Corte costituzionale

Ordinanza n. 45/1994

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 17/02/1994 · relatore Renato Granata

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 533, 535, 619

(rectius: 691) - 693 del codice di procedura penale, in relazione

alla legge 30 luglio 1990, n. 217 (Istituzione del patrocinio a spese

dello Stato per i non abbienti) ed al d.m. 3 novembre 1990, n. 327

(Regolamento in materia di patrocinio a spese dello Stato), promosso

con ordinanza emessa il 31 maggio 1993 dal giudice per le indagini

preliminari presso la Pretura di Torino nel procedimento penale a

carico di Confalonieri Giancarlo, iscritta al n. 465 del registro

ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 36, prima serie speciale, dell'anno 1993;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 12 gennaio 1994 il Giudice

relatore Renato Granata;

Ritenuto che con ordinanza del 31 maggio 1993 il g.i.p. presso la

Pretura di Torino - nel corso dell'incidente di esecuzione promosso

da Confalonieri Giancarlo (ammesso al patrocinio a spese dello Stato

nel procedimento penale conclusosi con sentenza di condanna) avverso

l'intimazione di pagamento (tra l'altro) della somma L. 484.000

versate dall'Erario al difensore del medesimo quale onorario per

l'attività di difesa svolta in giudizio - ha sollevato questione

incidentale di legittimità costituzionale degli artt. 533, 535, 619

(rectius: 691) - 693 c.p.p. in relazione alla legge 30 luglio 1990 n.

217 ed al d.m. 3 novembre 1990 n. 327 per contrasto con gli artt. 3 e

24, comma 3, Cost.;

che - secondo il giudice rimettente - è pregiudiziale alla

decisione dell'incidente proposto stabilire se e in che misura il non

abbiente ammesso al patrocinio gratuito successivamente condannato

sia tenuto a rimborsare lo Stato e se, in caso di risposta

affermativa, il rimborso debba esser limitato alle spese di giustizia

o se debba intendersi esteso anche a quanto anticipato dallo Stato

per il patrocinio del difensore;

che, prosegue lo stesso giudice, in caso di risposta affermativa

ad entrambi tali quesiti occorre verificare la sospetta violazione

sia del principio di eguaglianza (perché i non abbienti ammessi al

patrocinio a spese dello Stato verrebbero ad essere

ingiustificatamente distinti in base ad un dato estraneo e, a tal

fine, non rilevante, qual è quello della conclusione del

procedimento penale con sentenza di condanna o di assoluzione), sia

del diritto di difesa (che deve essere inteso non solo come

possibilità di agire e difendersi nel corso del procedimento penale,

ma anche di essere esonerati in ogni caso da rimborsi successivi

all'Erario qualora ci sia stata l'ammissione ad usufruire

dell'istituto del patrocinio a spese dello Stato senza che tale

esonero possa dipendere dall'esito del giudizio penale);

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato

concludendo per l'inammissibilità della questione di

costituzionalità (perché la disciplina censurata inerisce a norme

applicabili nel corso del giudizio di merito e non rilevanti in sede

di incidente di esecuzione) e comunque per la sua infondatezza;

Considerato che l'ordinanza di rimessione prospetta una questione

di costituzionalità fondata su un'alternativa interpretativa in

ordine alla quale il giudice a quo non prende posizione;

che è costante giurisprudenza di questa Corte che è "compito

del giudice rimettente di individuare con esattezza l'oggetto della

questione, effettuare la scelta interpretativa e quindi proporre il

quesito di costituzionalità in modo non alternativo" (ord. n. 207

del 1993; ord. n. 285 del 1992; sent. n. 473 del 1989; sent. n. 472

del 1989);

che non sono quindi ammissibili questioni poste in via meramente

ipotetica, qual è quella sollevata da giudice rimettente (sent. n.

166 del 1992; sent. n. 242 del 1990);

che pertanto la questione di costituzionalità è inammissibile

(risultando così assorbito l'esame dell'eccezione di

inammissibilità della stessa per la ulteriore ragione indicata

dall'Avvocatura di Stato);

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953 n. 87

e 29, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale degli artt. 533, 535, 691, 692 e 693 del

codice di procedura penale, in relazione alla legge 30 luglio 1990 n.

217 (Istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non

abbienti) ed al decreto del Ministro di grazia e giustizia 3 novembre

1990 n. 327 (Regolamento in materia di patrocinio a spese dello

Stato) sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24, comma 3, della

Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari presso la

Pretura di Torino con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 7 febbraio 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: GRANATA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 17 febbraio 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1994:45 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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