Art. 447 c.p.p. — Richiesta di applicazione della pena nel corso delle indagini preliminari

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 24 ottobre 1988 al 30 dicembre 2022. Leggi il testo vigente →

Nel corso delle indagini preliminari, il giudice, se e' presentata una richiesta congiunta o una richiesta con il consenso scritto dell'altra parte, fissa, con decreto in calce alla richiesta, l'udienza per la decisione, assegnando, se necessario, un termine al richiedente per la notificazione all'altra parte. Almeno tre giorni prima dell'udienza il fascicolo del pubblico ministero e' depositato nella cancelleria del giudice. Nell'udienza il pubblico ministero e il difensore sono sentiti se compaiono. Se la richiesta e' presentata da una parte, il giudice fissa con decreto un termine all'altra parte per esprimere il consenso o il dissenso e dispone che la richiesta e il decreto siano notificati a cura del richiedente. Prima della scadenza del termine non e' consentita la revoca o la modifica della richiesta e in caso di consenso si procede a norma del comma 1.

Testo in vigore dal 24 ottobre 1988 al 30 dicembre 2022

Corte costituzionale

4 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 75/1996

    Questione infondata
    15 marzo 1996

    È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 447, comma 3, ultima parte, cod. proc. pen., sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.. La questione, infatti, è fondata su un presupposto interpretativo chiaramente errato, in quanto è positivamente escluso dal principio codificato nell'art. 2, terzo comma, cod. pen., che il giudice possa accogliere la richiesta di applicazione della pena nei termini considerati dalle parti prima dell'abrogazione del trattamento sanzionatorio deteriore, poiché in tal modo egli continuerebbe a dare applicazione ad una norma non più vigente: e quindi, fermo restando che il remittente non può che rigettare la richiesta di patteggiamento fondata su di una norma espulsa dall'ordinamento, rimane del tutto integra, per l'imputato, la possibilità di riformulare la richiesta di applicazione della pena sulla base del vigente quadro normativo, fino al termine previsto dall'art. 446, comma 2, cod. proc. pen..

    Art. 447 c.p.p. · Art. 3 cost. · Art. 444 c.p.p. · Art. 2 c.p.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 230/1995

    Questione infondata
    6 giugno 1995

    Come già affermato dalla Corte, nel procedimento di applicazione della pena su richiesta il controllo del giudice deve essere esercitato sulla congruità della pena in concreto, quale indicata nella richiesta consensuale delle parti e non su quella astrattamente irrogabile in assenza della riduzione ("fino ad un terzo") prevista dal primo comma dell'art. 444. Tale controllo, evidentemente, non può non estendersi anche all'osservanza del principio di proporzione tra entità della pena e gravità dell'offesa, comprendendo quindi anche una valutazione sull'effettivo valore rieducativo della pena in relazione alla sua pregnante finalità. - V. massime B e C.; v. S. n. 313/1990. red.: G. Conti

    Art. 2 Delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale · Art. 444 c.p.p. · Art. 445 c.p.p. · Art. 446 c.p.p.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 251/1991

    Questione infondata
    6 giugno 1991

    L'istituto dell'applicazione della pena su richiesta, anziché comportare un accertamento pieno di responsabilità, basato sul contraddittorio tra le parti, trova il suo fondamento primario nell'accordo tra pubblico ministero ed imputato sul merito dell'imputazione, dal momento che chi chiede la pena pattuita rinuncia ad avvalersi della facoltà di contestare l'accusa. Tale caratteristica di "negozialità" spiega il fatto che l'indagine del giudice in ordine alla responsabilità dell'imputato possa essere limitata a profili determinati, senza investire quell'accertamento pieno e incondizionato sui fatti e sulle prove che rappresenta, nel rito ordinario, la premessa necessaria per l'applicazione della sanzione penale ed attenua quell'esigenza a favore della persona perseguita da un'accusa penale cui risulta collegato, nell'art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo, il requisito della pubblicità dei processi e che proprio l'assenza della pubblicità può talvolta rappresentare uno degli elementi incentivanti e premiali, atti a favorire tale la scelta dell'applicazione della pena non vengono collegati alcuni degli effetti tipici della condanna, quali il pagamento delle spese processuali o l'applicazione delle pene accessorie e delle misure di sicurezza. (Non fondatezza delle questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 76 Cost. in relazione all'art. 2, primo comma, parte prima, e n. 45 legge 16 febbraio 1986, n. 81 e legge 4 agosto 1955, n. 848, degli artt. 447, 448 e 563 cod. proc. pen.). - V., in relazione al fondamento sull'accordo tra P.M. e imputato, la sent. n. 66/1990 e sulla rinuncia della facoltà a contestare l'accusa, la sent. n. 313/1991. - V., sul pagamento delle spese processuali della parte civile, la sent. n. 443/1990.

    Art. 447 c.p.p. · Art. 448 c.p.p. · Art. 563 c.p.p. · Art. 444 c.p.p.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art447 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari