Corte costituzionale

Sentenza n. 515/1990

Questione dichiarata infondata · depositata il 02/11/1990 · relatore Enzo Cheli

Norme in gioco

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 390 del codice

di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 7 febbraio 1990

dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Torino

nel procedimento penale a carico di Cotrone Salvatore ed altro,

iscritta al n. 434 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 27, prima serie speciale,

dell'anno 1990;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 26 settembre 1990 il Giudice

relatore Enzo Cheli;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con ordinanza del 7 febbraio 1990, il giudice per le indagini

preliminari presso il Tribunale di Torino ha sollevato, in

riferimento all'art. 13, terzo comma, della Costituzione, questione

di legittimità costituzionale dell'art. 390 del codice di procedura

penale del 1988, "nella parte in cui esclude l'intervento

convalidante dell'autorità giudiziaria in seguito a provvedimenti

restrittivi (arresto o fermo) d'iniziativa dell'autorità di pubblica

sicurezza, in particolare nei casi di inefficacia a norma degli artt.

386, settimo comma, e 390, terzo comma, del codice di procedura

penale".

Il giudice remittente premette, in punto di fatto, che, a seguito

di arresto in flagranza eseguito in data 16 gennaio 1990 dai

carabinieri di Torino, il procuratore della Repubblica presso il

locale Tribunale richiedeva in data 17 gennaio la convalida

dell'arresto al giudice per le indagini preliminari, il quale fissava

per il giorno successivo l'udienza di convalida; senonché, sempre in

data 17 gennaio, il procuratore della Repubblica ordinava la

liberazione degli arrestati per inefficacia dell'arresto, a causa del

mancato rispetto del termine di 24 ore per la conduzione degli stessi

nella casa circondariale (artt. 386, commi quarto e settimo, e 389

del codice di procedura penale).

Ciò posto, il giudice a quo osserva che, ai sensi dell'art. 389

del codice di procedura penale, i casi in cui il pubblico ministero

deve ordinare l'immediata liberazione dell'arrestato (o del fermato)

sono: a) arresto o fermo eseguito per errore di persona; b) arresto o

fermo eseguito fuori dei casi previsti dalla legge; c) inefficacia

dell'arresto o del fermo per la tardiva messa a disposizione

dell'arrestato o fermato da parte della polizia giudiziaria (mediante

trasmissione del verbale al pubblico ministero), ovvero per tardiva

conduzione dell'arrestato o fermato nella casa circondariale o

mandamentale, ovvero ancora per tardiva richiesta di convalida da

parte del pubblico ministero al giudice per le indagini preliminari.

A tali ipotesi va aggiunta quella prevista dall'art. 121 del decreto

legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di

coordinamento e transitorie del codice di procedura penale), ai sensi

del quale il pubblico ministero deve porre immediatamente in libertà

l'arrestato o il fermato "quando ritiene di non dovere richiedere

l'applicazione di misure coercitive".

Per quanto concerne la convalida dell'arresto o del fermo da parte

del giudice per le indagini preliminari, mentre per le ipotesi sub

a), b) e c) il legislatore ha escluso la possibilità della convalida

(art. 390, primo comma, codice di procedura penale), nel caso di cui

all'art. 121 delle Norme di attuazione ha invece espressamente

previsto l'udienza di convalida, come risulta dal secondo comma della

norma stessa.

Così ricostruito il sistema, ad avviso del giudice a quo la norma

impugnata, almeno nella parte in cui esclude la convalida nel caso

(come quello di specie) di inefficacia dell'arresto, violerebbe

l'art. 13, terzo comma, della Costituzione, il quale imporrebbe,

"sempre e comunque", un sindacato dell'autorità giudiziaria sui

provvedimenti restrittivi della libertà personale del cittadino ad

opera ed iniziativa dell'autorità di pubblica sicurezza.

