È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 335, 409 e 410, comma 3, del codice di procedura penale, censurato, in riferimento all’art. 24, comma secondo, della Costituzione, nella parte in cui – a seguito di opposizione alla richiesta di archiviazione 'ex' art. 410 cod. proc. pen. – non consente al Giudice per le indagini preliminari di invitare il pubblico ministero che abbia chiesto l’archiviazione di un procedimento penale, formalmente a carico di ignoti, ma dal quale possa evincersi il nome della persona sottoposta ad indagini, ad iscrivere il nome della persona alla quale il reato è attribuito nel registro delle notizie di reato di cui all’art. 335 cod. proc. pen. prima dell’udienza 'ex' art. 409, comma 2, cod. proc. pen., impedendo alla persona sostanzialmente sottoposta ad indagini di essere invitata a partecipare all’udienza di cui all’art. 409, comma 2, cod. proc. pen. e quindi di difendersi all’interno di essa. L’art. 415, comma 2, cod. proc. pen., infatti, espressamente prevede che il giudice «se ritiene che il reato sia da attribuire a persona già individuata ordina che il nome di questa sia iscritta nel registro delle notizie di reato», sicché, a prescindere dal “tipo” di archiviazione richiesta dal pubblico ministero, spetta in ogni caso al giudice il potere – ove nel procedimento non figurino persone formalmente sottoposte alle indagini – di disporre, nella ipotesi in cui non ritenga di poter accogliere la richiesta di archiviazione, l’iscrizione, nel registro delle notizie di reato, del nominativo del soggetto cui il reato sia a quel momento da attribuire. - Sul potere del giudice di disporre, nella ipotesi in cui non ritenga di poter accogliere la richiesta di archiviazione, l'iscrizione, nel registro delle notizie di reato, del nominativo del soggetto cui il reato sia a quel momento da attribuire, v. la citata ordinanza n. 176/1999.
Art. 335 c.p.p. · Art. 409 c.p.p. · Art. 410 c.p.p. · Art. 24 cost.