Art. 334-bis c.p.p. — (Esclusione dell'obbligo di denuncia nell'ambito dell'attività di investigazione difensiva) 1. Il difensore e gli altri soggetti di cui all'articolo 391-bis non hanno obbligo di denuncia neppure relativamente ai reati dei quali abbiano avuto notizia nel corso delle attività investigative da essi svolte
Testo vigente dal 18 gennaio 2001
