Corte costituzionale

Sentenza n. 345/1987

Questione dichiarata infondata · depositata il 29/10/1987 · relatore Ettore Gallo

Norme in gioco

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 323 del codice

di procedura penale, promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 2 maggio 1980 dal Tribunale di Torino nel

procedimento penale a carico di Ravasio Enrico ed altri, iscritta al

n. 522 del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 270 dell'anno 1980;

2) ordinanza emessa il 20 ottobre 1984 dal Giudice istruttore

presso il Tribunale di Vigevano nel procedimento penale a carico di

Mugliarisi Vincenzo ed altri, iscritta al n. 285 del registro

ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 202- bis dell'anno 1985;

3) ordinanza emessa il 3 maggio 1985 dal Giudice istruttore

presso il Tribunale di Firenze nel procedimento penale a carico di

Iacchia Gian Eugenio ed altro, iscritta al n. 443 del registro

ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 287- bis dell'anno 1985;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 1° luglio 1987 il Giudice relatore

Ettore Gallo;

Udito l'Avvocato dello Stato Aldo Linguiti per il Presidente del

Consiglio dei ministri;

Motivazione

RITENUTO IN FATTO

1. - Con ordinanza 2 maggio 1980 il Tribunale di Torino sollevava

questione di legittimità costituzionale nei confronti dell'art. 323

ult. co. cod. proc. pen. con riferimento agli art.li 24 secondo co.,

e 3, co. primo, Cost.

Riferiva il Tribunale nell'ordinanza che, nel corso di istruttoria

formale a carico di più imputati, il Giudice istruttore aveva

ridotto il numero dei consulenti tecnici di parte nominati dai vari

difensori degl'imputati, sostenendo che non sussisteva fra di essi

alcun conflitto di interessi. Sulla doglianza di uno degl'imputati,

che si era visto privato del suo consulente ed attribuito quello di

altro imputato, il Tribunale, ritenendo invece che sussistesse fra i

coimputati contrasto di interessi difensivi, aveva annullato al

dibattimento le perizie disposte dal giudice istruttore, a causa

della dichiarata nullità del provvedimento di riduzione dei

consulenti. Ma la Corte di Cassazione, investita del conflitto di

competenza sollevato dal Giudice istruttore, aveva a sua volta

annullato l'ordinanza del Tribunale, rimettendo a quest'ultimo gli

atti per l'ulteriore corso del giudizio: e ciò in quanto - in

conformità a consolidata giurisprudenza

Innanzitutto nei confronti del parametro di cui all'art. 24 Cost.

perché un massimo di due consulenti di parte non poteva garentire

agl'imputati una congrua difesa tecnica quando fossero stati nominati

tre o più periti, ciascuno specialista in una diversa disciplina

(doglianza questa comune ad ambo i rimettenti). Ma anche nei

confronti dell'art. 3 Cost. - secondo il Giudice di Vigevano - per

l'ingiustificata disparità di trattamento che veniva così a

profilarsi rispetto ad imputati di altri procedimenti nei quali

fossero nominati non più di due periti d'ufficio.

In ambo i giudizi interveniva il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello

Stato, per chiedere che la questione venga dichiarata manifestamente

infondata. Secondo l'Avvocatura, infatti, nonostante le oscillazioni

della giurisprudenza, la norma consente un'interpetrazione logica che

elimini ogni dubbio di legittimità costituzionale. Se il giudice

nomina più periti, ciascuno esperto in distinte discipline, vuol

dire che il processo esige l'ausilio tecnico in settori diversi della

scienza, e allora non c'è ragione che si debba vietare alla difesa

di soddisfare la stessa esigenza nell'interesse generale della

Giustizia. CONSIDERATO IN DIRITTO

1. - Tutte le ordinanze impugnano l'art. 323 ult. co. cod. proc.

pen. con riferimento agli stessi parametri costituzionali (art.li 3 e

24 Cost.), salvo quella del Giudice Istruttore presso il Tribunale di

Firenze che limita il riferimento all'art.24 Cost.

La questione di fondo è, ad ogni modo, identica, anche se nelle

ordinanze di Vigevano e di Firenze si ha riguardo ad un suo

particolare aspetto.

I procedimenti possono, perciò, essere riuniti per decidere

gl'incidenti con unica sentenza.

