Art. 344 c.p.p. — Richiesta di autorizzazione a procedere

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Il pubblico ministero chiede l'autorizzazione prima di procedere a giudizio direttissimo o di richiedere il giudizio immediato, il rinvio a giudizio o il decreto penale di condanna. Nei procedimenti di competenza del pretore, la richiesta deve essere presentata prima dell'emissione del decreto di citazione a giudizio. La richiesta deve, comunque, essere presentata entro trenta giorni dalla iscrizione nel registro delle notizie di reato del nome della persona per la quale e' necessaria l'autorizzazione. Se la persona per la quale e' necessaria l'autorizzazione e' stata arrestata in flagranza, il pubblico ministero richiede l'autorizzazione a procedere immediatamente e comunque prima della udienza di convalida. Il giudice sospende il processo e il pubblico ministero richiede senza ritardo l'autorizzazione a procedere qualora ne sia sorta la necessita' dopo che si e' proceduto a giudizio direttissimo ovvero dopo che sono state formulate le richieste previste dalla prima parte del comma 1. Se vi e' pericolo nel ritardo, il giudice provvede all'assunzione delle prove richieste dalle parti. Quando si procede nei confronti di piu' persone per alcune delle quali soltanto e' necessaria l'autorizzazione e questa tarda ad essere concessa, si puo' procedere separatamente contro gli imputati per i quali l'autorizzazione non e' necessaria.

Testo in vigore dal 24 ottobre 1988 al 21 marzo 1998

Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 46/1994

    Altra decisione
    17 febbraio 1994

    Per effetto della sopravvenuta legge costituzionale n. 3 del 1993 - la quale, modificando l'art. 68, comma secondo, Cost., ha soppresso l'autorizzazione a procedere nei confronti dei parlamentari - non è più operante la disciplina processuale concernente l'inoltro della relativa richiesta da parte del p.m., onde è necessario che il giudice 'a quò, riesamini la rilevanza della sollevata questione di costituzionalità volta a censurare la ritenuta perentorietà e l'asserita incongruità del termine per l'inoltro della richiesta medesima alla Camera cui appartiene il parlamentare da sottoporre a procedimento penale. (Restituzione al giudice rimettente degli atti relativi alla questione di costituzionalità dell'art. 344, comma primo, cod. proc. pen..). red.: L.I. rev.: S.P.

    Art. 344 c.p.p. · Art. 409 c.p.p. · Art. 3 cost. · Art. 112 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 263/1993

    Altra decisione
    1 giugno 1993

    Dichiara ammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione di cui in epigrafe, proposto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Caltanissetta nei confronti della Camera dei deputati; Dispone: a) che la Cancelleria della Corte dia immediata comunicazione alla Procura ricorrente della presente ordinanza; b) che a cura della Procura ricorrente il ricorso e la presen…

    Art. 344 c.p.p. · Art. 353 c.p. · Art. 319 c.p. · Art. 321 c.p.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (3)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art344 · fonte del testo

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