Art. 564 c.p.p.
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In caso di reati perseguibili a querela, il pubblico ministero, anche prima di compiere atti di indagine preliminare, puo' citare il querelante e il querelato a comparire davanti a se' al fine di verificare se il querelante e' disposto a rimettere la querela e il querelato ad accettare la remissione, avvertendoli che possono farsi assistere dai difensori.
Testo in vigore dal 24 ottobre 1988 al 2 gennaio 2000