2. - Nel contesto della decisione, tuttavia, è opportuno tenere

distinta la motivazione concernente l'incidente sollevato dal

Tribunale di Torino, da quella relativa alle altre due ordinanze.

È evidente, per quanto si riferisce alla questione di Torino, che

la regiudicanda, così com'era stata proposta dal conflitto sollevato

dal Giudice Istruttore e poi risolta dalla Corte di Cassazione, era

limitata al concetto di incompatibilità di posizioni fra più

imputati: e la Cassazione aveva ribadito che, per aversi tale

incompatibilità, non è sufficiente un contrasto semplicemente

potenziale, od asserito o presunto, né una semplice diversità di

posizioni giuridiche, ma occorre un vero e proprio contrasto di

interessi difensivi, che dev'essere attuale ed effettivo. Il

Tribunale, perciò, procedendo nel dibattimento, ove avesse ravvisato

in qualunque successivo momento, per l'acquisizione di più precisi

elementi, il ricorrere di tali estremi di concretezza, attualità ed

effettività, avrebbe sempre potuto, adeguatamente motivando in punto

di fatto, annullare la perizia e disporne una nuova per l'osservanza

dei diritti e delle facoltà delle parti.

Il Tribunale, invece, sollecitato dalla difesa, ha preferito

imboccare una strada diversa, ampliando i termini del problema fino a

domandarsi se, in definitiva, queste limitazioni ad una libera scelta

difensiva, imposte dal giudice in tema di consulenti tecnici sulla

base di una norma espressa da ben diversa stagione politica, fosse

ancora conforme ai principi dettati dalla Costituzione.

Il problema veniva così spostato dal campo della compatibilità

difensiva, in ipotesi di contrasto d'interessi, a quello ben più

generale della compatibilità costituzionale della norma stessa, che

quelle ipotesi disciplina, nei confronti dell'art. 24 della

Costituzione.

L'ordinanza ritiene che il dubbio di legittimità sia sostenuto da

due sentenze di questa Corte. La n. 59 del 1° dicembre 1959, con la

quale la Corte ha riconosciuto che l'incompatibilità di un unico

difensore di più imputati, quando fra questi si verifichi contrasto

d'interessi difensivi, integri la nullità assoluta prevista dal n. 3

dell'art. 185 cod. pen., in quanto essa viene a sostanziarsi in una

vera e propria mancanza di assistenza: e la n. 126 del 9 giugno 1971

che - ad avviso del Tribunale di Torino - avrebbe affermato

l'importanza della funzione del consulente tecnico come collaboratore

del difensore, al punto da doversi ritenere l'estensibilità al detto

consulente delle garenzie che l'art. 24 Cost. stabilisce per

l'inviolabilità della difesa.

Si vorrebbe, in altri termini, che al giudice fosse fatto divieto

d'interferire sulla libera scelta del consulente tecnico, da parte

dell'imputato, così come non gli è consentito di condizionare

quella del difensore. Ma la pretesa si fonda su affermazioni non

sempre esatte e su equiparazioni che la giurisprudenza di questa

Corte non ha mai espresso in modo così assoluto.

Va subito rilevato, intanto, che non esiste per il giudice

nell'ordinamento positivo un divieto generale di non interferenza

nella scelta del difensore da parte dell'imputato. A parte i casi

ovvi di incapacità, o di non iscrizione all'albo o di sospensione o

cancellazione da esso, che il giudice deve rilevare ex officio

invitando l'imputato ad altra scelta o, in mancanza, imponendogli un

difensore ufficioso, sta di fatto che proprio la sentenza n. 59 del

1959, invocata dall'ordinanza, impone al giudice di rilevare ex

officio l'incompatibilità della difesa per le ipotesi di contrasto

d'interessi, intervenendo a regolarizzare l'anomala situazione anche

con declaratorie di nullità. Situazione questa che, del resto, già

risultava dal sistema della riforma portata dalla l. 18 giugno 1955

n. 518, nonostante che il modificato art. 185 cod. proc. pen. fosse

silente sul punto. Né poteva opporvisi il principio secondo cui lex

posterior generalis non derogat priori speciali perché non si tratta

di un criterio assoluto e nella specie l'interpetrazione della

voluntas legis portava l'implicita abrogazione della seconda

proposizione del primo co. dell'art. 133 cod. proc. pen.

