Art. 50 — Sentenza di rinvio al giudizio e decreto di citazione

Se alla data di entrata, in vigore della presente legge gli atti del procedimento sono stati trasmessi al procuratore generale, questi presenta le sue requisitorie al giudice istruttore; qualora le abbia gia' presentate alla sezione istruttoria, questa restituisce gli atti al giudice istruttore a mezzo del procuratore generale, che, se e' necessario, rinnova la requisitoria con riferimento alla sola competenza. Se vi e' stata gia' sentenza di rinvio al giudizio della Corte di assise o richiesta di decreto di citazione per il giudizio, la citazione e' fatta davanti al giudice competente a norma della presente legge. Il decreto di citazione gia' emesso perde efficacia e deve essere rinnovato.

Testo vigente dal 7 maggio 1951

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1951-04-10;287~art50 · fonte del testo

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