui voluto sussista un

rapporto di conseguenzialità.

L'Avvocatura conclude, pertanto, per il rigetto della eccezione di

legittimità.

La difesa del Ferretti, nel costituirsi in giudizio, si è

brevemente riportata ai motivi della ordinanza di rinvio.

Una esposizione più ampia dei propri argomenti si rinviene nella

memoria depositata il 21 gennaio 1965.

La difesa fa precedere alcune considerazioni sulla interpretazione

da darsi all'art. 27, primo comma, della Costituzione e, sul punto,

giunge alla conclusione che "la ragion d'essere del divieto della

responsabilità per fatto altrui è la ' stessa' che sta a base del

divieto della responsabilità per fatto proprio non colpevole". Di qui

- ad avviso della difesa - la illegittimità costituzionale della norma

impugnata, nel caso si voglia ritenere che questa preveda una ipotesi

di responsabilità oggettiva.

Ma - sempre secondo la difesa - l'art. 116 prevede in realtà una

ipotesi di responsabilità per fatto altrui.

Esso realizzerebbe "addirittura un caso di responsabilità per

fatto altrui, in senso fisico, nel senso cioè, che il fatto

appartenente esclusivamente ad un concorrente è posto a carico anche

degli altri concorrenti, che nulla hanno operato in quel senso".

Nello stesso ordine di idee si rileva che "solo il dolo e la colpa

possono ricollegare a un soggetto il fatto di un terzo, un'attività

non realizzata dal soggetto stesso, un evento diverso da quello

voluto", mentre "se taluno si è limitato a porre la causa senza volere

l'effetto, il fatto suo è solo quello che si concreta nella causa; e

di quel che segue potrà rispondere solo se vi è colpa".

Con memoria, depositata il 21 gennaio 1965, l'Avvocatura dello

Stato ribadisce le argomentazioni dedotte nell'atto di costituzione. Considerato in diritto :

L'ordinanza della Corte di assise di Roma ravvisa nella norma

dell'art. 116 del Codice penale una "ipotesi di concorso a titolo di

responsabilità oggettiva, per mero rapporto di causalità materiale,

tra l'evento non voluto e l'azione od omissione dell'imputato"; e

soggiunge che tale responsabilità sarebbe "ascritta per fatto non

proprio", e quindi in contrasto con l'art. 27, primo comma, della

Costituzione, cioè col principio della personalità della

responsabilità penale.

Ferma rimanendo la giurisprudenza di questa Corte secondo la quale

la responsabilità oggettiva non è responsabilità per fatto altrui,

è da ritenere che con l'art. 116 del Codice penale, diversamente da

quanto si afferma nell'ordinanza, non si versi nella ipotesi della

responsabilità oggettiva, in quanto, secondo la interpretazione che

negli ultimi anni, in numerose sentenze, ha data la Corte di

cassazione, e che questa Corte ritiene di condividere, è necessaria,

per questa particolare forma di responsabilità penale, la presenza

anche di un elemento soggettivo.

Le interpretazioni immediatamente successive alla entrata in vigore

del Codice furono strettamente influenzate dalla formulazione letterale

della nuova disposizione; e ne derivarono per un certo tempo

affermazioni piuttosto decise del principio della responsabilità

oggettiva come fondamento della disposizione stessa. Tuttavia questa

interpretazione non mancò di suscitare, fin dal principio, vive

obiezioni.

Sebbene i suoi sostenitori abbiano sempre tentato di attenuarne in

certa misura la portata, è innegabile che, a voler assumere come

fondamento della responsabilità ex art. 116 unicamente il rapporto di

causalità materiale, non si potrebbe, a stretto rigore, stabilito un

tale rapporto, sfuggire a talune estreme conseguenze: a quella,

soprattutto, di dover imputare all'agente, solo perché materiale

conseguenza della sua azione, un reato non soltanto diverso o più

grave di quello voluto, ma anche del tutto al di fuori, per sua natura,

da ciò che sarebbe un prevedibile omogeneo sviluppo dell'azione

concordata. La interpretazione dell'art. 116 in senso rigidamente

oggettivo è pertanto apparsa giustamente alla Cassazione non conforme

al vero spirito della norma, venendo a creare una forma di

responsabilità del tutto contrastante col sistema e produttiva, oltre

tutto, di conseguenze penali di sproporzionata gravità.

