Corte costituzionale

Sentenza n. 464/1993

Altra decisione · depositata il 24/12/1993 · relatore Enzo Cheli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio promosso con ricorso della Procura della Repubblica

presso il Tribunale di Caltanissetta notificato l'8 giugno 1993,

depositato in Cancelleria il 28 successivo, per conflitto di

attribuzione sorto a seguito della restituzione all'autorità

giudiziaria, per inosservanza dell'art. 344 del codice di procedura

penale, degli atti relativi alla domanda di autorizzazione a

procedere nei confronti del deputato Occhipinti Gianfranco ed

iscritto al n. 21 del registro conflitti 1993;

Visto l'atto di costituzione della Camera dei deputati;

Udito nell'udienza pubblica del 14 dicembre 1993 il Giudice

relatore Enzo Cheli;

Uditi gli avvocati Giovanni Maria Flick e Federico Sorrentino per

la Camera dei deputati;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con ricorso del 28 aprile 1993, la Procura della Repubblica

presso il Tribunale di Caltanissetta ha sollevato conflitto di

attribuzione fra poteri dello Stato nei confronti della Camera dei

deputati in ordine alla deliberazione dell'assemblea del 1 aprile

1993 che ha disposto la restituzione, per mancata osservanza del

termine di cui all'art. 344 del codice di procedura penale, degli

atti relativi alla richiesta di autorizzazione a procedere nei

confronti del deputato Gianfranco Occhipinti avanzata dalla stessa

Procura in data 27 gennaio 1993.

L'autorità ricorrente - lamentando la violazione degli artt. 68,

secondo comma, 107, quarto comma, 108, secondo comma, e 112 della

Costituzione - richiede che questa Corte dichiari che non spetta alla

Camera dei deputati restituire per mancato rispetto del termine di

cui all'art. 344, primo comma, del codice di procedura penale gli

atti relativi alla richiesta di autorizzazione a procedere nei

confronti del deputato predetto, e, di conseguenza, annulli la

relativa deliberazione della Camera che ha disposto tale

restituzione, riconoscendo la legittimazione del pubblico ministero

ad ottenere un provvedimento di merito (di accoglimento o di rigetto

della richiesta).

In subordine, la ricorrente chiede a questa Corte di sollevare

dinanzi a se stessa la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 344, primo comma, del codice di procedura penale, in

riferimento agli artt. 3, primo comma, 25, 68, secondo comma, 112 e

109 della Costituzione "nella parte in cui si prevede che il termine

entro cui il pubblico ministero deve richiedere l'autorizzazione a

procedere contro un parlamentare indagato sia stabilito a pena di

decadenza dell'esercizio dell'azione penale".

2. - Nel ricorso si

espone che la Procura della Repubblica di Caltanissetta, in data 27

gennaio 1993, aveva avanzato alla Camera dei deputati richiesta di

autorizzazione a procedere nei confronti dell'on. Gianfranco

Occhipinti per concorso nel reato di cui agli artt. 353, secondo

comma, del codice penale e 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n.

152, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 1991, n. 203

(turbata libertà degli incanti, pluriaggravata), nonché per

concorso nel reato di cui agli artt. 319 e 321 del codice penale e 7

del citato decreto-legge n. 152 del 1991 (corruzione per un atto

contrario ai doveri d'ufficio, aggravata). Tale richiesta era stata

trasmessa alla Camera dei deputati dal Ministro della giustizia che,

peraltro, ne segnalava la tardività con riferimento al termine

previsto dall'art. 344 del codice di procedura penale. La Giunta per

le autorizzazioni a procedere, cui erano pervenuti gli atti, dopo

avere investito della questione il Presidente della Camera, proponeva

alla stessa Camera la "restituzione degli atti alla autorità

giudiziaria per violazione del termine previsto dal primo comma,

ultimo periodo, dell'art. 344 del codice di procedura penale". Tale

proposta veniva approvata dalla Assemblea nella seduta del 1 aprile

1993. La Procura di Caltanissetta, insieme con la richiesta di

autorizzazione a procedere, aveva avanzato anche la richiesta di

autorizzazione all'arresto dell'on. Occhipinti, ma su questa seconda

la Camera non ha adottato alcuna determinazione espressa né il

ricorso ha formulato alcuna censura.