Il legislatore ordinario - rileva il giudice remittente - mentre

ha giustamente previsto che il pubblico ministero debba richiedere la

convalida quando, ritenendo legittimo l'arresto (o il fermo), non

giudichi opportuno applicare una misura coercitiva (art. 121 D. Lgs.

n. 271 del 1989), altrettanto non ha stabilito nelle ipotesi

(richiamate sub c) di liberazione dell'arrestato (o del fermato) per

inefficacia dell'arresto (o del fermo). In questo caso l'autorità

giudiziaria non può operare alcun controllo dell'attività autonoma

della polizia, il cui provvedimento restrittivo, pur giudicato

legittimo (ancorché inefficace) dal pubblico ministero, non viene

dichiarato tale con adeguata motivazione, perché questo potrebbe

farlo solo il giudice, che ne è tuttavia interdetto dall'art. 390

del codice di procedura penale.

Ma il sindacato dell'autorità giudiziaria sui provvedimenti della

pubblica sicurezza non dovrebbe - secondo il giudice a quo limitarsi

alla valutazione dell'esistenza dei presupposti per protrarre la

custodia cautelare del cittadino, bensì dovrebbe valutare l'operato

stesso dell'autorità di polizia: in sostanza il magistrato sarebbe

tenuto in ogni caso a verificare l'esistenza di quei fattori che

legittimano l'arresto o il fermo e solo successivamente se l'uno o

l'altro debbano essere protratti negli effetti.

2. - È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, per

affermare l'infondatezza della questione.

Ad avviso dell'Avvocatura, il precetto costituzionale invocato dal

giudice remittente postula il necessario intervento dell'autorità

giudiziaria nei soli casi in cui il provvedimento restrittivo

interinalmente adottato dall'autorità di pubblica sicurezza sia

produttivo di quegli effetti che l'istituto della convalida mira

appunto a confermare.

L'art. 13, terzo comma, della Costituzione, nello stabilire che i

provvedimenti provvisori dell'autorità di pubblica sicurezza "si

intendono revocati e restano privi di effetti" se non convalidati nei

termini ivi previsti, ipotizzerebbe una decisione convalidante su di

un provvedimento provvisorio ma pur sempre efficace, in quanto la

provvisorietà cui allude la norma inerisce non all'atto in quanto

tale, ma agli effetti che l'atto stesso è in grado di produrre:

sicché, caducatisi quegli effetti, verrebbe meno la stessa ragione

d'essere della convalida. Considerato in diritto

1. - Il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di

Torino solleva questione di legittimità costituzionale - in

riferimento all'art. 13, terzo comma, della Costituzione - dell'art.

390 del codice di procedura penale del 1988, nella parte in cui

esclude che il pubblico ministero debba richiedere al giudice per le

indagini preliminari la convalida dell'arresto (o del fermo), ove sia

stata ordinata l'immediata liberazione dell'arrestato (o del fermato)

per inefficacia della misura ai sensi degli artt. 386, settimo comma,

e 390, terzo comma, dello stesso codice (decorso del termine di

ventiquattro ore senza che l'arrestato o il fermato sia stato messo a

disposizione del pubblico ministero e condotto nel carcere del luogo

ove il provvedimento è stato eseguito; decorso del termine di

quarantotto ore senza che il pubblico ministero abbia richiesto la

convalida al giudice per le indagini preliminari).

Osserva il giudice remittente che nelle altre ipotesi di immediata

liberazione (misura restrittiva eseguita per errore di persona o

fuori dei casi previsti dalla legge: art. 389, primo comma, cod.

proc. pen.; convincimento del pubblico ministero di non dover

richiedere l'applicazione di misure coercitive: art. 121 Norme di

attuazione cod. proc. pen.) il provvedimento restrittivo adottato

dalla polizia è soggetto al controllo di legittimità dell'autorità

giudiziaria (pubblico ministero nel primo caso; giudice per le

indagini preliminari in sede di giudizio di convalida nel secondo);

quando, invece, l'immediata liberazione è disposta per sopravvenuta

inefficacia della misura, a seguito del mero decorso dei termini

perentori indicati dalla legge, non è previsto alcun sindacato

dell'autorità giudiziaria sull'operato della polizia. Tale mancata

previsione violerebbe il terzo comma dell'art. 13 della Costituzione,

il quale, ad avviso del remittente, imporrebbe "sempre e comunque" un

controllo del giudice sulla legittimità dei provvedimenti

restrittivi della libertà personale adottati dall'autorità di

pubblica sicurezza di propria iniziativa.

