Art. 535 c.p.p. — Condanna alle spese

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La sentenza di condanna pone a carico del condannato il pagamento delle spese processuali relative ai reati cui la condanna si riferisce. I condannati per lo stesso reato o per reati connessi sono obbligati in solido al pagamento delle spese. I condannati in uno stesso giudizio per reati non connessi sono obbligati in solido alle sole spese comuni relative ai reati per i quali e' stata pronunciata condanna. Sono poste a carico del condannato le spese di mantenimento durante la custodia cautelare, a norma dell'articolo 692. Qualora il giudice non abbia provveduto circa le spese, la sentenza e' rettificata a norma dell'articolo 130.

Testo in vigore dal 24 ottobre 1988 al 4 luglio 2009

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 45/1994

    Questione inammissibile
    17 febbraio 1994

    Manifesta inammissibilità della questione in quanto sollevata in via meramente ipotetica essendo fondata su un'alternativa interpretativa in ordine alla quale il giudice 'a quò ha omesso di prendere posizione. - In senso conforme, v. O. nn. 207/93 e 285/92 nonché S. nn. 166/1992, 242/1990, 472/1989 e 473/1989. red.: A.P. rev.: S.P.

    Art. 533 c.p.p. · Art. 535 c.p.p. · Art. 691 c.p.p. · Art. 692 c.p.p.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (2)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art535 · fonte del testo

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