Corte costituzionale

Sentenza n. 65/1964

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 30/06/1964 · relatore Biagio Petrocelli

Norme in gioco

applicata al caso

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 116 del

Codice penale, promosso con ordinanza emessa il 13 gennaio 1964 dal

Tribunale di Livorno sull'incidente di esecuzione proposto da Piram

Aldo, iscritta al n. 27 del Registro ordinanze 1964 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 67 del 14 marzo 1964.

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Piram Aldo e

d'intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

udita nell'udienza pubblica del 3 giugno 1964 la relazione del

Giudice Biagio Petrocelli;

uditi l'avv. Remo Pannain, per il Piram, e il vice avvocato

generale dello Stato Dario Foligno, per il Presidente del Consiglio dei

Ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Piram Aldo, condannato con sentenza del 15 dicembre 1951 della

Corte di assise di Livorno alla pena di anni ventiquattro di reclusione

per concorso, ai sensi dell'art. 116 del Codice penale, in omicidio

volontario aggravato, ha proposto con atto del 23 aprile 1963 incidente

di esecuzione davanti al Tribunale di Livorno al fine, esplicitamente

dichiarato ("per ottenere l'illegittimità costituzionale"), di

sollevare questione di legittimità costituzionale del citato art. 116

in riferimento all'art. 27 della Costituzione. Il Tribunale, con

ordinanza del 13 gennaio 1964, ha disposto la trasmissione degli atti a

questa Corte. Nell'ordinanza si riconosce non esservi, in via generale,

alcun ostacolo alla proposizione di questioni di legittimità

costituzionale nel corso di un incidente di esecuzione.

Si rileva però che, per quanto riguarda in particolare le norme

applicate nel giudizio di cognizione, non è possibile sollevare

questioni di legittimità costituzionale in sede di esecuzione penale

quando il contrasto fra dette norme e quelle costituzionali sia insorto

prima del passaggio in giudicato della sentenza, mentre lo è invece

quando il contrasto sia insorto successivamente. Il momento della

insorgenza del contrasto deve identificarsi, secondo il Tribunale, con

quello dell'applicazione della norma ordinaria, sempre però che in

quel momento sia possibile proporre la questione di legittimità

costituzionale agli organi giurisdizionali all'uopo previsti dalla

Costituzione. Il contrasto fra l'art. 116 del Codice penale e l'art.

27, primo comma, della Costituzione era già insorto quando era in

corso il giudizio a carico del Piram, ma la relativa questione non

poté essere sollevata allora, non essendo ancora costituita la Corte

costituzionale.

Nel merito, il Tribunale osserva che l'art. 116 darebbe luogo ad

una ipotesi di responsabilità oggettiva e che per ciò, sempre a

parere dello stesso Tribunale, sarebbe in contrasto col principio della

personalità della pena, sancito dall'art. 27, primo comma, della

Costituzione.

L'ordinanza è stata regolarmente notificata, comunicata e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, n. 67 del 14 marzo 1964.

Si sono costituiti il Presidente del Consiglio dei Ministri con

atto di intervento e deduzioni dell'Avvocatura generale dello Stato,

depositato il 20 febbraio 1964, e la difesa del Piram con atto

depositato il 21 marzo 1964.

L'Avvocatura generale dello Stato eccepisce in via preliminare la

inammissibilità della questione.

Concorda col Tribunale sulla ammissibilità di questioni di

legittimità costituzionale in sede di incidente di esecuzione, e

ricorda precedenti in tal senso nella giurisprudenza della Corte

costituzionale. Rileva tuttavia che tale principio, senz'altro valido

per le norme da applicare nel giudizio di esecuzione, non lo è invece

per le norme applicate nel giudizio di cognizione. Infatti, nel

giudizio di esecuzione non viene in esame l'"applicazione" delle norme

contenenti precetti punitivi, sibbene l'applicazione delle norme

riguardanti l'esecuzione delle sentenze che sono state pronunciate

sulla base e in applicazione di quei precetti.

Sicché , superandosi quel limite, si finirebbe col dare

sostanzialmente ingresso ad una impugnazione di norme ordinarie in via

principale.

