Le condanne per reati elettorali, ove venga dal giudice applicata la pena della reclusione, producono sempre la sospensione dal diritto elettorale e da tutti i pubblici uffici. Se la condanna colpisce il candidato, la privazione dal diritto elettorale e di eleggibilita' e' pronunziata per un tempo non minore di cinque ne' maggiore di dieci anni. Il giudice puo' ordinare in ogni caso la pubblicazione della sentenza di condanna. Resta sempre salva l'applicazione delle maggiori pene stabilite nel Codice penale, e in altre leggi, per reati piu' gravi non previsti dal presente Testo Unico. Ai reati elettorali non sono applicabili le disposizioni degli articoli dal 163 al 167 e 175 del Codice penale e dell'art. 487 del Codice di procedura penale, relative alla sospensione condizionale della pena e alla non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale. ((12))

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte costituzionale

11

La Corte costituzionale con sentenza 17 - 23 luglio 1980, n. 121 (in G.U. 1a s.s. 30/7/1980, n. 208) ha dichiarato " la illegittimita' costituzionale dell'ultimo comma dell'art. 102 del testo unico approvato con d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 (Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli Organi delle Amministrazioni comunali)".

Testo vigente dal 31 luglio 1980

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 121/1980

    Ha colpito questo articolo
    23 luglio 1980

    A seguito dell'entrata in vigore della legge 27 dicembre 1973, n. 933, che ha abrogato l'art. 113, ult. comma, del t.u. delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, ossia la disposizione che vietava di applicare i benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione nel certificato del casellario giudiziale per i reati elettorali commessi in occasione delle elezioni politiche previsti dal medesimo t.u., e` venuta a mancare qualsiasi valida ragione che giustifichi il permanere, in tema di concessione dei detti benefici, di un trattamento piu` severo per i reati commessi in occasione di elezioni per i consigli dei comuni, delle province e delle regioni a statuto ordinario. Ammesso, infatti, che il principio democratico (artt. 1, 48, 55, 56, 75, 122 Cost.) conferisca alla materia elettorale tale rilievo da giustificare la deroga al diritto penale comune in tema di benefici applicabili dal giudice, e` tuttavia del tutto irrazionale ed arbitraria l'ulteriore differenziazione interna alla materia determinatasi per effetto dello jus superveniens, che ha prodotto intollerabili disparita` di trattamento di situazioni quantomeno analoghe. Per il gioco dei rinvii tra diversi corpi di norme, risulta invero che il divieto di applicazione dei benefici in questione non e` piu` operante per i reati commessi in occasione di elezioni politiche, di referendum statali, di elezioni degli organi rappresentativi delle regioni a statuto speciale e di referendum regionali, cosi` come non e` mai stato operante per le elezioni dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo, mentre la deroga al diritto comune costituita dal detto divieto e` stata mantenuta per le elezioni degli organi rappresentativi dei comuni, delle province e delle regioni a statuto ordinario. Tale deroga non puo` trovare giustificazione ne` nella diversita` dei procedimenti elettivi, in quanto il principio democratico potrebbe se mai comportare, considerata la maggiore importanza da questo punto di vista delle elezioni politiche nazionali ed europee, una maggiore severita` proprio per la violazione delle norme penali previste per queste elezioni; ne` nel fatto che successivamente all'abrogazione dell'art. 113 d.P.R. n. 361 del 1957 sia stato elevato il limite massimo per fruire del beneficio, in quanto piu` l'istituto si dilata piu` appare grave la deroga al diritto comune divenuto ancor piu` benigno; ne` nelle norme che impongono il giudizio direttissimo con o senza l'arresto in flagranza, in quanto vigono numerose leggi speciali che impongono il giudizio direttissimo senza escludere l'applicabilita` della sospensione condizionale della pena. Va in ogni caso chiarito che la sospensione condizionale dell'esecuzione della condanna ha per oggetto solamente l'espiazione della pena inflitta e non si estende ne` influisce in ordine alle pene accessorie, onde la concessione del beneficio non tocca ne` l'interdizione dai pubblici uffici ne` la sospensione del diritto elettorale quando conseguono alla condanna per reati previsti dalle leggi sulle elezioni politiche o amministrative. È pertanto costituzionalmente illegittimo, per contrasto con l'art. 3 Cost., l'art. 102, ultimo comma, del t.u. per la composizione e l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, il quale dispone, per i reati elettorali previsti dal medesimo t.u., il divieto di applicare i benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione nel certificato del casellario giudiziale. - cfr. Ss. nn. 48/1962, 45/1967, 26/1970, 174/1973; Ordd. nn. 8/1964, 85/1964, 21/1972, 23/1972.

    Art. 102 Testo unico la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali · Art. 93 Testo unico la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 174/1973

    Questione infondata
    28 novembre 1973

    Sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 93 del T.U. delle leggi per la composizione degli organi delle Amministrazioni comunali (D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570), in riferimento all'art. 3, secondo comma della Costituzione, e dell'art. 102 dello stesso T.U.,in riferimento agli artt. 27, terzo comma, 2, secondo comma, e 3 della Costituzione. Cfr.: sent. n. 48/1962; 45/1967; 106/1971 ed ord. n. 23/1972.

    Art. 3 cost. · Art. 27 cost. · Art. 2 cost. · Art. 93 Testo unico la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 21/1972

    Questione infondata
    2 febbraio 1972

    È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 102 del t.u. delle leggi per la composizione e le elezioni delle amministrazioni comunali, approvato con d.p.r. 16 maggio 1960, n. 570, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 27, terzo comma, della Costituzione, già dichiarata non fondata con sentenza n. 48 del 1969.

    Art. 3 cost. · Art. 27 cost. · Art. 102 Testo unico la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 31 luglio 1980

Confronto con la versione in vigore dal 23 giugno 1960 al 31 luglio 1980. 1 parola aggiunta.

… condizionale della pena e alla non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale. aggiunto: 12

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Corte costituzionale

    La Corte costituzionale con sentenza 17 - 23 luglio 1980, n. 121 (in G.U. 1a s.s. 30/7/1980, n. 208) ha dichiarato " la illegittimita' costituzionale dell'ultimo comma dell'art. 102 del testo unico approvato con d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 (Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli Organi delle Amministrazioni comunali)".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-05-16;570~art102 · fonte del testo

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