Corte costituzionale

Sentenza n. 353/1996

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 22/10/1996 · relatore Francesco Guizzi

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 46, comma 3,

47 e 49 del codice di procedura penale, promossi con ordinanze emesse

il 12 dicembre 1995 dalla Corte d'appello di Trieste e il 9 gennaio

1996 dal Tribunale di Trieste, nei procedimenti penali a carico di

Pahor Samo, rispettivamente iscritte ai nn. 140 e 208 del registro

ordinanze 1996 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

nn. 9 e 11, prima serie speciale, dell'anno 1996;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 15 maggio 1996 il giudice

relatore Francesco Guizzi.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel procedimento penale a carico di Pahor Samo la Corte

d'appello di Trieste ha sollevato questione di legittimità

costituzionale degli artt. 46, comma 3, 47 e 49 del codice di

procedura penale. In precedenza, con atti del 9 marzo e del 5

ottobre 1993, l'imputato aveva proposto due istanze di rimessione del

procedimento, rigettate dalla Corte di cassazione con sentenze del 5

maggio 1993 e 19 gennaio 1994; malgrado ciò, egli aveva reiterato

l'istanza, sulla base di "fatti nuovi", sollecitando il Collegio a

promuovere il giudizio di legittimità costituzionale, conclusosi con

la sentenza d'inammissibilità n. 460 del 1995 di questa Corte.

Avendo il Samo "confermato e ribadito" (all'udienza del 12 dicembre

1995) detta istanza, la Corte triestina ha quindi sollevato la

presente questione.

Osserva il giudice a quo che la Corte di cassazione ha sempre

escluso ogni possibilità di sindacato da parte del giudice di merito

sull'ammissibilità dell'istanza, anche nel caso (come quello in

esame) in cui vi sia una reiterazione della richiesta basata su

motivi "solo apparentemente nuovi". Sì che, considerando l'evidente

uso strumentale della riproposizione, la Corte d'appello di Trieste

ha sollevato - per contrasto con il principio di obbligatorietà

dell'azione penale sancito dall'art. 112 della Costituzione -

questione di legittimità costituzionale dei citati articoli del

codice di procedura penale, senza peraltro nascondere la finalità

ulteriore di "sterilizzare", con l'incidente di costituzionalità, il

termine prescrizionale del reato, in modo da evitare che l'imputato

si sottragga al giudizio. E pur non ignorando il contenuto della

citata sentenza n. 460, con specifico riguardo al principio

costituzionale di obbligatorietà dell'azione penale, il Collegio

rimettente rileva come l'accenno al bene (costituzionalmente

protetto) dell'"efficienza del processo penale", ivi evocato,

dovrebbe indurre il giudice delle leggi a estendere la portata del

richiamato principio oltre il momento dell'impulso processuale, fino

alla soglia della sentenza.

Di qui, la lesione dell'art. 101, secondo comma, della

Costituzione, poiché il giudice non sarebbe soggetto soltanto alla

legge, ma anche alle iniziative dell'imputato; degli artt. 3 e 97,

sia per intrinseca irragionevolezza, sia per violazione dei principi

di uguaglianza e del buon andamento dell'amministrazione; e dell'art.

25, primo comma, per la possibilità, data all'imputato, di sottrarsi

al giudice naturale con una tecnica elusiva finalizzata alla

prescrizione dei reati.

2. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, che -

riportandosi all'atto d'intervento depositato in occasione del

giudizio definito con la sentenza n. 460 del 1995 - ha concluso per

l'inammissibilità o, in subordine, per l'infondatezza della

questione.

Osserva l'Avvocatura che, spinto alle conseguenze estreme, il

meccanismo della rimessione potrebbe determinare gli effetti negativi

prospettati nell'ordinanza della Corte d'appello. Ma essi non

discenderebbero dalla mancata attribuzione al giudice di merito del

sindacato sull'istanza di rimessione, poiché nulla impedirebbe

all'imputato - dopo la declaratoria di inammissibilità della prima

richiesta - di riproporla sulla base di motivi anche solo

apparentemente nuovi, in modo da impedire di emettere la sentenza.

L'inconveniente segnalato potrebbe essere risolto stabilendo un

sistema di preclusioni, o consentendo al giudice di merito la

decisione del processo, in attesa della pronuncia sulla rimessione,

oppure - nelle ipotesi di rigetto o di inammissibilità dell'istanza

- non computando nei termini di prescrizione il periodo in cui il

giudizio rimane sospeso.

