Nei casi previsti dall'articolo 27 il procuratore della Repubblica o il procuratore generale informano il Comando del corpo o il capo dell'ufficio da cui dipendono le persone indicate nella stessa disposizione, affinche' ne diano immediata notizia alle persone suddette. Tale atto equivale, per ogni effetto, alla comunicazione giudiziaria di cui all'articolo 390 del codice di procedura penale. Nel caso previsto dal secondo comma dell'articolo 27, la comunicazione di cui al primo comma del presente articolo puo' essere altresi' effettuata dal pretore.

Testo vigente dal 24 maggio 1975

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1975-05-22;152~art30 · fonte del testo

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