3. - La Procura ricorrente, affrontando il profilo della

ammissibilità del conflitto, sostiene di essere l'organo competente

a dichiarare definitivamente la volontà del potere cui appartiene. A

suo avviso, infatti, il pubblico ministero territorialmente

competente per le indagini - pur essendo inserito in una struttura

gerarchicamente ordinata - è titolare esclusivo dell'esercizio

dell'azione penale, dal momento che tale potere non può essere

riferito ad altri organi e, in particolare, né al Procuratore

generale presso la Corte di appello, né al Ministro di grazia e

giustizia, né al Procuratore nazionale antimafia, né al Consiglio

superiore della magistratura. Sarebbe perciò il pubblico ministero

l'organo competente a dichiarare definitivamente la volontà del

potere cui appartiene, né a questa conclusione potrebbe opporsi il

fatto che il pubblico ministero non è organo della giurisdizione. Da

un lato, infatti, un elemento decisivo sarebbe rappresentato dal

carattere diffuso della titolarità dell'esercizio dell'azione

penale, mentre, dall'altro, la natura giurisdizionale dell'organo non

sarebbe elemento essenziale per la proposizione del conflitto.

Passando, poi, ad esaminare il profilo oggettivo del conflitto,

l'ufficio ricorrente afferma che la Camera dei deputati nel

restituire gli atti senza una deliberazione di merito, ancorché

negativa, avrebbe indebitamente superato i confini delle sue

attribuzioni ed avrebbe, di contro, paralizzato l'esercizio

dell'azione penale da parte del pubblico ministero. E poiché la

delimitazione delle sfere di attribuzione del pubblico ministero e

della Camera dei deputati discende da norme costituzionali (da un

lato, l'art. 68, secondo comma, della Costituzione e dall'altro, gli

artt. 107, quarto comma, 108, secondo comma, e 112 della stessa

Costituzione) il conflitto sarebbe da considerare ammissibile anche

sotto l'aspetto oggettivo.

4. - Nel merito la Procura insiste sul

carattere non perentorio del termine di cui all'art. 344 del codice

di procedura penale. Dopo aver affermato che è perentorio il

termine decorso il quale decade il potere di compiere il relativo

atto, la ricorrente ricorda che, ai sensi dell'art. 173, primo comma,

del codice di procedura penale, i termini si considerano stabiliti a

pena di decadenza soltanto nei casi previsti dalla legge. Ma il

termine di trenta giorni dalla iscrizione nel registro delle notizie

di reato entro cui deve esercitarsi l'azione penale nei confronti del

parlamentare non è espressamente stabilito a pena di decadenza,

mentre la decadenza, come sanzione dell'inosservanza del termine

stesso, non sarebbe, d'altro canto, indirettamente ricavabile dal

sistema. Al riguardo la ricorrente - dopo aver sottolineato che la

perentorietà implicita del termine è desumibile dalla

inammissibilità dell'atto compiuto dopo la scadenza del termine

stesso - afferma che l'inammissibilità degli atti compiuti dopo la

scadenza del termine di cui all'art. 344 del codice di procedura

penale è smentita tanto dal carattere irretrattabile ed obbligatorio

dell'azione penale quanto dalla comparazione tra le diverse discipline dettate dagli artt. 343 e 344 del codice di procedura e, in

particolare, dall'assenza, in quest'ultima norma, di una previsione

di inutilizzabilità di atti analoga a quella contenuta nell'art.

343. Da ciò conseguirebbe l'erroneità della soluzione adottata

dalla Camera dei deputati che avrebbe dovuto valutare il merito della

domanda di autorizzazione, ritenendo il termine meramente

ordinatorio.

5. - In linea subordinata la ricorrente invita questa Corte a

sollevare d'ufficio questione di legittimità costituzionale

dell'art. 344, primo comma, del codice di procedura penale, in

riferimento agli artt. 3, primo comma, 25, 68, secondo comma, 112 e

109 della Costituzione, nella parte in cui prevede che il termine

entro cui il pubblico ministero deve richiedere l'autorizzazione a

procedere contro un parlamentare indagato sia stabilito a pena di

decadenza dell'esercizio dell'azione penale. Ad avviso della Procura

tale questione sarebbe rilevante e non manifestamente infondata, dal

momento che la norma sospettata di illegittimità costituzionale

determinerebbe una disparità di trattamento tra cittadini indagati,

la sottrazione del parlamentare al suo giudice naturale, una lesione

dei principi costituzionali in tema di autorizzazione a procedere,

nonché una lesione dell'obbligatorietà dell'azione penale.

6. - Il

ricorso in esame, in via di prima delibazione, è stato dichiarato

ammissibile da questa Corte con l'ordinanza n. 263 del 1993 ed è

stato poi notificato, nel termine assegnato, alla Camera dei

deputati.