Sebbene esista un problema applicativo, la questione sarebbe

erroneamente formulata: sia perché non risulta censurata la norma

che disciplina il termine di prescrizione dei reati, sia perché si

chiederebbe alla Corte una sentenza in una materia che attiene alla

discrezionalità del legislatore.

3. - Nel corso di altro procedimento penale, a carico dello stesso

imputato, il Tribunale di Trieste ha sollevato questione di

legittimità costituzionale dell'art. 47 del codice di procedura

penale per violazione degli artt. 3, 97, primo comma, e 101, primo

comma, della Costituzione.

Per "pretesi nuovi motivi", l'imputato aveva riproposto, ai sensi

degli artt. 45 e segg. del codice di procedura penale, l'istanza di

rimessione già formulata nel corso del dibattimento (alle udienze

del 9 novembre 1992, 8 novembre 1993 e 11 gennaio 1995), per tre

volte respinta o dichiarata inammissibile dalla Corte di cassazione.

Osserva il Tribunale che l'approssimarsi della prescrizione non

discende tanto dalla mancanza d'una norma che attribuisca al giudice

di merito il potere delibatorio sull'ammissibilità o fondatezza

della questione, quanto dal rigido divieto di pronunciare sentenza

fino a che non sia intervenuta l'ordinanza che dichiara inammissibile

o rigetta la richiesta: divieto introdotto nel nuovo codice di

procedura penale, con l'art. 47, e ignoto al codice abrogato nel

1989. Onde l'ineludibile contrasto di tale articolo con gli artt. 3,

97 e 101 della Costituzione.

4. - Anche con riferimento a questo giudizio è intervenuto il

Presidente del Consiglio dei Ministri, concludendo come sopra. Considerato in diritto

1. - Viene riproposta all'esame di questa Corte la questione di

legittimità costituzionale riguardante un aspetto del regime

giuridico della rimessione dei procedimenti, nell'ambito del processo

penale, già considerata dalla sentenza n. 460 del 1995. La Corte

d'appello di Trieste dubita, in particolare, della legittimità

costituzionale degli artt. 46, comma 3, 47 e 49 del codice di

procedura penale, che favorirebbero il decorso del termine di

prescrizione dei reati, consentendo all'imputato di riproporre

(teoricamente ad libitum) una richiesta di rimessione del

procedimento basata, anche solo in apparenza, su motivi nuovi. Le

disposizioni menzionate sarebbero in contrasto con l'art. 112 della

Costituzione, per lesione del principio di obbligatorietà

dell'azione penale; con l'art. 101, secondo comma, poiché il giudice

non sarebbe soggetto soltanto alla legge, ma anche alle iniziative

dell'imputato; con gli artt. 3 e 97, sia per l'intrinseca

irragionevolezza di detto meccanismo, sia per violazione dei principi

di uguaglianza e di buon andamento dell'amministrazione; e, infine,

con l'art. 25, primo comma, per la possibilità data all'imputato di

sottrarsi, con tecnica elusiva finalizzata alla prescrizione dei

reati, al giudice naturale.

Per le medesime ragioni, il Tribunale della stessa città denuncia,

in riferimento agli artt. 3, 97 e 101 della Costituzione, l'art. 47

del codice di procedura penale, nella parte in cui fa divieto di

pronunciare sentenza fino a che non sia intervenuta l'ordinanza della

Cassazione che dichiara inammissibile o rigetta la richiesta.

2. - Prospettate le questioni in termini pressoché identici,

sebbene i dati normativi non siano esattamente sovrapponibili, i

giudizi vanno riuniti per essere congiuntamente trattati.

3. - Già investita di analoga censura, questa Corte ha

pronunciato, con la sentenza n. 460 del 1995, una declaratoria

d'inammissibilità, rilevando l'imprecisa denuncia della normativa

processuale e l'erronea indicazione del parametro nell'art. 112 della

Costituzione, ma si è detta nel contempo consapevole degli

"inconvenienti lamentati dal giudice a quo" e, cioè, tanto della

"possibilità di un uso distorto della riproposizione, a fini

dilatori, della richiesta di rimessione", quanto dell'obbligo "per il

giudice di merito di fermarsi, ai sensi dell'art. 47, primo comma,

del codice di rito, alle soglie della sentenza" (cfr. la citata

sentenza n. 460 del 1995).

3.1. - Individuata esattamente la norma, la questione è fondata.

Entrambe le ordinanze censurano, invero correttamente (la Corte

d'appello solo in parte qua), l'art. 47, comma 1, del codice di

procedura penale, vale a dire la disposizione che rende possibile il

lamentato abuso della rimessione.