Ma, pur prescindendo da questo genere di intervento, è certo

comunque che la legge fa obbligo al giudice d'interferire proprio sul

numero di difensori attribuendogli il potere d'invitare l'imputato a

ridurre il numero dei difensori eccedente i due consentiti o, in

mancanza, ad estromettere l'ultimo nominato in ordine di tempo.

È impensabile, insomma, che al giudice, cui spetta la

responsabilità dell'ordinato progredire del procedimento, possa

essere impedito in via generale d'interferire su ogni aspetto del

processo, visto che proprio da lui si esige che sieno rese operative

e concrete le stesse garenzie previste dalla Costituzione a tutela

della difesa.

Ma non è nemmeno esatto poi che la sentenza n. 126 del 1971 abbia

equiparato a tal punto la posizione del consulente tecnico di parte a

quella del difensore da doversi ritenere che a quello debbano

estendersi tutte le norme di garanzia concernenti quest'ultimo.

È ben vero che, tramontata ormai la dottrina che vedeva nel

consulente tecnico della difesa un perito di parte contrapposto al

perito d'ufficio, ben può dirsi oggi, con maggiore precisione

scientifica, che si tratta di soggetto che entra a far parte

dell'ufficio di difesa come elemento e strumento dell'integrazione

tecnica dell'ufficio stesso. Ma l'invocata sentenza ha precisato che

"il diritto di difesa deve intendersi garentito dall'art. 24 Cost.

non in modo assoluto ed indistinto, bensì in modo condizionato, che

tenga conto delle speciali caratteristiche dei singoli procedimenti".

Pur avvertendo, peraltro, che questi temperamenti valgono "sino al

limite in cui adattamenti - o anche restrizioni - si appalesino

giustificati da altre norme del sistema (sent. n. 5 del 1965)". E

prosegue la sentenza rilevando che proprio "la struttura

dell'istituto della consulenza tecnica di parte (quale atto di

collaborazione eventuale a fianco del difensore giuridico) ne palesa

il limitato contenuto ed i confini".

Ancor più incisivamente la sentenza di questa Corte n. 111 del

1970 ha precisato che il diritto di difesa "può essere regolato

dalla legge, sia nel modo sia nel tempo, per evitare sviamenti dallo

scopo della protezione datagli, e sopratutto per evitare che sia

attuato in maniera ingiustificatamente dilatoria o del tutto sterile,

così da pregiudicare l'ordinata amministrazione della giustizia".

In realtà, dall'esame della giurisprudenza costituzionale,

risulta che nell'ambito dei valori da coordinare con il diritto di

difesa la Corte ha posto, fra gli altri, "l'interesse alla

realizzazione della giustizia" (sent. n. 114 del 28 novembre 1968),

"l'ordinata amministrazione della giustizia" (sent. n. 111 del 26

giugno 1970), "l'interesse a che i processi sieno portati a

compimento entro congrui termini" (sent. n. 48 del 16 maggio 1976)

nonché "l'esigenza di certezza delle situazioni giuridiche" valori

tutti che giustificano ragionevoli preclusioni per l'esercizio del

diritto di difesa (sentenze n.i 112 del 16 maggio 1976 e 136 del 12

luglio 1972).

3. - Da tutto quanto fin qui rilevato emerge all'evidenza che se

lo stesso diritto di difesa (nel quale vanno ricomprese sia

l'autodifesa dell'imputato che l'opera difensiva dell'avvocato o

procuratore), considerato inviolabile dall'art. 24 Cost., può

tuttavia essere sottoposto dal legislatore ad una disciplina che,

senza vanificarlo, lo contemperi e lo coordini con altri valori

costituzionali, tanto più quella disciplina è ammissibile quando si

tratti, non della difesa in se stessa, ma della sua integrazione

tecnica, che della prima non possiede l'assoluta imprescindibilità.

Con ciò non si vuol negare, tuttavia, che l'integrazione tecnica

della difesa, a causa della sua funzione eventuale, non svolga un

ruolo importante: l'eventualità di per se stessa, infatti, non è

carattere che la sminuisca, dato che il giudizio di valore va

rapportato al momento in cui l'esigenza dell'integrazione

concretamente si presenta.