7. - Con memoria del 25 giugno 1993 si è costituita in giudizio la

Camera dei deputati per chiedere che il ricorso venga dichiarato

inammissibile o in subordine rigettato e che le prospettate questioni

di costituzionalità siano dichiarate manifestamente infondate.

Preliminarmente, nella memoria, si dubita della legittimazione al

conflitto della Procura ricorrente, sia perché il singolo ufficio

del pubblico ministero non sarebbe organo competente a dichiarare

definitivamente la volontà del potere, sia perché il ricorso, non

essendo sottoscritto dal titolare dell'ufficio, non sarebbe

riferibile alla Procura della Repubblica di Caltanissetta. Sotto

entrambi i profili si rileva che, sebbene il codice vigente abbia

eliminato gran parte dei poteri gerarchici nell'organizzazione del

pubblico ministero, permane in vigore una disciplina del rapporto tra

capo dell'ufficio e sostituti procuratori che vede nel primo il

titolare dell'azione penale e nei secondi i suoi delegati. Ad avviso

della parte resistente l'autonomia assicurata al singolo sostituto

non sarebbe tale da abilitarlo a dichiarare la volontà dell'ufficio

"dal momento che quest'autonomia - diversa dall'indipendenza che

caratterizza il singolo giudice - si colloca all'interno dell'ufficio

e nell'ambito del rapporto di sostituzione tra il titolare e i suoi

collaboratori". Nella memoria si ritiene poi non estensibile

all'ufficio del pubblico ministero la giurisprudenza della Corte che

ha ammesso la legittimazione al conflitto dei singoli uffici

giudiziari, dal momento che questa giurisprudenza si fonda sul

carattere "diffuso" del potere giudiziario - che contrasta con ogni

principio di gerarchia - e sull'idoneità astratta del singolo

giudice di emettere sentenze suscettibili di divenire cosa giudicata.

La proposizione del ricorso sarebbe spettata, quindi, all'"organo di

vertice" del potere nel cui ambito gli uffici del pubblico ministero

sono inquadrati. Passando all'esame dell'oggetto del conflitto si

afferma che se - come sostenuto dalla Procura ricorrente - esso

concerne la lesione delle attribuzioni costituzionali spettanti al

pubblico ministero ai sensi dell'art. 112 della Costituzione, la

pronuncia adottata dalla Camera nel caso di specie non sarebbe tale

da integrare alcuna invasione di tali attribuzioni. A questo

proposito, nella memoria si argomenta che o il termine dell'art. 344

ha carattere perentorio ed inibisce il prosieguo delle indagini dopo

la sua scadenza, ovvero il termine medesimo ha natura ordinatoria ed

il suo spirare non impedisce la prosecuzione delle indagini. In

entrambe le ipotesi non vi sarebbe una lesione di attribuzioni

causate dalla decisione adottata dalla Camera, dal momento che

seguendo la prima ipotesi interpretativa l'impedimento all'esercizio

dell'azione penale conseguirebbe direttamente dall'infruttuoso

spirare del termine e non dalla pronuncia della Camera, mentre nella

seconda non si verificherebbe alcun ostacolo all'esercizio

dell'azione penale, potendosi reiterare la richiesta di

autorizzazione a procedere. In questi termini, ad avviso della

resistente, il ricorso sarebbe inammissibile, appuntandosi in realtà

non tanto sulla restituzione degli atti da parte della Camera quanto

sulle conseguenze dell'infruttuosa scadenza del termine previsto

dall'art. 344 c.p.p..

Il ricorso, ad avviso della Camera dei deputati, sarebbe altresì

inammissibile nella parte in cui implicitamente denunzia la mancata

pronuncia della stessa Camera in ordine all'autorizzazione

all'arresto dell'on. Occhipinti, dal momento che non spetta al

pubblico ministero ma alla magistratura giudicante la titolarità dei

poteri restrittivi della libertà personale.

Con riferimento poi al carattere perentorio o meno del termine

previsto dall'art. 344 c.p.p., la memoria osserva che tale

disposizione va interpretata non solo in connessione all'art. 173

c.p.p., ma anche, e principalmente, in relazione alla legge di

delegazione del codice di procedura penale (legge n. 81 del 1987) ed

all'art. 68 della Costituzione. Ad avviso della resistente la natura

perentoria del termine si ricaverebbe inequivocabilmente dai lavori

preparatori della suddetta legge di delegazione, dal momento che il

testo dell'art. 2, n. 47, di tale legge (riprodotto nell'art. 344

c.p.p.) fu approvato dopo che la discussione al Senato - dove il

termine in questione fu modificato e ridotto da 60 a 30 giorni -

aveva chiarito proprio il carattere perentorio del termine in

questione. La norma costituzionale, richiedendo l'autorizzazione del

Parlamento per sottoporre a procedimento penale un suo componente,

non potrebbe infatti consentire che le indagini preliminari, che già

rappresentano nel sistema processuale attuale un inizio di

procedimento, si prolunghino indefinitamente. Tale assetto normativo

non sarebbe quindi preordinato a salvaguardare esigenze di speditezza

processuale, ma ad evitare che l'approfondimento delle indagini

preliminari al di là di una certa soglia finisca col violare il

principio di cui all'art. 68 della Costituzione.

8. - Anche la

Procura della Repubblica di Caltanissetta ha presentato, dopo il

ricorso, memoria per sviluppare ulteriori deduzioni. Nella memoria

si richiama la giurisprudenza di questa Corte e l'orientamento della

dottrina favorevole a riconoscere la legittimazione a sollevare

conflitti di attribuzione tra poteri dello Stato a quegli organi che,

insieme ad altri, concorrono a comporre un potere, in quanto dotati

di indipendenza costituzionalmente garantita.

Tra questi organi va annoverato - secondo la Procura ricorrente -

anche il pubblico ministero territorialmente competente, che è

organo del potere giudiziario, è indipendente "sia nella struttura

organica sia nel momento funzionale" e risulta "inserito nella carta

costituzionale come assegnatario del potere-dovere di esercizio

dell'azione penale".

In riferimento ai requisiti oggettivi del conflitto, la ricorrente

ribadisce che la deliberazione della Camera dei deputati di

restituire gli atti relativi alla richiesta di autorizzazione a

procedere per violazione del termine di cui all'art. 344 del codice

di procedura penale equivarrebbe ad un rifiuto di decisione non

consentito da alcuna norma costituzionale o ordinaria e introdurrebbe

una sorta di "sanzione" atipica nei confronti del comportamento

dell'ufficio del pubblico ministero: e ciò in presenza di un termine

sicuramente non previsto a pena di decadenza, per effetto del

principio di tassatività dei termini di decadenza contemplato

nell'art. 173 del codice di procedura penale.

9. - All'udienza

pubblica del 5 ottobre 1993 sono comparsi, per l'ufficio ricorrente,

il Procuratore della Repubblica Giovanni Tinebra ed il Procuratore

aggiunto Francesco Paolo Giordano e, per la Camera dei deputati, gli

avvocati Giovanni Maria Flick e Federico Sorrentino, che hanno

sviluppato le proprie deduzioni e insistito nelle rispettive

conclusioni.

10. - Nelle more del giudizio è entrata in vigore la

legge costituzionale 29 ottobre 1993, n. 3, che, modificando l'art.

68, secondo comma, della Costituzione, ha eliminato l'autorizzazione

della Camera di appartenenza come condizione per poter sottoporre un

membro del Parlamento a procedimento penale. In conseguenza di tale

modifica questa Corte, con ordinanza n. 387 del 1993, disponeva il

rinvio della causa a nuovo ruolo, al fine di poter sentire nuovamente

le parti in ordine alla rilevanza nel giudizio della nuova

disciplina.

Con successivo decreto presidenziale la nuova udienza di

trattazione veniva fissata per il 14 dicembre 1993.

A tale udienza nessuno compariva per la Procura della Repubblica

di Caltanissetta, mentre i difensori della Camera dei deputati

concludevano chiedendo a questa Corte una pronuncia di

inammissibilità o improcedibilità del giudizio per sopravvenuta

carenza di interesse delle parti alla decisione di merito. Considerato in diritto

1. - Forma oggetto del presente giudizio la richiesta avanzata a

questa Corte dalla Procura della Repubblica di Caltanissetta, in sede

di conflitto di attribuzioni tra i poteri dello Stato, al fine di

sentir dichiarare che "non spetta alla Camera dei deputati

restituire, per mancato rispetto del termine di cui all'art. 344,

primo comma, del codice di procedura penale, gli atti relativi alla

richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti del deputato

Occhipinti Gianfranco", con il conseguente annullamento della

deliberazione adottata dalla stessa Camera nella seduta del 1 aprile

1993 ed il riconoscimento della legittimazione del pubblico ministero

ad ottenere una pronuncia di merito in ordine alla propria richiesta.

In subordine, la Procura ricorrente chiede a questa Corte di voler

sollevare dinanzi a sé la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 344, primo comma, del codice di procedura penale in

riferimento agli artt. 3, primo comma, 25, 68, secondo comma, 112 e

109 della Costituzione "nella parte in cui si prevede che il termine

entro cui il pubblico ministero deve richiedere l'autorizzazione a

procedere contro un parlamentare indagato sia stabilito a pena di

decadenza dall'esercizio dell'azione penale".

Resiste a tali domande la Camera dei deputati, denunciando

l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso nonché la manifesta

infondatezza della questione di costituzionalità prospettata come

ipotesi subordinata.

2. - Nonostante che nel corso del presente giudizio sia

intervenuta la legge costituzionale 29 ottobre 1993, n. 3 - che,

modificando l'art. 68, secondo comma, della Costituzione, ha

soppresso l'istituto della autorizzazione a procedere per i

procedimenti penali nei confronti dei membri del Parlamento - occorre

pur sempre, in linea preliminare, procedere all'accertamento

dell'ammissibilità del conflitto ai sensi dell'art. 37 della legge

11 marzo 1953, n. 87, ammissibilità che ha formato oggetto di una

prima delibazione nell'ordinanza n. 263 del 1993.

Su questo piano - con richiamo anche alle motivazioni espresse

nella sent. n. 462 del 1993 - va affermata, rispetto alla fattispecie

in esame, la sussistenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi

suscettibili di legittimare la proposizione di un conflitto tra i

poteri dello Stato.

3. - Per quanto concerne i presupposti soggettivi, la qualità di

organo competente a dichiarare definitivamente la volontà del potere

di appartenenza, impegnando l'intero potere, va, infatti,

riconosciuta, sia alla Camera dei deputati (con riferimento

all'esercizio del potere di autorizzazione a procedere in precedenza

previsto dall'art. 68, secondo comma, Cost.), sia all'ufficio del

pubblico ministero territorialmente competente ad agire in sede

penale (con riferimento allo svolgimento delle attività di indagine

finalizzate all'esercizio della competenza di cui all'art. 112

Cost.). Rispetto al caso in esame, tale ufficio si identifica nella

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Caltanissetta, dal

momento che questa, ai sensi della disciplina vigente in tema di

ordinamento giudiziario (artt. 69 ss. R.D. 30 gennaio 1941, n. 12) e

di procedura penale (artt. 50 ss. cod. proc. pen. ), è il solo

organo che - nel quadro della "posizione di istituzionale

indipendenza rispetto ad ogni altro potere" riconosciuta al pubblico

ministero (v. sentt. nn. 190 del 1970, 96 del 1975 e 88 del 1991) -

può ritenersi "abilitato a decidere con pienezza di poteri e senza

interferenze di sorta da parte di altre istanze della pubblica accusa

in ordine allo svolgimento delle indagini finalizzate all'esercizio

dell'azione penale" per i fatti per i quali la Camera non ha ritenuto

di dover concedere nei confronti dell'on. Occhipinti l'autorizzazione

a procedere (v. sent. 462 del 1993). Ai fini dell'ammissibilità del

ricorso sotto il profilo soggettivo non può, quindi, valere

l'eccezione espressa dalla difesa della Camera secondo cui, mancando

negli uffici del pubblico ministero la connotazione di "potere

diffuso" propria degli organi giurisdizionali, la legittimazione alla

proposizione del conflitto andrebbe riconosciuta, come per il

Governo, soltanto all'"organo di vertice" del potere nel cui ambito

gli uffici del pubblico ministero sono inquadrati: e questo in

relazione al fatto che, quanto meno ai fini dell'esercizio

dell'azione penale, un organo di questa natura non si rinviene

nell'attuale ordinamento giudiziario, mentre, di contro, l'esercizio

della stessa azione si trova affidato agli uffici del pubblico

ministero territorialmente e funzionalmente competenti ai sensi

dell'art. 51, primo comma, del codice di procedura penale.

