Art. 660 c.p.p. — Esecuzione delle pene pecuniarie

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Le condanne a pena pecuniaria sono eseguite nei modi stabiliti dalle leggi e dai regolamenti. Quando e' accertata la impossibilita' di esazione della pena pecuniaria o di una rata di essa, il pubblico ministero trasmette gli atti al magistrato di sorveglianza competente per la conversione, il quale provvede previo accertamento dell'effettiva insolvibilita' del condannato e, se ne e' il caso, della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria. Se la pena e' stata rateizzata, e' convertita la parte non ancora pagata. In presenza di situazioni di insolvenza, il magistrato di sorveglianza puo' disporre la rateizzazione della pena a norma dell'articolo 133-ter del codice penale, se essa non e' stata disposta con la sentenza di condanna ovvero puo' differire la conversione per un tempo non superiore a sei mesi. Alla scadenza del termine fissato, se lo stato di insolvenza perdura, e' disposto un nuovo differimento, altrimenti e' ordinata la conversione. Ai fini della estinzione della pena per decorso del tempo, non si tiene conto del periodo durante il quale l'esecuzione e' stata differita. Con l'ordinanza che dispone la conversione, il magistrato di sorveglianza determina le modalita' delle sanzioni conseguenti in osservanza delle norme vigenti. Il ricorso contro l'ordinanza di conversione ne sospende l'esecuzione. 142

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte costituzionale

142

La Corte costituzionale con sentenza 4 - 18 giugno 2003, n. 212 ( in G.U. 1a s.s. 25/06/2003, n. 25), ha dichiarato la illegittimita' costituzionale dell'art. 299 del D.LGS. 30 maggio 2002, n. 313 nella parte in cui abroga l'art. 660 c.p.p.

Testo in vigore dal 26 giugno 2003 al 30 dicembre 2022

Corte costituzionale

5 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 54/2026

    Illegittimità dichiarata
    17 aprile 2026

    Sono dichiarate inammissibili, per difetto di motivazione, le questioni di legittimità costituzionale – sollevate dal Magistrato di sorveglianza di Bologna in riferimento all’art. 13 Cost. – degli artt. 102 della legge n. 689 del 1981 e 660, comma 3, cod. proc. pen., nella parte in cui, in caso di mancato pagamento entro i termini della pena pecuniaria principale, prevedono la conversione nella semilibertà sostitutiva, anziché nella detenzione domiciliare sostitutiva, ovvero nella parte in cui non prevedono la conversione, in via alternativa, nella semilibertà sostitutiva o nella detenzione domiciliare sostitutiva. La violazione dell’art. 13 Cost. è apoditticamente prospettata senza alcuna adeguata e autonoma illustrazione delle ragioni per le quali le disposizioni censurate si porrebbero in contrasto con il parametro evocato. (Precedenti: S. 135/2023 - mass. 45623; S. 2/2023 - mass. 45266; S. 263/2022 - mass. 45243; S. 256/2022 - mass. 45199; S. 253/2022 - mass. 45225; S. 128/2022 - mass. 44943; S. 252/2021 - mass. 44435).

    Art. 102 Modifiche al sistema penale · Art. 660 c.p.p. · Art. 13 cost. · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 320/2001

    Questione infondata
    27 luglio 2001

    Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 660, comma 5, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, 25, secondo comma, e 101 della Costituzione, nella parte in cui prevede che il ricorso per cassazione contro l'ordinanza che dispone la conversione delle pene pecuniarie non eseguite per insolvibilità del condannato ne sospende l'esecuzione e non attribuisce al giudice la facoltà di inibire l'effetto sospensivo quanto meno nelle ipotesi di palese inammissibilità del ricorso. Infatti, secondo i principi affermati nella sentenza n. 108/1987 e in un sistema processuale incardinato sul principio generale dell'effetto sospensivo delle impugnazioni, l'esclusione dell'effetto sospensivo del ricorso per cassazione sarebbe priva del benchè minimo fondamento giustificativo e potrebbe anzi recare grave nocumento all'interessato, attesa la normale brevità della pena da espiare a seguito della conversione. M.F.

    Art. 660 c.p.p. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 25 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 416/1997

    Questione inammissibile
    17 dicembre 1997

    È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 660 del cod. proc. pen., nella parte in cui non consente la conversione delle pene pecuniarie non recuperate per insolvibilità del condannato nel caso in cui quest'ultimo risulti irreperibile, sollevata dal Pretore in riferimento agli artt. 3, 27 e 112 Cost., in quanto la competenza a provvedere in ordine alla conversione delle pene pecuniarie non eseguite per insolvibilità del condannato spetta, in via esclusiva, al magistrato di sorveglianza, sicché solo quest'ultimo organo è chiamato a fare applicazione della norma oggetto di impugnativa. red.: N. Oliva

    Art. 660 c.p.p. · Art. 3 cost. · Art. 27 cost. · Art. 112 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (8)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 26 giugno 2003

Confronto con la versione in vigore dal 1 luglio 2002 al 26 giugno 2003. 11 parole tolte, 203 parole aggiunte.

tolto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 30 MAGGIO 2002, n. 115aggiunto: Le condanne a pena pecuniaria sono eseguite nei modi stabiliti dalle leggi e dai regolamenti. Quando e' accertata la impossibilita' di esazione della pena pecuniaria o di una rata di essa, il pubblico ministero trasmette gli atti al magistrato di sorveglianza competente per la conversione, il quale provvede previo accertamento dell'effettiva insolvibilita' del condannato e, se ne e' il caso, della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria. Se la pena e' stata rateizzata, e' convertita la parte non ancora pagata. In presenza di situazioni di insolvenza, il magistrato di sorveglianza puo' disporre la rateizzazione della pena a norma dell'articolo 133-ter del codice penale, se essa non e' stata disposta con la sentenza di condanna ovvero puo' differire la conversione per un tempo non superiore a sei mesi. Alla scadenza del termine fissato, se lo stato di insolvenza perdura, e' disposto un nuovo differimento, altrimenti e' ordinata la conversione. Ai fini della estinzione della pena per decorso del tempo, non si tiene conto del periodo durante il quale l'esecuzione e' stata differita. Con l'ordinanza che dispone la conversione, il magistrato di sorveglianza determina le modalita' delle sanzioni conseguenti in osservanza delle norme vigenti. Il ricorso contro l'ordinanza di conversione ne sospende l'esecuzione.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Corte costituzionale

    La Corte costituzionale con sentenza 4 - 18 giugno 2003, n. 212 ( in G.U. 1a s.s. 25/06/2003, n. 25), ha dichiarato la illegittimita' costituzionale dell'art. 299 del D.LGS. 30 maggio 2002, n. 313 nella parte in cui abroga l'art. 660 c.p.p.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art660 · fonte del testo

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