Ciò che si vuol dire è che il principio di cui all'art. 24 Cost.

è sicuramente realizzato dalla presenza nel processo di una difesa

cui sieno riconosciute quelle garenzie che - come ebbe ad affermare

questa Corte nella citata sent. n. 59 del 1959 - la inseriscano

"nell'iter del processo con carattere di essenzialità, tanto da

essere intimamente legata alla regolare esplicazione del potere

giurisdizionale". Un accenno, dunque, ad una funzione pubblicistica

che, pur non trasformando la natura del rapporto fra difensore e

difeso, sottolinea che interest rei publicae che la difesa possa

instaurare con il pubblico ministero un libero ed efficiente

contraddittorio, tale da consentire al giudice un regolare ed

obbiettivo esercizio del suo potere.

La violazione dell'art. 24 Cost., pertanto, viene in evidenza

ogniqualvolta i poteri, le facoltà, le iniziative della difesa sono

pregiudicate al punto tale da rendere virtualmente inefficiente la

funzione di cui ora si è detto. Fino a quel limite, però,

limitazioni e preclusioni possono essere poste quando si tratti come

si è già rilevato - di non vulnerare altri parametri costituzionali

almeno di pari valore.

Il problema, perciò, che la Corte è chiamata a risolvere, a

seguito dell'incidente sollevato dal Tribunale di Torino, è proprio

questo. La disciplina dettata dall'ultimo comma dell'art. 323 cod.

proc. pen. in tema di consulenti tecnici di parte è tale da

vanificare il ruolo che la difesa giuridica deve svolgere nel

processo secondo il principio dettato dall'art. 24 Cost.? In altri

termini, il Tribunale dubita che la limitazione a due consulenti

tecnici, imposta dal legislatore a ciascun gruppo di imputati con

interessi non confliggenti, violi l'art. 24 Cost. perché

interferirebbe nella libertà della linea difensiva. In realtà, qui

non si fa tanto una questione di numero dei consulenti, o per lo meno

non è questo l'oggetto essenziale della censura come sarà, invece,

nelle questioni sollevate dalle altre ordinanze. Qui la critica si

appunta sul momento processuale in cui, essendo più le parti in

comunanza d'interessi che intendono avvalersi della facoltà di

nominare consulenti, il legislatore impone che questi non sieno più

di due. E poiché l'ipotesi del conflitto d'interessi è

espressamente esclusa da questa limitazione per volontà della norma

impugnata, l'ordinanza lamenta soltanto che il difensore non possa,

in quell'unico caso, avvalersi dell'autonoma opera di un consulente

tecnico di propria esclusiva fiducia in quanto - secondo l'ordinanza

- il consulente comune dovrebbe "limitare ed indirizzare la sua opera

in considerazione di preoccupazioni defensionali che attengano a

tutto il gruppo di imputati alla cui difesa è preposto".

Orbene, è proprio quest'ultima considerazione che non ha veruna

teorica consistenza. Sempre che ovviamente non sussista contrasto

d'interessi (per il qual caso il legislatore ha adeguatamente

provveduto), non è scritto in nessun luogo che i consulenti tecnici

comuni a più parti debbano svolgere soltanto considerazioni generali

valevoli per tutti. Anzi, se vi sono aspetti particolari che

riguardano taluno degli imputati, specie se tali da poterlo mettere

fuori causa anche indipendentemente dalle questioni generali,

mancherebbero al loro dovere i consulenti che omettessero di porre in

luce tali aspetti. Deve dirsi che di solito le consulenze tecniche

(come, del resto, le perizie) fanno, infatti, seguire ad una parte

generale concernente i problemi comuni, una parte speciale incentrata

sulle corrispettive posizioni dei singoli imputati.

Senonché, anche mediante la prospettazione del riferimento al

parametro di cui all'art. 3 Cost. sembra che l'ordinanza intenda

alludere in particolare alle situazioni in cui, essendo uno o l'altro

dei consulenti (che il giudice ha ex officio ridotto a due) quello

originariamente nominato da taluno degl'imputati, gli altri possano

temere di vedersi trascurati nelle considerazioni specifiche che

riguardano le loro individuali posizioni. Al che ben si potrebbe

anche aggiungere l'ipotesi limite in cui l'unico o i due consulenti

rimasti in causa, dopo le riduzioni d'ufficio, non godano

assolutamente della fiducia degli altri imputati, per disistima sul

piano tecnico o per altra ragione: benché debba dirsi che, nella

specie, di quest'ultima ipotesi non vi è, per verità, nella

motivazione dell'ordinanza alcun accenno di rilevanza della

questione.

