Corte costituzionale

Ordinanza n. 354/1991

Questione dichiarata infondata · depositata il 16/07/1991 · relatore Giuliano Vassalli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 562, primo

comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa

il 20 febbraio 1991 dal Giudice per le indagini preliminari presso la

Pretura di Lucera nel procedimento penale a carico di Lombardi

Salvatore, iscritta al n. 253 del registro ordinanze 1991 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 16, prima

serie speciale, dell'anno 1991;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 19 giugno 1991 il Giudice

relatore Giuliano Vassalli;

Ritenuto che il Procuratore della Repubblica presso la Pretura

circondariale di Lucera spediva decreto di citazione a giudizio a

carico di Lombardi Salvatore prestando preventivamente il proprio

consenso alla celebrazione del processo con rito abbreviato;

e che, intervenuta la conforme richiesta dell'imputato, gli atti

venivano trasmessi al Giudice per le indagini preliminari, a norma

dell'art. 556, secondo comma, del codice di procedura penale;

che, all'udienza fissata per il giudizio abbreviato, il Giudice

per le indagini preliminari presso la Pretura circondariale di

Lucera, rilevato "che gli atti dell'indagine preliminare non appaiono

idonei alla definizione del processo in questa sede poiché non

appaiono raccolti tutti gli elementi di prova prospettatigli nelle

indagini", ha, con ordinanza del 20 febbraio 1990, sollevato, in

riferimento agli artt. 3, 24, 107, terzo comma, e 76 della

Costituzione, questione di legittimità dell'art. 562, primo comma,

del codice di procedura penale, nella parte in cui non consente al

giudice per le indagini preliminari presso la pretura circondariale,

non in grado di decidere sulla richiesta dell'imputato e sul

concomitante consenso del pubblico ministero quanto alla definizione

del processo con rito abbreviato, per essere il processo stesso non

definibile allo stato degli atti, di utilizzare lo strumento previsto

dall'art. 422 del codice di procedura penale, vale a dire di indicare

alle parti "ulteriori informazioni ai fini della decisione",

imponendogli, invece, "la contestuale ed immediata citazione

dell'imputato per il dibattimento";

che, secondo il giudice a quo, l'invocata procedura sarebbe da

ritenere non incompatibile con la "mancanza dell'udienza preliminare

nel processo pretorile, giacché comunque alcune delle norme ad essa

relative sono applicabili in virtù del richiamo" all'art. 420

"operato dall'art. 561", primo comma, del codice di procedura penale;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello

Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;

Considerato che, in attuazione dell'art. 2, n. 103, della legge 18

febbraio 1987, n. 81, il procedimento pretorile è caratterizzato

dall'assenza dell'udienza preliminare;

che, invece, lo strumento prefissato dall'art. 422 del codice di

procedura penale, invocato dal rimettente, attraverso cui si consente

al giudice, terminata la discussione, di indicare alle parti temi

nuovi o incompleti sui quali si rende necessario acquisire ulteriori

informazioni, è in funzione esclusiva della decisione circa il

rinvio a giudizio ovvero la pronuncia di non luogo a procedere e,

quindi, del provvedimento conclusivo dell'udienza preliminare;

che il detto strumento è del tutto estraneo anche allo schema

del giudizio abbreviato ordinario nei confronti del quale, in base al

disposto dell'art. 441, primo comma, "si osservano in quanto

applicabili le disposizioni previste" per tale udienza, "fatta

eccezione di quelle degli articoli 422 e 423";

che, di conseguenza, risultando erroneo il presupposto alla base

dell'ordinanza di rimessione, la questione deve essere dichiarata

manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 562, primo comma, del codice di procedura

penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 107, terzo comma,

e 76 della Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari

presso la Pretura circondariale di Lucera con ordinanza del 20

febbraio 1991.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'11 luglio 1991.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: VASSALLI

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 16 luglio 1991.

Il cancelliere: FRUSCELLA

ECLI:IT:COST:1991:354 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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