Art. 603 c.p.p. — Rinnovazione dell'istruzione dibattimentale

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Quando una parte, nell'atto di appello o nei motivi presentati a norma dell'articolo 585 comma 4, ha chiesto la riassunzione di prove gia' acquisite nel dibattimento di primo grado o l'assunzione di nuove prove, il giudice, se ritiene di non essere in grado di decidere allo stato degli atti, dispone la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale. Se le nuove prove sono sopravvenute o scoperte dopo il giudizio di primo grado, il giudice dispone la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale nei limiti previsti dall'articolo 495 comma 1. La rinnovazione dell'istruzione dibattimentale e' disposta di ufficio se il giudice la ritiene assolutamente necessaria. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 28 APRILE 2014, N. 67)). Il giudice provvede con ordinanza, nel contraddittorio delle parti. Alla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, disposta a norma dei commi precedenti, si procede immediatamente. In caso di impossibilita', il dibattimento e' sospeso per un termine non superiore a dieci giorni.

Testo in vigore dal 17 maggio 2014 al 22 agosto 2014

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 603 c.p.p., dalle pronunce segnalate dalla Corte.

  • Cass. pen., Sez. VI, sent. n. 42942/2024

    25 novembre 2024

    La Sesta Sezione penale, in tema di appello del pubblico ministero avverso sentenza di assoluzione, ha affermato che, anche a seguito della modifica apportata all’art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen. dall’art. 34, comma 1, lett. i), n. 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, il giudice è tenuto alla rinnovazione dell’istruttoria nel caso in cui la diversa valutazione di una prova dichiarativa, ritenuta decisiva, riguardi una testimonianza acquisita in sede di incidente probatorio, non potendo inferirsi dall’omessa indicazione delle prove acquisite con tale modalità la volontà del legislatore di escluderle dall’ambito della rinnovazione.

    Art. 603 c.p.p.

    pronuncia segnalata dalla Corte ↗

Tutte le 6 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale

Fonte: Corte di cassazione, pronunce segnalate sul suo sito.

Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 124/2019

    Questione infondata
    23 maggio 2019

    Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 603, comma 3- bis , cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 58, della legge n. 103 del 2017, la premessa interpretativa da cui muove il rimettente non solo non è implausibile, ma corrisponde altresì all'interpretazione, da considerarsi allo stato diritto vivente, che della disposizione censurata è stata fornita - sia pure in via di obiter - da una recente sentenza delle Sezioni unite, nella quale è stato ribadito un principio già enunciato dalle stesse Sezioni unite anteriormente all'entrata in vigore della novella. ( Precedenti citati: sentenze n. 51 del 2015 e n. 10 del 2009 ).

    Art. 603 c.p.p. · Art. 1 Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario · Art. 111 cost. · Art. 117 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 149/2014

    Altra decisione
    28 maggio 2014

    Sono restituiti al rimettente gli atti relativi alle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 175, 178, comma 1, lett. c ), 179 e 604 cod. proc. pen., impugnati, in riferimento agli artt. 3, 24, 111 e 117, primo comma, Cost. (in relazione all'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo), nella parte in cui non prevedono che la mancata conoscenza del procedimento, da parte dell'imputato restituito nel termine per proporre impugnazione, determini la nullità della sentenza appellata, ovvero del decreto di rinvio a giudizio o di citazione a giudizio con nullità derivata di detta sentenza, e imponga conseguentemente la trasmissione degli atti al giudice di primo grado; nonché, «in aggiunta o in alternativa», degli artt. 175 e 603 cod. proc. pen., impugnati, in riferimento ai medesimi parametri, nella parte in cui non consentono all'imputato, restituito nel termine per non aver avuto conoscenza del procedimento, di avvalersi in modo pieno, in grado di appello, delle facoltà previste dagli artt. 438, 444, 468, 491 e 555 del medesimo codice. Infatti, successivamente all'ordinanza di rimessione, è intervenuta la legge n. 67 del 2014 che ha modificato in modo particolarmente incisivo la disciplina del processo penale senza la presenza dell'imputato. Per effetto di tale provvedimento, tre delle cinque norme censurate (artt. 175, 603 e 604 cod. proc. pen.) sono state oggetto di rilevanti interventi modificativi ed è radicalmente mutato il panorama normativo di riferimento. Alla luce del citato ius superveniens compete, pertanto, al giudice a quo un nuovo esame della rilevanza delle questioni.

    Art. 175 c.p.p. · Art. 178 c.p.p. · Art. 179 c.p.p. · Art. 603 c.p.p.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (58)

Se ne mostrano 11 su 58, dalle più recenti.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

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Che cosa è cambiato dal 17 maggio 2014

Confronto con la versione in vigore dal 24 ottobre 1988 al 17 maggio 2014. 93 parole tolte, 9 parole aggiunte.

… rinnovazione dell'istruzione dibattimentale e' disposta di ufficio se il giudice la ritiene assolutamente necessaria. tolto: Il giudice dispone, altresi', la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale quando l'imputato, contumace in primo grado, ne fa richiesta e prova di non essere potuto comparire per caso fortuito o forza maggiore o per non avere avuto conoscenza del decreto di citazione, sempre che in tal caso il fatto non sia dovuto a sua colpa, ovvero, quando l'atto di citazione per il giudizio di primo grado e' stato notificato mediante consegna al difensore nei casi previsti dagli articoli 159, 161 comma 4 e 169, non si sia sottratto volontariamente alla conoscenza degli atti del procedimento aggiunto: COMMA ABROGATO DALLA L. 28 APRILE 2014, N. 67. Il giudice provvede con ordinanza, nel contraddittorio delle parti. Alla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art603 · fonte del testo

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