Art. 72 c.p.p. — Revoca dell'ordinanza di sospensione

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Allo scadere del sesto mese dalla pronuncia dell'ordinanza di sospensione del procedimento, o anche prima quando ne ravvisi l'esigenza, il giudice dispone ulteriori accertamenti peritali sullo stato di mente dell'imputato. Analogamente provvede a ogni successiva scadenza di sei mesi, qualora il procedimento non abbia ripreso il suo corso. La sospensione e' revocata con ordinanza non appena risulti che lo stato mentale dell'imputato ne consente la cosciente partecipazione al procedimento ovvero che nei confronti dell'imputato deve essere pronunciata sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere.

Testo in vigore dal 24 ottobre 1988 al 13 aprile 2023

Corte costituzionale

8 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 208/2017

    Questione infondata
    17 luglio 2017

    Nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 72, comma 2, cod. proc. pen., non è accolta l'eccezione di inammissibilità per omessa sperimentazione di una interpretazione costituzionalmente conforme della disposizione censurata. Il rimettente ha ritenuto preclusa dal testo normativo un'interpretazione che gli consenta di revocare l'ordinanza di sospensione del procedimento per l'applicazione di misure di prevenzione patrimoniale, qualora si accerti che l'incapacità del proposto è irreversibile. ( Precedente citato: sentenza n. 42 del 2017 e n. 39 del 2004 ).

    Art. 72 c.p.p. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 289/2011

    Questione infondata
    4 novembre 2011

    È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale, sollevata in relazione agli artt. 3 e 111, secondo comma, della Costituzione, dell'art. 72 del codice di procedura penale, nella parte in cui impone di rinnovare gli accertamenti peritali anche di fronte a situazioni di incapacità irreversibile. Il giudice a quo , secondo quanto si riferisce nell'ordinanza di rimessione, ha già proceduto alla verifica periodica (la seconda) sullo stato di mente dell'imputato tramite accertamento peritale e si trova, sulla base dei suoi esiti, a dover stabilire se l'ordinanza di sospensione del processo debba essere o meno revocata: egli pertanto, nell'attuale fase del procedimento, ha già fatto applicazione della norma censurata, con conseguente difetto di rilevanza della questione. Ciò, peraltro, a prescindere dall'ulteriore rilievo che una eventuale declaratoria di illegittimità costituzionale del solo art. 72 cod. proc. pen. non solo non eliminerebbe, ma rischierebbe addirittura di aggravare l'ipotizzato vulnus del principio di ragionevole durata del processo: unico effetto, infatti, sarebbe quello di escludere l'obbligo degli ulteriori controlli periodici sullo stato di mente dell'imputato dopo la disposta sospensione del procedimento, col risultato di lasciare il procedimento stesso in una condizione di stasi a tempo indefinito e senza la previsione di alcuno strumento per riattivarne eventualmente il corso

    Art. 150 c.p. · Art. 3 cost. · Art. 72 c.p.p. · Art. 111 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 157/2004

    Questione infondata
    28 maggio 2004

    Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 72, comma 1, del codice di procedura penale, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 111, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui prescrive, allo scadere del sesto mese dalla pronuncia dell’ordinanza di sospensione del procedimento per l’incapacità dell’imputato di partecipare coscientemente al processo, di svolgere, con cadenza semestrale, ulteriori accertamenti peritali sul suo stato di mente, anche nella ipotesi in cui questi risulti affetto da una patologia reputata come «irreversibile e ingravescente, ossia assolutamente insuscettibile di miglioramento». Invero, la medesima questione di legittimità costituzionale è stata dichiarata infondata e manifestamente infondata con le sentenze n. 298 del 1991 e n. 281 del 1995, e con l'ordinanza n. 33 del 2003, né il rimettente prospetta argomenti ulteriori e diversi da quelli già esaminati.

    Art. 72 c.p.p. · Art. 3 cost. · Art. 111 cost. · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (5)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art72 · fonte del testo

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