Altro limite all'ammissibilità della questione proposta sarebbe

costituito dal principio del giudicato. Questo infatti, ai sensi

dell'art. 136, primo comma, della Costituzione e dell'art. 30, terzo

comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, non viene travolto dalla

dichiarazione di incostituzionalità della norma in applicazione della

quale si è formato. Né varrebbe qui il richiamo alla disposizione del

quarto comma del citato art. 30, in virtù del quale cessano la

esecuzione e gli effetti penali delle sentenze di condanna pronunciate

in applicazione di norma dichiarata incostituzionale. Tale norma

infatti non può interpretarsi in modo da dare la possibilità di

proporre in un nuovo giudizio, per la medesima fattispecie concreta, la

questione di legittimità della norma che sia stata applicata.

L'Avvocatura rileva inoltre che il Tribunale di Livorno ha

esattamente identificato il momento della insorgenza del contrasto con

quello dell'applicazione della norma ordinaria; ma che proprio per ciò

tale contrasto avrebbe dovuto essere denunciato allora, cioè quando

era ancora in corso il giudizio di cognizione.

Né varrebbe obiettare che in quel momento il contrasto non era

ancora attuale per non essere ancora entrata in funzione la Corte

costituzionale, giacché , prima dell'entrata in funzione della Corte,

il sindacato sulla legittimità delle leggi era affidato, ai sensi

della VII disposizione transitoria della Costituzione, ai giudici

ordinari.

Nel merito, infine, l'Avvocatura esprime l'avviso che l'art. 116

non dia affatto luogo ad una ipotesi di responsabilità oggettiva, non

potendosi escludere nel fatto previsto dalla norma la presenza di un

rapporto di causalità anche psichica. Osserva tuttavia che, se anche

fosse esatta la tesi della responsabilità oggettiva, non per ciò

potrebbe dirsi violato l'art. 27, primo comma, della Costituzione. Una

tale norma, infatti, secondo la giurisprudenza della Corte, si limita a

fissare il divieto della responsabilità penale per fatto altrui,

"senza alcun riferimento al divieto della cosiddetta responsabilità

oggettiva" (sentenza n. 107 del 1957).

La difesa del Piram, che, all'atto della costituzione in giudizio,

si era brevemente riportata ai motivi dell'ordinanza di rinvio, ha

esposto in maniera più ampia i propri argomenti in una memoria

depositata il 19 maggio 1964. In ordine alla eccezione di

inammissibilità ripete l'argomentazione secondo la quale la

inammissibilità non potrebbe riferirsi ai casi che, come quello in

esame, riguardano questioni di legittimità sorte dopo il passaggio in

giudicato della sentenza, ma prima della entrata in funzione della

Corte costituzionale.

Venendo al merito, la difesa esprime la opinione che l'art. 116

preveda una ipotesi di responsabilità per fatto altrui, o, quanto

meno, che questa sia sostanzialmente la interpretazione che di tale

norma verrebbe costantemente operata dalla giurisprudenza. L'art. 116

realizzerebbe "addirittura un caso di responsabilità per fatto altrui,

in senso fisico, nel senso cioè , che il fatto appartenente

esclusivamente ad un concorrente è posto a carico anche degli altri

concorrenti, che nulla hanno operato in quel senso". Secondo la difesa

"solo il dolo e la colpa possono ricollegare a un soggetto il fatto di

un terzo, un'attività non realizzata dal soggetto stesso, un evento

diverso da quello voluto", mentre "se taluno si è limitato a porre la

causa senza volere l'effetto, il fatto suo è solo quello che si

concreta nella causa; di quel che segue potrà rispondere solo se vi è

colpa, pur non trattandosi di fatto suo". In conclusione si sostiene

"che l'azione altrui è sempre fatto altrui": di esso può rispondersi

quando questo fatto altrui diventa proprio, in virtù del legame

psichico "dolo" o "colpa".

L'Avvocatura generale dello Stato, con altra memoria depositata il

21 maggio 1964, dopo aver insistito sulla proposta eccezione di

inammissibilità, sul merito della questione osserva che la fattispecie

dell'art. 116 non può risolversi in un'ipotesi di responsabilità per

fatto altrui, in quanto la norma richiede che fra l'azione o

l'omissione del concorrente e l'evento diverso o più grave di quello

da lui voluto, che si è verificato, sussista un rapporto di

conseguenzialità. A questo proposito l'Avvocatura rileva che l'art.

