Codice di procedura penale

Art. 559 c.p.p. — Dibattimento

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 21 marzo 1998 al 4 luglio 1998. Leggi il testo vigente →

Il giudice per le indagini preliminari e' competente ad assumere gli atti urgenti a norma dell'articolo 467 e provvede sulle misure cautelari fino a quando il decreto, unitamente al fascicolo per il dibattimento, non e' trasmesso al ((giudice)) a norma dell'articolo 558 comma 1. 90

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51

90

Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace decorso il termine stabilito dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3."

Testo in vigore dal 21 marzo 1998 al 4 luglio 1998

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte costituzionale

L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.

  • Ordinanza n. 8/1994

    Parametro
    26 gennaio 1994

    Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 558, secondo comma, del codice di procedura penale, in relazione all'art. 83, quinto comma, dello stesso codice, quale risultante dalla sentenza costituzionale n. 453 del 1992, questione sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma, della Costituzione, dal Pretor…

    Art. 558 c.p.p. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 83 c.p.p.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 11/1994

    Parametro
    26 gennaio 1994

    Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 79, terzo comma, 555, terzo comma, e 558, secondo comma, del codice di procedura penale, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Pretore di Brescia - Sezione distaccata di Gardone Val Trompia con ordinanza del 19 marzo 1993. Così deciso in Roma, nella sede d…

    Art. 79 c.p.p. · Art. 555 c.p.p. · Art. 558 c.p.p. · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 21 marzo 1998

Confronto con la versione in vigore dal 24 ottobre 1988 al 21 marzo 1998. 1 parola tolta, 1 parola aggiunta.

… a quando il decreto, unitamente al fascicolo per il dibattimento, non e' trasmesso al tolto: pretore aggiunto: giudice a norma dell'articolo 558 comma 1.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51

    Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace decorso il termine stabilito dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art559 · fonte del testo

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