Ma, comunque sia, è proprio a questo punto che - come si era più

sopra rilevato - assume evidenza la centralità della difesa come

aspetto essenziale e imprescindibile del contenuto del principio di

cui all'art. 24 Cost.

È, infatti, compito del difensore quando si verifichino siffatte

ipotesi marginali, di vigilare affinché i consulenti comuni abbiano

a sottolineare anche gli aspetti particolari che riguardano il

proprio difeso; ed è proprio per questo - per la costante presenza

di una libera ed autonoma difesa giuridica - che qualche limitazione

alla sua integrazione tecnica non vanifica l'inviolabilità del

principio di difesa.

Ben è vero, tuttavia, che, in ulteriore ipotesi, può anche

verificarsi che soltanto la competenza e l'esperienza del consulente

tecnico consentano di rilevare sul piano scientifico elementi che

scagionino l'uno o l'altro imputato, e se il consulente comune non è

particolarmente attento alla posizione di questi, né l'imputato

stesso né il difensore sono in grado di sollecitare la discussione

sui punti risolutivi.

Ma va, in contrario, osservato che anche in questo caso si

verserebbe comunque in ipotesi di negligente esercizio dei doveri

d'ufficio da parte del consulente, e perciò non riguarderebbe

l'istituto in sé. D'altra parte, se l'attento difensore nutre vera e

propria sfiducia nelle capacità o nella diligenza dei consulenti

comuni, nulla vieta che egli possa farsi assistere stragiudizialmente

da specialista da lui stimato per averne i suggerimenti che gli

consentano di richiamare l'attenzione dei negligenti o incompetenti

consulenti sui punti essenziali della posizione del proprio difeso.

In siffatto caso limite, perciò, una questione di legittimità

costituzionale potrebbe forse sorgere soltanto nei confronti del non

abbiente.

Ché se poi, ciononostante, i consulenti tecnici comuni si

mostrassero recalcitranti a rappresentare nell'elaborato quanto viene

richiesto dal difensore, ben potrebbe allora questi invocare dal

giudice il riconoscimento di una situazione sostanzialmente

equivalente a quella dell'incompatibilità, venendo a verificarsi un

insanabile contrasto fra difensore e consulente tecnico gravemente

pregiudizievole alla difesa di uno degl'imputati.

E questo proprio in un caso in cui - come bene osserva l'ordinanza

di rimessione - non è dato all'imputato o al suo difensore di

sostituire il consulente di parte. Non può esservi dubbio sul piano

interpetrativo che, in siffatta ipotesi, il giudice dovrà adottare i

provvedimenti del caso, e che, se inascoltato, il difensore ben

potrà riproporre la sua doglianza nella fase e nei gradi successivi.

Del resto, nella specie si parla di riduzione operata d'ufficio

dal giudice, che ha così determinata la situazione denunziata:

quella, cioè, dell'imputato che si è visto eliminare il proprio

consulente, mentre altri, più fortunato, ha conservato quello di sua

fiducia. Nella norma, però, non è scritto che il giudice debba

necessariamente operare riduzioni a suo arbitrio. La legge dice

soltanto che "il giudice, occorrendo, provvede anche d'ufficio, con

ordinanza, a fare osservare questa disposizione". Il che significa

che innanzitutto convocherà le parti per sollecitare fra di loro

un'intesa, avvertendole che, in caso contrario (occorrendo), dovrà

provvedere d'ufficio all'eliminazione dei consulenti eccedenti i due

consentiti, attenendosi al criterio della priorità delle nomine. A

quel punto, però, ascoltando le ragioni delle parti, potrà anche

operare scelte in relazione a criteri diversi (particolare o maggiore

gravità della posizione di taluno degli imputati, fama e notoria

rettitudine di taluno dei consulenti etc.).

Tutto ciò dimostra ancora una volta che il cuore della garenzia

prestata dall'art. 24 Cost. è la difesa della parte, e che le

limitazioni della sua integrazione tecnica non potrebbero

pregiudicare quel principio se non quando la difesa ne restasse

virtualmente vanificata.