2. - La questione non è fondata.

La disciplina costituzionale posta dall'art. 13 Cost. in tema di

libertà personale mira in primo luogo a garantire la difesa della

persona umana da forme illegittime di detenzione e, in particolare,

dall'uso arbitrario del potere di arresto da parte dell'autorità di

polizia. Tali finalità, nei casi eccezionali di necessità ed

urgenza, tassativamente indicati dalla legge, in cui i provvedimenti

limitativi della libertà siano stati adottati non dal giudice ma

dall'autorità di pubblica sicurezza, vengono perseguite - ai sensi

del terzo comma dell'art. 13 - mediante l'adozione di un meccanismo

procedurale rigorosamente scandito nei tempi e nelle competenze,

meccanismo incentrato sul carattere provvisorio del provvedimento

adottato dall'autorità di pubblica sicurezza, sulla sua

comunicazione entro quarantotto ore all'autorità giudiziaria e

sull'intervento di tale autorità nelle successive quarantotto ore ai

fini della convalida dei suoi effetti. Ma la stessa formulazione

della norma costituzionale induce a escludere che una pronuncia sulla

convalida da parte dell'autorità giudiziaria sia richiesta - come si

afferma nell'ordinanza di rinvio - "sempre e comunque": tale

pronuncia si impone, invece, come necessaria quando si tratti di

protrarre nel tempo, oltre i termini tassativamente indicati

nell'art. 13, terzo comma, Cost., gli effetti del provvedimento

restrittivo adottato dalla polizia, non quando tali effetti, per vizi

inerenti al procedimento, siano destinati automaticamente a cessare -

come nelle ipotesi di cui agli artt. 386, settimo comma, e 390, terzo

comma, cod. proc. pen. - ancor prima dell'intervento del giudice e

della attivazione del procedimento di convalida. In questi casi, la

liberazione immediata dell'arrestato da parte dell'autorità in grado

di intervenire con la maggiore tempestività resta la prima esigenza

da realizzare, indipendentemente dall'esito dell'accertamento

giudiziale sulla legittimità del provvedimento restrittivo adottato

dall'autorità di pubblica sicurezza: accertamento che, in ogni caso,

potrà pur sempre essere promosso da parte del soggetto che si

ritenga ingiustamente leso nel suo diritto di libertà personale

mediante il ricorso agli ordinari strumenti processuali in grado di

attivare la responsabilità dell'organo che ha disposto l'adozione

del provvedimento restrittivo.

Né il richiamo - espresso nell'ordinanza di rinvio - all'art. 121

del D. Lgs. n. 271 del 1989 può rappresentare un argomento valido a

sostegno della tesi enunciata nell'ordinanza di rinvio, dal momento

che nulla vieta che il legislatore, nell'ambito delle scelte rimesse

alla sua discrezionalità, possa disporre che l'udienza di convalida,

anche se non più necessaria ai sensi dell'art. 13 Cost., sia tenuta

pur dopo la liberazione dell'arrestato, tanto più ove tale

liberazione sia stata determinata, come nella fattispecie richiamata

dalla norma in questione, non da vizi procedurali, bensì da una

valutazione di opportunità del pubblico ministero che ritenga di non

dover richiedere per motivi di merito l'applicazione di misure

coercitive.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 390 del codice di procedura penale del 1988, sollevata, in

riferimento all'art. 13, terzo comma, della Costituzione, dal giudice

per le indagini preliminari presso il tribunale di Torino con

l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 15 ottobre 1990.

Il Presidente: CONSO

Il redattore: CHELI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 2 novembre 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1990:515 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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