110 del progetto preliminare (corrispondente all'art. 116 in esame)

conteneva la specificazione che l'evento -anche se non voluto da uno

dei partecipi all'azione criminosa - dovesse essere posto a di lui

carico, quando fosse conseguenza, "quantunque soltanto mediata" della

sua azione o omissione; ma che la locuzione fu soppressa perché

ritenuta superflua. Considerato in diritto :

La questione di legittimità costituzionale dell'art. 116 del

Codice penale, così come presentata alla Corte con l'ordinanza del

Tribunale di Livorno, deve essere dichiarata inammissibile, perché non

sollevata, secondo il sistema del vigente ordinamento, nel corso di un

giudizio.

L'interessato, detenuto nello stabilimento di Pianosa in espiazione

della pena inflittagli fin dal 15 dicembre 1951, affermando di voler

proporre un incidente di esecuzione, ha presentata al Tribunale una

istanza che, dalla sua stessa formulazione, si manifesta in modo non

dubbio come avente per unico oggetto il promovimento della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 116, e quindi con nessun altro

contenuto, nessun'altra materia da decidere all'infuori di questa.

Nella istanza si dichiara infatti, senz'altro aggiungere, che si

propone l'incidente di esecuzione "per ottenere la illegittimità

costituzionale dell'art. 116 del Codice penale, ai sensi dell'art. 27

della Costituzione". Non vi è dunque una domanda, e quindi una

controversia di merito, che il giudice, nell'ambito della sua propria

competenza, sia chiamato a decidere, e nella quale, si inserisca, in

via incidentale, la domanda relativa alla questione di legittimità

costituzionale; ma l'istanza è unica, e muove direttamente e

immediatamente, e quindi in via principale e non incidentale, a

sollevare detta questione di legittimità.

Né ciò può essere attribuito ad una sommaria ed inesperta

formulazione della istanza, in quanto la posizione non subisce

modificazioni di sorta con gli atti successivamente intervenuti a

sostegno della medesima, vale a dire la requisitoria del Pubblico

Ministero presso il Tribunale di Livorno e le deduzioni del difensore

presentate al Tribunale il 18 dicembre 1963. La prima, infatti, nel

dare parere favorevole sul merito della istanza, prendeva atto che

questa era stata proposta "per ottenere la dichiarazione di

illegittimità costituzionale dell'art. 116 del Codice penale"; nella

seconda la difesa concludeva addirittura facendo propria l'unica

richiesta originaria del Piram, cioè che "il Tribunale, in

accoglimento dell'incidente, voglia trasmettere gli atti alla Corte

costituzionale". La stessa ordinanza, infine, nulla contiene che valga

a stabilire l'esistenza di un autonomo giudizio di merito, e si limita

anch'essa a prendere atto che era stato proposto incidente di

esecuzione "per far dichiarare l'illegittimità costituzionale

dell'art. 116 del Codice penale".

La condizione in forza della quale le questioni di legittimità

costituzionale devono essere sollevate nel corso di un giudizio ebbe,

come è noto, la sua prima enunciazione in una norma costituzionale. Fu

innanzi tutto l'art. 1 della legge costituzionale n. 1 del 9 febbraio

1948 a stabilire che alla Corte costituzionale potesse rimettersi una

questione di legittimità costituzionale di una legge, o di un atto

avente forza di legge, se rilevata d'ufficio o sollevata da una delle

parti "nel corso di un giudizio". Questa delimitazione fu poi

nettamente ribadita dall'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il

quale dispone che mediante apposita istanza, da una delle parti o dal

Pubblico Ministero (comma primo), o anche d'ufficio (comma terzo), si

possono sollevare questioni di legittimità costituzionale "nel corso

di un giudizio dinanzi ad una autorità giurisdizionale".

