Corte costituzionale

Sentenza n. 331/1994

Questione dichiarata infondata · depositata il 22/07/1994 · relatore Ugo Spagnoli

Norme in gioco

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 660, terzo

comma, del codice di procedura penale, promossi con n. 3 ordinanze

emesse il 1° dicembre ed il 6 ottobre 1993 (n. 2 ordinanze) dal

Magistrato di sorveglianza presso il Tribunale di Macerata nei

procedimenti di conversione della pena pecuniaria nei confronti di

Braconi Maurizio, Ercoli Giuseppe e Gregori Luigi, iscritte ai nn.

104, 105 e 106 del registro ordinanze 1994 e pubblicate nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 12, prima serie speciale,

dell'anno 1994;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 6 luglio 1994 il Giudice

relatore Ugo Spagnoli.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nell'ambito di tre distinti procedimenti di conversione o

rateizzazione di pena pecuniaria promossi a norma degli artt. 102

della legge 24 novembre 1981, n. 689 e 660 del codice di procedura

penale, il Magistrato di sorveglianza presso il Tribunale di

Macerata, rilevato che la situazione di insolvenza era determinata in

tutti e tre i casi dalla giuridica impossibilità per i condannati di

effettuare il pagamento, derivante dalla loro condizione di falliti,

e che le procedure fallimentari erano tuttora in corso, pur dopo il

duplice differimento della conversione precedentemente disposto

proprio in relazione alla suddetta situazione di temporanea

insolvenza dei condannati, ha sollevato con simili ordinanze - una in

data 1° dicembre 1993 (r.o. n. 104/1994) e due in data 6 ottobre 1993

(r.o. nn. 105 e 106 del 1994) - questione di legittimità

costituzionale dell'art. 660, terzo comma, del codice di procedura

penale, per violazione dell'art. 3 della Costituzione.

Deduce il remittente che nel caso di condannato dichiarato fallito

è pacifica la sussistenza, più che della insolvibilità, ossia di

una situazione oggettiva, di una situazione di semplice insolvenza,

vale a dire di transitoria e non insuperabile difficoltà di

adempiere. La condizione di privazione dell'amministrazione e della

disponibilità dei beni che la legge ricollega alla dichiarazione di

fallimento se giustifica, a norma del secondo comma dell'art. 660

cod. proc. pen., la richiesta di conversione della pena pecuniaria

(di cui non è possibile l'esazione) in libertà controllata,

tuttavia rientra, per la sua natura contingente e temporanea, nei

casi per i quali è possibile disporre il differimento della

conversione.

Tale differimento, osserva ancora il giudice a quo, è però

consentito per non più di due volte, ciascuna volta per un tempo non

superiore ai sei mesi, come si ricava dalla lettera del terzo comma

dell'art. 660, che prevede solo "un nuovo differimento" oltre al

primo; sicché, se, come nel caso di specie, la situazione di

temporanea insolvenza perdura, il magistrato di sorveglianza deve

necessariamente disporre la conversione della pena non eseguita.

Detta disciplina, a parere del remittente, si pone in inevitabile

contrasto con l'art. 3 della Costituzione, in quanto fa dipendere la

conversione della pena pecuniaria in libertà controllata, incidente

sulla libertà personale, da una situazione incolpevole di insolvenza

del condannato sottoposto a procedura fallimentare, che viene

discriminato rispetto a chi sia ritornato nella disponibilità dei

propri beni a seguito della chiusura del fallimento e abbia così la

possibilità di pagare la pena pecuniaria, eventualmente anche in

forma rateizzata.

2. - È intervenuto in tutti i giudizi il Presidente del Consiglio

dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, che, con identici atti, ha chiesto che la questione sia

dichiarata non fondata.

Rileva l'Avvocatura che il remittente si basa su una non

condivisibile interpretazione della norma impugnata, secondo la quale

i differimenti della conversione non possono essere più di due. Al

contrario, sia il tenore della disposizione, sia la sua ratio, quale

desumibile anche dalla Relazione al progetto preliminare del codice,

condurrebbero a ritenere, in conformità all'orientamento dottrinale

sul punto, che non vi siano limiti alla reiterabilità dei

differimenti. Considerato in diritto

1. - Il Magistrato di sorveglianza presso il Tribunale di Macerata

dubita che l'art. 660, terzo comma, del codice di procedura penale,

nella parte in cui non prevede la possibilità di differire

ripetutamente la conversione della pena pecuniaria nei confronti dei

condannati dichiarati falliti fintanto che non sia stata dichiarata

chiusa la procedura fallimentare, contrasti con l'art. 3 della

Costituzione, in quanto fa dipendere la conversione della pena

pecuniaria in libertà controllata, incidente sulla libertà

personale, da una situazione incolpevole di insolvenza del condannato

sottoposto a procedura fallimentare, che viene discriminato rispetto

a chi sia ritornato nella disponibilità dei propri beni a seguito

della chiusura del fallimento e abbia così la possibilità di pagare

la pena pecuniaria.

2. - Il giudice a quo muove dal presupposto che il potere di

differimento della conversione della pena pecuniaria previsto

dall'art. 660, terzo comma, cod. proc. pen. per i casi di

(temporanea) insolvenza sia esercitabile dal Magistrato di

sorveglianza per non più di due volte.

Tale interpretazione deve ritenersi erronea.

Già la lettera della disposizione impugnata convince della libera

reiterabilità del differimento, nei casi ivi previsti, tra cui

rientra certamente proprio quello della insolvenza derivante dallo

stato di fallito. Ed infatti, dopo un primo differimento per un tempo

non superiore a sei mesi, la legge pone al magistrato l'alternativa

tra disporne uno "nuovo" (non, quindi, un "secondo" differimento) e

ordinare la conversione. Ma questa ultima via è possibile solo se lo

stato di insolvenza non perdura, come è reso manifesto dall'avverbio

"altrimenti" ivi impiegato. In altri termini, rivolgendo

l'espressione normativa, non può essere ordinata la conversione, e

va quindi disposto, ogni volta, un nuovo differimento, se lo stato di

insolvenza perdura.

Questa interpretazione, avvalorata anche dalla dottrina che più

specificamente ha affrontato il tema, trova piena conferma nei lavori

preparatori del codice. Nella relazione al Progetto preliminare, ove,

a titolo esemplificativo, si cita proprio il caso della temporanea

insolvenza derivante dalla dichiarazione di fallimento, si pone in

risalto il potere del magistrato di sorveglianza di differire

l'esecuzione "fino a che lo stato di insolvenza ( ..) non venga a

cessare"; e si aggiunge che si è preferito un meccanismo di

(innumeri) differimenti per periodi concatenati di sei mesi anziché

quello di un differimento sine die, "ad evitare che la esecuzione

resti sospesa a tempo indefinito". Dunque, per bocca del legislatore,

si trova conferma della tesi interpretativa per la quale il

differimento è sì a tempo definito (non superiore a sei mesi), ma

reiterabile sin che lo stato di insolvenza non venga a risolversi o

nella solvibilità ""nel qual caso si procederà alla esazione della

somma dovuta") o nella insolvibilità ("nel qual caso si procederà a

conversione").

Infine, anche la genesi della norma conduce a simile conclusione.

Con la sentenza n. 149 del 1971, questa Corte aveva dichiarato

l'illegittimità costituzionale dell'art. 136, primo comma, del

codice penale, nella parte in cui ammetteva, per i reati commessi dal

fallito in epoca anteriore alla dichiarazione di fallimento, la

conversione della pena pecuniaria in pena detentiva. Con la sentenza

n. 131 del 1979, nel dichiarare l'illegittimità costituzionale

dell'art. 136 del codice penale, la Corte sottolineava tra l'altro la

non conformità al principio di uguaglianza di un sistema che

collegava alla insolvibilità del condannato "indifferibilmente ed in

modo automatico" la conversione della pena pecuniaria in pena

detentiva. Ancora, con la sentenza n. 108 del 1987, con cui veniva

sottoposto al vaglio di costituzionalità il nuovo regime introdotto

con la legge n. 689 del 1981, veniva tra l'altro affermato il

principio che la conversione dovesse poter essere differita in

presenza di situazioni di mera insolvenza.

Ora, il codice del 1988 ha inteso per l'appunto risolvere i

problemi di costituzionalità affrontati nelle citate pronunce,

attraverso un meccanismo di differibilità della conversione che,

come ricorda ancora la citata Relazione, si incentra sulla

distinzione tra insolvibilità e insolvenza, e sulla operatività

dell'istituto della conversione solo nel primo caso.

3. - Una volta riconosciuta l'erroneità della premessa

interpretativa da cui parte il giudice a quo, la questione dal

medesimo sollevata deve essere dichiarata infondata.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 660, terzo comma, del codice di procedura penale,

sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal

Magistrato di sorveglianza presso il Tribunale di Macerata con le

ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, 7 luglio 1994.

Il Presidente: PESCATORE

Il redattore: SPAGNOLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 22 luglio 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1994:331 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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