4. - Senonché, in forza di quanto si era più sopra osservato,

non basterebbe l'avere accertato che le limitazioni poste dalla legge

vigente alla nomina di consulenti tecnici, quando più parti

intendono nominarli, non sono tali da rendere del tutto inefficiente

la difesa.

Trattandosi pur sempre di limiti posti all'esercizio della difesa,

s'è detto che essi non potrebbero essere legittimati sul piano

costituzionale se non si accerta altresì che sono posti a tutela di

altri valori costituzionali almeno equivalenti.

Tra i valori che - come si è visto - la giurisprudenza di questa

Corte ha preso in esame, i primi tre che si erano richiamati in

ordine decrescente rappresentano sicuramente causa di ragionevole

limite al numero dei consulenti tecnici.

L'interesse alla realizzazione della giustizia, innanzitutto ma,

come suoi aspetti complementari, anche la sua ordinata

amministrazione e il compimento dei processi entro congrui termini.

L'ordinanza sembra sottovalutare questi aspetti complementari

quando allude, da una parte, ad una non prevalenza dell'esigenza di

semplificazione della procedura, e quando, dall'altra, si riferisce

al "ben limitato aggravio che deriva dalla presenza di un maggior

numero di consulenti tecnici". Certo, se il tribunale di Torino

intendeva valutare questi aspetti sul metro della procedura che

andava esaminando, è probabile che quelle considerazioni non fossero

lontane dal vero. Ma la norma, nella sua necessaria astrattezza, deve

ricomprendere nella sua previsione il maggior numero di casi

possibili. Disciplinando il numero dei difensori e quello dei loro

consulenti tecnici, il legislatore non poteva non avere riguardo

anche ai processi con elevato numero di imputati, e alle

pregiudizievoli situazioni che si sarebbero potute verificare se quel

numero fosse stato abbandonato all'arbitrio delle parti. Specie oggi,

poi, che conosciamo le difficili esperienze dei processi di massa, i

cosidetti "maxiprocessi", nei quali il numero degl'imputati ascende

con frequenza a qualche centinaio: e si tratta di processi

gravissimi, concernenti la grande criminalità organizzata, quasi

sempre di tipo mafioso o, in un passato recente, di tipo

terroristico, con imputazioni che vanno dagli omicidi aggravati, alle

estorsioni, alle rapine, allo spaccio di stupefacenti, ai delitti

contro l'ordine costituzionale.

In tutti tali casi sussiste il pericolo che del numero eccessivo

di consulenti si possa fare uso deviante dai fini per cui la facoltà

è concessa, attuando situazioni emulative a scopo meramente

dilatorio, nel tentativo di provocare un decorso del tempo tale da

far caducare provvedimenti restrittivi della libertà personale o

addirittura da far cadere in prescrizione reati anche gravi.

La presenza in un'istruttoria di qualche centinaio di consulenti

cui dev'essere reso noto il giorno d'inizio delle operazioni

peritali, che hanno poi diritto di assistere ad esse, e mentre vi

assistono possono presentare al giudice istanze, e comunque fare

osservazioni e riserve, di cui deve farsi menzione nel processo

verbale, con la indicazione del provvedimento dato, è situazione

capace di cagionare enormi ritardi. Inoltre ciascun consulente può

chiedere al giudice per iscritto di sottoporre al perito quesiti

specifici, e il giudice deve provvedere con ordinanza. Specie poi se

la perizia sia stata compiuta senza che il consulente vi abbia

assistito, questi può chiedere l'esame della persona o della cosa

oggetto della perizia. E, per quanto l'u.p. dell'art. 324 cod. proc.

pen. avverta che l'esecuzione di tali provvedimenti non può

ritardare la chiusura dell'istruttoria, è di tutta evidenza la

relatività di siffatta disposizione. Se poi si tien conto della

facoltà del difensore di far sentire il consulente al dibattimento

per dare schiarimenti sulla propria relazione, ci si rende conto di

quanto i tempi verrebbero allungati dall'audizione di qualche

centinaia di consulenti, che va ad aggiungersi alle residue

elefantiache attività dibattimentali (interrogatori di centinaia di

imputati, esame di testi ancor più numerosi, risoluzione di

frequenti incidenti processuali, lunghe letture e arringhe di un

numero di difensori quasi doppio di quello degl'imputati).

