Art. 423 c.p.p. — Modificazione dell'imputazione

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 24 ottobre 1988 al 30 dicembre 2022. Leggi il testo vigente →

Se nel corso dell'udienza il fatto risulta diverso da come e' descritto nell'imputazione ovvero emerge un reato connesso a norma dell'articolo 12 comma 1 lettera b), o una circostanza aggravante, il pubblico ministero modifica l'imputazione e la contesta all'imputato presente. Se l'imputato non e' presente, la modificazione della imputazione e' comunicata al difensore, che rappresenta l'imputato ai fini della contestazione. Se risulta a carico dell'imputato un fatto nuovo non enunciato nella richiesta di rinvio a giudizio, per il quale si debba procedere di ufficio, il giudice ne autorizza la contestazione se il pubblico ministero ne fa richiesta e vi e' il consenso dell'imputato.

Testo in vigore dal 24 ottobre 1988 al 30 dicembre 2022

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 423 c.p.p., dalle pronunce segnalate dalla Corte.

  • Cass. pen., Sez. VI, sent. n. 33679/2025

    13 ottobre 2025

    La Sesta Sezione penale, in tema di udienza preliminare, ha affermato che, a seguito dell’introduzione dell’art. 423, comma 1-bis, cod. proc. pen. ad opera dell’art. 23, comma 1, lett. i), n. 2, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, è affetto da abnormità strutturale il decreto che dispone il giudizio in cui, senza sollecitazione del contraddittorio, sia stata modificata la qualificazione giuridica del fatto operata dal pubblico ministero nella propria richiesta, mediante esclusione di una circostanza aggravante.

    Art. 423 c.p.p.

    pronuncia segnalata dalla Corte ↗

Tutte le 13 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale

Fonte: Corte di cassazione, pronunce segnalate sul suo sito.

Corte costituzionale

6 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 384/2006

    Questione infondata
    21 novembre 2006

    Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 423, comma 1, cod. proc. pen., censurato, per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui non prevede l'obbligo del giudice dell'udienza preliminare di disporre la notificazione all'imputato contumace del verbale di udienza che recepisce la modifica dell'imputazione, mediante contestazione di una circostanza aggravante, operata dal pubblico ministero sulla base degli stessi atti di indagine su cui si è fondato l'esercizio dell'azione penale. Quanto alla violazione dell'art. 24 Cost., l'impossibilità di proporre la richiesta di rito speciale a fronte della mutata imputazione in udienza preliminare consegue alla volontaria, duplice scelta dell'imputato di rimanere contumace e di non conferire una procura speciale al difensore; considerato, altresì, che la modifica dell'imputazione nell'udienza preliminare non è un evento imprevedibile, a maggior ragione quando il mutamento si basi, come nella specie, su elementi già desumibili dagli atti di indagine. Quanto alla censura di violazione dell'art. 3 Cost., se è vero che l'udienza preliminare si qualifica ormai come momento di giudizio, di natura non meramente processuale, ciò non vale, ancora, ad elidere le marcate differenze contenutistiche rispetto al dibattimento, poiché la "piattaforma cognitiva" della decisione del giudice dell'udienza preliminare non attinge alla pienezza dell'istruttoria dibattimentale e detta decisione resta calibrata sull'alternativa fra il proscioglimento ed il rinvio a giudizio, con esclusione della possibilità di condanna. > >- Sulla qualificazione della decisione dell'imputato di non presenziare al processo come "scelta difensiva" non suscettibile di venire conculcata v., citata, sentenza n. 301/1994. > >- Sulle modifiche dell'imputazione in dibattimento v., citata, sentenza n. 265/1994 (illegittimità costituzionale degli artt. 516 e 517 cod. proc. pen.). > >- Sulla qualificazione dell'udienza preliminare come "momento di giudizio" di natura non meramente processuale, v., citate, sentenze n. 335/2002 e n. 224/2001 e ordinanze n. 20 e n. 90/2004, n. 269 e n. 271/2003, n. 367 e n. 490/2002. > >- Sulle differenti discipline che regolano il mutamento del quadro d'accusa nell'udienza preliminare e nel dibattimento v., citata, ordinanza n. 185/2001.

    Art. 423 c.p.p. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 185/2001

    Questione infondata
    8 giugno 2001

    Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 423 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che, in caso di modifica del capo di imputazione operata nel corso dell'udienza preliminare, il pubblico ministero chieda che la modificata contestazione sia inserita nel verbale d'udienza e il verbale sia notificato per estratto all'imputato contumace. Il giudice rimettente, infatti, si fonda sull'erroneo presupposto secondo cui sarebbero tra loro comparabili norme dettate per fasi processuali del tutto eterogenee, quali l'udienza preliminare ed il dibattimento di primo grado. M.R.

    Art. 423 c.p.p. · Art. 3 cost. · Art. 111 cost. · Art. 520 c.p.p.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 515/1991

    Questione infondata
    30 dicembre 1991

    Questione già dichiarata manifestamente infondata. - O. n. 11/1991.

    Art. 423 c.p.p. · Art. 24 cost. · Art. 101 cost. · Art. 97 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (6)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art423 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari