Corte costituzionale

Ordinanza n. 81/2000

Altra decisione · depositata il 22/03/2000 · relatore Franco Bile

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di ammissibilità del conflitto tra poteri dello Stato

sorto a seguito della delibera della Camera dei deputati del

24 febbraio 1993 relativa alla insindacabilità delle opinioni

espresse dall'on. Sauro Turroni nei confronti di Giorgio Zanniboni,

promosso dalla Corte di appello di Bologna seconda sezione civile,

con ordinanza depositata il 13 dicembre 1999 ed iscritto al n. 138

del registro ammissibilità conflitti.

Udito nella camera di consiglio dell'8 marzo 2000 il giudice

relatore Franco Bile.

Ritenuto che nel corso di un procedimento civile, in grado di

appello, tra Giorgio Zanniboni ed il deputato Turroni Sauro, avente

ad oggetto il risarcimento del danno asseritamente patito dal primo

in ragione di dichiarazioni diffamatorie rese da quest'ultimo alla

stampa, la Corte d'appello di Bologna, con ordinanza del

19-30 novembre 1999, ha sollevato conflitto di attribuzione tra

poteri dello Stato nei confronti della Camera dei deputati in

relazione alla delibera, adottata il 24 febbraio 1993, con la quale

era stata approvata la proposta della Giunta per le autorizzazioni a

procedere di dichiarare che i fatti per i quali Giorgio Zanniboni

aveva presentato querela contro il deputato Sauro Turroni

riguardavano opinioni espresse da quest'ultimo nell'esercizio delle

sue funzioni, ai sensi dell'art. 68, primo comma, Cost;

che, in particolare, - a seguito di atto di querela del

15 aprile 1992 con cui Giorgio Zanniboni, Presidente dell'Ente

Pubblico Consorzio Acque per le Province di Forlì e Ravenna,

chiedeva procedersi nei confronti del deputato Turroni Sauro per il

reato di diffamazione a mezzo stampa in quanto quest'ultimo, nel

corso di un'intervista pubblicata l'8 aprile 1992 dal quotidiano "Il

Messaggero", lo aveva definito "esempio di degenerazione della

politica e dell'amministrazione nella nostra città" - il Procuratore

della Repubblica presso il Tribunale di Roma chiedeva alla Camera dei

deputati, in data 10 ottobre 1992, l'autorizzazione a procedere ex

artt. 343 e 344 cod.proc.pen. per i reati di cui agli artt. 595

cod.pen., 13 e 21 della legge 8 febbraio 1948, n. 47;

che con delibera del 24 febbraio 1993 la Camera dei deputati

approvava la proposta della Giunta per le autorizzazioni a procedere

- che aveva concluso ritenendo insindacabile, ai sensi dell'art. 68,

primo comma, Cost., la condotta contestata al deputato Turroni - di

restituire all'autorità giudiziaria gli atti relativi alla domanda

di autorizzazione a procedere;

che successivamente lo Zanniboni, con atto di citazione

notificato il 9 aprile 1993, conveniva in giudizio, avanti al

Tribunale di Forlì, il deputato Turroni, chiedendone la condanna al

risarcimento del danno arrecato al suo onore ed alla sua reputazione

a causa dei fatti per i quali aveva proposto querela con il

menzionato atto del 15 aprile 1992;

che il deputato Turroni, nel costituirsi in giudizio,

eccepiva che l'accoglimento della domanda era precluso in quanto la

Camera dei deputati non solo aveva negato l'autorizzazione a

procedere, ma si era anche espressa in favore del riconoscimento

dell'insindacabilità prevista dal primo comma dell'art. 68 Cost;

che il Tribunale di Forlì, con sentenza

26 giugno-19 settembre 1997, rigettava la domanda, dichiarandola

improponibile poiché la Camera di appartenenza aveva negato

l'autorizzazione a procedere con la menzionata delibera del

24 febbraio 1993 ritenendo che le espressioni in questione

rientrassero nella prerogativa dell'insindacabilità prevista dal

primo comma dell'art. 68 Cost;

che a seguito di appello dello Zanniboni la Corte ricorrente,

investita dell'impugnazione, ritiene - con l'ordinanza con cui è

sollevato il conflitto - che la Camera dei deputati abbia fatto un

uso non corretto del potere di decidere in ordine alla sussistenza

dei presupposti di applicabilità dell'art. 68, primo comma, della

Costituzione ed abbia così menomato le attribuzioni del potere

giudiziario.

Considerato che in questa fase del giudizio la Corte - come più

volte già affermato (da ultimo nell'ordinanza n. 62 del 2000) - è

chiamata a deliberare, senza contraddittorio e prima facie in ordine

all'ammissibilità del conflitto sotto il profilo

dell'identificazione dei poteri dello Stato, che si contrappongono, e

dell'esistenza della materia di un conflitto la cui risoluzione

spetti alla sua competenza, restando impregiudicata ogni ulteriore

decisione, anche in punto di ammissibilità, con riguardo altresì

all'incidenza della menzionata delibera parlamentare sul thema

decidendum devoluto in grado di appello alla cognizione della Corte

ricorrente;

che, sotto il profilo soggettivo, i singoli organi

giurisdizionali sono - secondo la costante giurisprudenza di questa

Corte (ex plurimis sentenze nn. 10 e 11 del 2000) - legittimati,

nell'esercizio dell'attività giurisdizionale, esercitata in piena

indipendenza, ad essere parte nei conflitti di attribuzione tra

poteri dello Stato e parimenti la Camera dei deputati è legittimata

ad esserne parte in quanto organo competente a dichiarare

definitivamente la propria volontà in ordine all'applicabilità

dell'art. 68 Cost;

che, sotto il profilo oggettivo, la Corte ricorrente lamenta

la lesione della propria potestas iudicandi - consistente in

un'attribuzione costituzionalmente garantita - in conseguenza

dell'esercizio, asseritamente illegittimo, del potere, spettante alla

Camera di appartenenza del parlamentare, di dichiarare

l'insindacabilità, ai sensi dell'art. 68, primo comma, Cost., delle

opinioni espresse da quest'ultimo;

che il ricorso introduttivo, ancorché nella forma

dell'ordinanza emessa da organo giurisdizionale, costituisce atto

idoneo a sollevare il conflitto (ex plurimis sentenze nn. 10 e 11 del

2000, cit.).

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo

1953, n. 87, il conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato

proposto dalla Corte d'appello di Bologna nei confronti della Camera

dei deputati con l'ordinanza indicata in epigrafe;

Dispone:

che la cancelleria della Corte dia comunicazione della

presente ordinanza alla Corte d'appello di Bologna, ricorrente;

che, a cura della Corte ricorrente, l'atto introduttivo del

conflitto e la presente ordinanza siano notificati alla Camera dei

deputati entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione di

cui al punto a) per essere successivamente depositati nella

cancelleria di questa Corte entro il termine di venti giorni dalla

notificazione, a norma dell'art. 26, terzo comma, delle norme

integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'8 marzo 2000.

Il Presidente: Mirabelli

Il redattore: Bile

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 22 marzo 2000.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2000:81 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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