Di qui il graduale manifestarsi della tendenza a riconoscere nella

responsabilità ex art. 116 un coefficiente di partecipazione anche

psichica: tendenza che ha poi trovato negli ultimi anni, come si è

detto, costante e decisa affermazione nella giurisprudenza. Né ciò

può attribuirsi a una diversione tardiva da quella che fu la

originaria interpretazione, in quanto significativi precedenti nello

stesso senso si riscontrano in una parte notevole della dottrina sin

dai primi anni dall'entrata in vigore del Codice, e traccia evidente ne

presentano gli stessi lavori preparatori. Già, infatti, nella

Relazione sul testo definitivo (pag. 71) si avvertiva che, "chi coopera

ad un'attività criminosa può e deve rappresentarsi la possibilità

che il socio commetta un reato diverso da quello voluto".

La interpretazione che in definitiva si è affermata nella

giurisprudenza, pur tra qualche difformità e incertezza di

formulazione, esige, sostanzialmente, come base della responsabilità

ex art. 116 del Codice penale, la sussistenza non soltanto del rapporto

di causalità materiale, ma anche di un rapporto di causalità

psichica, concepito nel senso che il reato diverso o più grave

commesso dal concorrente debba potere rappresentarsi alla psiche

dell'agente, nell'ordinario svolgersi e concatenarsi dei fatti umani,

come uno sviluppo logicamente prevedibile di quello voluto,

affermandosi in tal modo la necessaria presenza anche di un

coefficiente di colpevolezza.

Tale interpretazione questa Corte, accogliendo i motivi che la

giurisprudenza ne ha via via esposti e sviluppati, ritiene di dover

pienamente condividere, escludendo con ciò che l'art. 116 del Codice

penale importi una violazione del principio della personalità della

responsabilità penale: principio che nella partecipazione psichica

dell'agente al fatto trova la sua massima affermazione. Essendo ciò

sufficiente per riconoscere infondata la questione proposta, non è

compito di questa Corte il delimitare particolarmente la natura e gli

aspetti del coefficiente di colpevolezza che ricorre nella fattispecie

dell'art. 116, né lo stabilire se dalla semplice colpa esso possa

addirittura assurgere alla forma dolosa, nel qual caso, è anche dubbio

che si rientri nella ipotesi del predetto art. 116.

Ciò che invece questa Corte ritiene di dover rilevare è che le

incertezze e i contrasti suscitati dalla disposizione dell'art. 116,

sebbene da ultimo avviati dalla giurisprudenza a una più equilibrata

ed esatta soluzione, non possono dirsi del tutto dissipati nella

coscienza sociale e giuridica: onde la opportunità di un intervento

del legislatore, al fine di stabilire se la norma in questione debba

rimanere nel nostro ordinamento e, in caso positivo, quali esattamente

debbano esserne il fondamento e i limiti, e in quali termini, inoltre,

debba realizzarsi una logica coordinazione della norma stessa con tutto

il sistema e con norme analoghe, in particolare con quella dell'art. 83

del Codice penale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara infondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione,

sollevata dalla Corte di assise di Roma con ordinanza del 20 ottobre

1964, sulla legittimità costituzionale dell'art. 116 del Codice

penale, in riferimento all'art. 27, primo comma, della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 13 maggio 1965.

GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI

AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA

JAEGER - BIAGIO PETROCELLI - ALDO

SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE

FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -

GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ

- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.

ECLI:IT:COST:1965:42 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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