Codice di procedura penale

Art. 9 c.p.p. — Regole suppletive

Se la competenza non puo' essere determinata a norma dell'articolo 8, e' competente il giudice dell'ultimo luogo in cui e' avvenuta una parte dell'azione o dell'omissione. Se non e' noto il luogo indicato nel comma 1, la competenza appartiene successivamente al giudice della residenza, della dimora o del domicilio dell'imputato. Se nemmeno in tale modo e' possibile determinare la competenza, questa appartiene al giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio del pubblico ministero che ha provveduto per primo a iscrivere la notizia di reato nel registro previsto dall'articolo 335.

Testo vigente dal 24 ottobre 1988

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Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 9 c.p.p., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. pen., Sez. V, sent. n. 41956/2024

    14 novembre 2024

    La Quinta Sezione penale, in tema di diffamazione, ha stabilito, in un caso in cui il delitto era stato commesso, attraverso una trasmissione televisiva, in danno di più persone e risultava aggravato dall’attribuzione alle stesse di un fatto determinato, che la competenza territoriale per connessione deve essere determinata in base al criterio suppletivo previsto dall’art. 9, comma 1, cod. proc. pen.

    Art. 9 c.p.p.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art9 · fonte del testo

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