Ora, ciò che fa difetto nell'attuale controversia è precisamente

questa condizione essenziale, cioè che la questione di legittimità

costituzionale sia stata sollevata nel corso di un giudizio. Per la

quale condizione non è sufficiente che una domanda venga presentata,

né che con essa si richieda comunque la istituzione di una certa forma

di giudizio (in questo caso il procedimento di esecuzione, disciplinato

dagli artt. 628 e seguenti del Codice di procedura penale), ma occorre

che effettivamente ricorrano i coefficienti in base ai quali un

siffatto giudizio possa dirsi concretamente ed effettivamente

instaurato, e col suo proprio contenuto. E indispensabile, in altri

termini, che il giudizio abbia un proprio oggetto e un proprio autonomo

svolgimento: un proprio oggetto, vale a dire un petitum che sia

separato o distinto dalla questione di legittimità costituzionale, e

sul quale il giudice ordinario sia chiamato per sua competenza a

decidere; un proprio autonomo svolgimento, nel senso che il giudizio

sia tale, in base alle norme che attualmente ne governano la materia,

da poter essere indirizzato per suo conto ad una propria conclusione,

al di fuori della questione di legittimità costituzionale, il cui

insorgere è soltanto eventuale. Nella dottrina e nella prassi, una

siffatta autonoma individualità del giudizio si è andata affermando,

oltre tutto, col sorgere delle note denominazioni: giudizio

"principale", giudizio "di merito", controversia "di merito", processo

"ordinario", ecc. Sicché , come esattamente è stato affermato, la

esistenza del processo di merito si presenta addirittura come

pregiudiziale rispetto al processo instaurato dinanzi alla Corte

costituzionale. Nel procedimento promosso dal Piram la esistenza del

giudizio di merito fa difetto appunto perché non v'è altra materia da

decidere all'infuori della istanza di rimessione degli atti alla Corte

costituzionale.

La inderogabile presenza di un autonomo giudizio di merito è poi

ribadita dalle due ulteriori condizioni richieste dal secondo comma del

citato art. 23 della legge n. 87: prima, che il giudizio non possa

essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di

legittimità costituzionale (rilevanza); seconda, che, nel rimettere

gli atti alla Corte costituzionale, l'autorità giurisdizionale debba

"sospendere il giudizio "in corso"". Ed è ben significativo, a tal

proposito, che nell'ordinanza del Tribunale di Livorno manchi qualsiasi

accenno sia al rapporto di rilevanza sia alla sospensione di un

giudizio in corso. Il che non è possibile attribuire ad una deficienza

di mera forma, dovuta a sommaria e incompleta redazione dell'ordinanza;

e ciò per la semplice ragione che il giudice non aveva nulla da

sospendere o nulla con cui stabilire un rapporto di rilevanza, non

essendovi, appunto, di fronte al giudice stesso, altra istanza, altra

materia da decidere se non il chiesto rinvio degli atti alla Corte

costituzionale.

La questione di legittimità dell'art. 116 bene avrebbe potuto

essere sollevata nel corso del giudizio di cognizione, e non lo fu. Né

a ciò poteva ostare il fatto che non ancora fosse entrata in funzione

la Corte costituzionale, in quanto, come è ben noto, e come la difesa

non è stata in grado di contestare positivamente, la VII disposizione

transitoria della Costituzione, prevedendo siffatta eventualità,

stabiliva che la decisione sulle controversie di legittimità

costituzionale, fino a quando non fosse entrata in funzione la Corte,

avrebbe avuto luogo in base alle norme preesistenti all'entrata in

vigore della Costituzione, cioè ad opera del giudice ordinario.

Vero è che anche dopo il giudizio di cognizione spetta al

condannato in espiazione di pena la facoltà di rivolgersi al giudice,

mediante lo strumento processuale dell'incidente di esecuzione, per

presentargli istanze inerenti alla pena in corso di esecuzione, in

dipendenza delle modificazioni che, per qualsiasi causa, essa possa

aver subito. Ma quando, come nel caso presente, contro la condanna in

corso di esecuzione altro non si invoca se non il futuro e diverso

regolamento giuridico che possa eventualmente risultare dalla soluzione

della questione di legittimità costituzionale, tutto evidentemente

rifluisce e si risolve in questa unica istanza, diretta a sollevare

tale questione; con la conseguenza che essa, in mancanza di un giudizio

di merito nel quale inserirsi in via incidentale, rimane una questione

proposta in via principale. Indubbiamente nella istanza del Piram era

presente l'interesse del condannato alla propria libertà; ma esso non

può dirsi l'oggetto di un autonomo giudizio principale, bensì

soltanto l'elemento soggettivo, il movente della istanza medesima,

unicamente diretta a sollevare il giudizio di legittimità

costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 116 del Codice penale in riferimento all'art. 27, primo

comma, della Costituzione, sollevata dal Tribunale di Livorno con

ordinanza del 13 gennaio 1964.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 20 giugno 1964.

GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI

AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA

JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE

FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -

GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ

- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.

ECLI:IT:COST:1964:65 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari