Art. 44 c.p.p. — Sanzioni in caso di inammissibilità o di rigetto della dichiarazione di ricusazione
Con l'ordinanza che dichiara inammissibile o rigetta la dichiarazione di ricusazione, la parte privata che l'ha proposta puo' essere condannata al pagamento a favore della cassa delle ammende di una somma da lire cinquecentomila a lire tre milioni, senza pregiudizio di ogni azione civile o penale.
Testo vigente dal 24 ottobre 1988