Né può valere l'ulteriore eccezione di inammissibilità che è

stata prospettata in relazione al fatto che il ricorso in esame non

sarebbe riferibile alla Procura della Repubblica di Caltanissetta in

quanto non sottoscritto dal titolare dell'ufficio. Se è vero,

infatti, che il ricorso porta in calce la sottoscrizione del

Procuratore della Repubblica aggiunto e non quella del Procuratore

titolare, è anche vero che lo stesso ricorso risulta intestato alla

Procura della Repubblica come ufficio unitario del pubblico ministero

legittimato al conflitto: il che induce a ritenere che il ricorso sia

stato formulato dal Procuratore aggiunto nell'esercizio del potere di

supplenza del titolare di cui all'art. 109 del R.D. 30 gennaio 1941,

n. 12 e d'intesa con lo stesso titolare. Dato questo che è stato

confermato dalle stesse dichiarazioni rese in udienza dal Procuratore

titolare, comparso insieme con il Procuratore aggiunto.

4. -

Sussistono anche i requisiti oggettivi idonei a legittimare la

proposizione del conflitto. La competenza di cui si assume la

lesione trova, infatti, la sua copertura costituzionale, da un lato,

nell'art. 68, secondo comma, Cost., per quanto concerne i poteri

della Camera, e, dall'altro, nell'art. 112 Cost., per quanto concerne

i poteri della Procura ricorrente. La delibera di restituzione degli

atti adottata dalla Camera nella seduta del 1 aprile 1993 si

prospetta, pertanto, potenzialmente lesiva della sfera di

attribuzioni della ricorrente con riferimento sia dell'una che

dell'altra norma costituzionale, dal momento che l'eventuale

accoglimento della domanda avanzata nel ricorso condurrebbe ad

affermare che non spetta alla Camera adottare, in tema di

autorizzazioni a procedere, pronunce diverse dall'accoglimento e dal

rigetto e che il rinvio degli atti al pubblico ministero in concreto

disposto ha comportato un ostacolo allo svolgimento delle indagini e,

conseguentemente, un ritardo nell'esercizio dell'azione penale.

Ricorrono, di conseguenza, le condizioni di potenziale

interferenza che sono suscettibili di dar luogo ad un conflitto in

ordine alla "delimitazione della sfera di attribuzioni determinata

per i vari poteri da norme costituzionali" (art. 37 legge n. 87 del

1953).

5. - Il ricorso, ancorché ammissibile, va, peraltro, dichiarato

improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

A seguito dell'entrata in vigore della legge costituzionale 25

ottobre 1993, n. 3 - che, nel modificare l'art. 68, secondo comma,

Cost., ha soppresso l'autorizzazione della Camera di appartenenza nei

confronti del parlamentare da sottoporre a procedimento penale,

conservando l'istituto soltanto in relazione all'arresto, alla

perquisizione personale o domiciliare ed a qualsiasi altra forma di

privazione della libertà personale - è venuto a cadere ogni

ostacolo all'attivazione da parte della Procura di Caltanissetta del

procedimento penale conseguente ai fatti per i quali è stato

indiziato l'on. Gianfranco Occhipinti e che hanno formato oggetto di

esame da parte della Camera dei deputati nella seduta del 1 aprile

1993. Conseguentemente non è più invocabile, nella fattispecie, il

termine sanzionato dall'art. 344, primo comma, cod. proc. pen. , sul

cui mancato rispetto la Camera ha fondato la decisione di

restituzione degli atti al pubblico ministero, impugnata con il

ricorso in esame come lesiva delle attribuzioni costituzionali della

Procura di Caltanissetta. Sussistono, pertanto, le condizioni per

dichiarare l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di

interesse delle parti ad ottenere una pronuncia di merito.

6. -

Resta, di conseguenza, assorbita la questione di costituzionalità

prospettata, in via subordinata, dalla Procura ricorrente nei

confronti dell'art. 344, primo comma, cod. proc. penale per

violazione degli artt. 3, 25, 68, secondo comma, 112 e 109 della

Costituzione. Nessuna pronuncia va, infine, adottata con riferimento

alla richiesta di autorizzazione all'arresto avanzata, sempre da

parte della Procura di Caltanissetta, nei confronti dell'on.

Occhipinti per gli stessi fatti di cui è causa, dal momento che tale

richiesta non ha formato oggetto di uno specifico motivo di

impugnativa da parte della ricorrente.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara improcedibile il conflitto di attribuzione tra i poteri

dello Stato sollevato, con il ricorso di cui in epigrafe, dalla

Procura della Repubblica di Caltanissetta nei confronti della Camera

dei deputati, in relazione alla delibera adottata dalla stessa Camera

il 1 aprile 1993 e concernente la domanda di autorizzazione a

procedere nei confronti dell'on. Gianfranco Occhipinti.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: CHELI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 24 dicembre 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1993:464 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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