Pur non trattandosi di un nuovo istituto, quello introdotto dal

codice di procedura penale del 1988 è uno strumento processuale che

contiene una rilevante novità: mentre nella precedente disciplina si

stabiliva, con l'art. 57, che il procedimento per rimessione non

sospendeva l'istruzione o il giudizio (salvo ordinanza di sospensione

della Corte di cassazione), in quella attuale si è invece inserito

il divieto di "pronunciare sentenza fino a che non sia intervenuta

l'ordinanza che dichiara inammissibile o rigetta la richiesta".

Sotto il vigore del vecchio codice furono rare, significativamente,

le decisioni della Corte di cassazione al riguardo e, fra le poche,

nessuna mise in discussione il potere del giudice di merito di

pronunciare la sentenza. La conseguenza naturale di questo mancato

divieto consisteva nella non "dannosità" di qualsivoglia

reiterazione dell'istanza di rimessione (in caso d'una precedente

richiesta dichiarata inammissibile o infondata dalla Cassazione),

perché non preclusiva della decisione del giudizio di merito.

Nel pur apprezzabile disegno di razionalizzazione del processo

davanti al iudex suspectus, il legislatore ha voluto che - pendente

il giudizio di rimessione - l'effetto sospensivo si produca

automaticamente, e al momento della decisione del processo operi una

preclusione per il giudice del dibattimento. L'innovazione risponde

all'esigenza d'un razionale contemperamento dei principi di economia

processuale e di terzietà del giudice: è infatti la regola che non

si sospenda il processo, in seguito all'istanza di rimessione, mentre

è a fondamento dell'istituto il potere di decidere conferito al

giudice che è estraneo agli interessi in gioco. Ma nell'innovare non

si è tenuto conto degli eventuali abusi derivanti dalla

riproposizione della richiesta su cui la Cassazione si sia già

espressa con una declaratoria di inammissibilità o di rigetto. Ciò

è quanto testimoniano le ordinanze dei Collegi triestini, nelle

quali si sottolinea l'uso scopertamente dilatorio della richiesta

avanzata ex artt. 46 e segg. del codice di procedura penale e

finalizzata ad allontanare nel tempo la decisione di merito, con

l'effetto d'una probabile prescrizione dei reati e di un inevitabile

riflesso negativo sul precario stato di efficienza

dell'amministrazione giudiziaria.

3.2. - La questione sollevata dalle due ordinanze, che denunciano

l'effetto irrazionale dell'art. 47, comma 1, in relazione all'uso

distorto della reiterazione dell'istanza di rimessione ex art. 49 del

codice di procedura penale, è fondata alla luce dell'art. 3 della

Costituzione.

L'equilibrio fra i principi di economia processuale e di terzietà

del giudice è infatti solo apparente nella ponderazione codicistica,

posto che il possibile abuso processuale determina la paralisi del

procedimento, tanto da compromettere il bene costituzionale

dell'efficienza del processo, qual è enucleabile dai principi

costituzionali che regolano l'esercizio della funzione

giurisdizionale, e il canone fondamentale della razionalità delle

norme processuali. Pienamente libero nella costruzione delle

scansioni processuali, il legislatore non può tuttavia scegliere,

fra i possibili percorsi, quello che comporti, sia pure in casi

estremi, la paralisi dell'attività processuale, perché impedendo

sistematicamente tale attività, mediante la riproposizione

dell'istanza di rimessione, si finirebbe col negare la stessa nozione

del processo e si contribuirebbe a recare danni evidenti

all'amministrazione della giustizia.

Occorre, allora, rimuovere la fonte di tali rischi, dichiarando

l'illegittimità costituzionale dell'art. 47, primo comma, del codice

di procedura penale, nella parte in cui fa divieto al giudice di

pronunciare la sentenza fino a che non sia intervenuta l'ordinanza

che dichiara inammissibile o rigetta la richiesta.

A parte il parametro inadeguato, costituito dall'art. 112, già

oggetto di esame nella sentenza n. 460 del 1995, gli altri (artt. 25

e 101 della Costituzione) restano assorbiti nelle considerazioni

esposte sopra.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara l'illegittimità costituzionale

dell'art. 47, comma 1, del codice di procedura penale, nella parte

in cui fa divieto al giudice di pronunciare la sentenza fino a che

non sia intervenuta l'ordinanza che dichiara inammissibile o rigetta

la richiesta di rimessione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 14 ottobre 1996.

Il Presidente: Ferri

Il redattore: Guizzi

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 22 otobre 1996.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1996:353 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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