Art. 47 c.p.p.
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La richiesta di rimessione non sospende il processo, ma il giudice non puo' pronunciare sentenza fino a che non sia intervenuta l'ordinanza che dichiara inammissibile o rigetta la richiesta. 78 La corte di cassazione puo' disporre con ordinanza la sospensione del processo. La sospensione non impedisce il compimento degli atti urgenti.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Corte costituzionale
78La Corte costituzionale, con sentenza 14-22 ottobre 1996, n. 353 (in G.U. 1a s.s. 30/10/1996, n. 44) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del comma 1 del presente articolo "nella parte in cui fa divieto al giudice di pronunciare la sentenza fino a che non sia intervenuta l'ordinanza che dichiara inammissibile o rigetta la richiesta di rimessione".
Testo in vigore dal 31 ottobre 1996 al 8 novembre 2002