Il temperamento, dunque, posto dal legislatore, per l'ipotesi di

più parti intenzionate a nominare consulenti, è sicuramente idoneo

a tutelare l'interesse alla realizzazione della giustizia, che

altrimenti potrebbe restare frustrata proprio da una disposizione che

in tanto è diretta a garentire l'interesse della difesa in quanto

esso serve appunto alla realizzazione e non alla negazione della

giustizia.

Dal che si evince altresì che quelle finalità complementari,

rappresentate dall'interesse ad un'ordinata amministrazione della

giustizia e al compimento dei processi entro termini ragionevoli sono

sempre, in definitiva, in funzione del primario interesse alla

realizzazione della giustizia. Una giustizia disordinatamente o

tardivamente amministrata può essere non meno pregiudizievole

dell'ingiustizia: non senza ragione la Convenzione europea per la

salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali

firmata a Roma il 4 novembre 1950, il cui strumento di ratifica è

stato depositato a Strasburgo il 26 ottobre 1955 ha posto in primo

piano, sia per i detenuti che per i non detenuti, diritto ad una

decisione in ordine alle accuse "entro un termine ragionevole".

Anche questi, dunque, sono valori che non possono essere

sottovalutati.

Naturalmente la fissazione dei limiti più idonei, la loro

eventuale modificazione in momenti storici diversi, integra una

scelta politica del legislatore che non può incontrare censura fino

a quando rimanga entro confini di ragionevolezza.

E, a tale proposito, s'è già detto più sopra come l'apparente

disparità di trattamento che, in qualche caso limite, sembrerebbe

profilarsi, può essere comunque risolta dal giudice sul piano

interpetrativo: e con ciò si risponde anche al profilo della censura

concernente il parametro di cui all'art. 3 Cost.

Inoltre, nell'atto in cui il legislatore dovesse introdurre,

magari nel nuovo codice processuale penale in corso di stesura,

modifiche atte a dare maggiore liberalizzazione al numero dei

consulenti tecnici, avrebbe anche la possibilità di neutralizzare

effetti pregressi perversi dettando adeguate norme transitorie.

5. - Le ordinanze dei giudici istruttori di Vigevano e di Firenze

sollevano la questione del limitato numero di consulenti che la

difesa può nominare in relazione a un diverso caso di specie.

L'ipotesi, infatti, riguarda la nomina di più periti, esperti in

distinte discipline specialistiche, da parte del giudice istruttore,

e la regola dell'art. 323 u.p. cod. proc. pen. che, non consentendo

eccezioni, vieta all'imputato di nominare più di un consulente

tecnico, o al massimo due se più sono le parti con interessi comuni.

Nella specie, infatti, per un'unica perizia erano stati nominati

specialisti in medicina legale, chirurgia toracica, psichiatria,

psicologia, sessuologia e ortopedia: in totale, quattro periti per

ciascuna perizia dei due distinti processi. Mentre si prescriveva

agl'imputati, tutti coinvolti in unico interesse difensivo, di non

nominare più di due consulenti tecnici complessivamente, dandosi

atto che gli imputati sono otto nel processo di Vigevano e due in

quello di Firenze.

Giustamente rilevano le ordinanze che una tale situazione è

gravemente lesiva del diritto di difesa, costituzionalmente

garentito, essendo impensabile che un massimo di due consulenti sia

in grado d'interloquire efficacemente in ben quattro distinte

discipline specialistiche, nelle quali, invece, ciascuno dei periti

ha una particolare competenza. Sarebbe, perciò, evidente - ad avviso

dei rimettenti - che la disposizione impugnata è incompatibile con

il principio di cui all'art. 24 Cost. e, per il giudice di Vigevano,

anche con quello di cui all'art. 3 Cost., per la disparità di

trattamento che verrebbe a verificarsi nei riguardi di altri imputati

nei cui processi il giudice abbia, invece, nominato un solo perito.

Osserva, però, la Corte che la questione è facilmente risolubile

sul piano interpetrativo, così come, del resto, ritiene gran parte

della giurisprudenza.

Se, per avere lumi scientifici su di un caso di una certa

complessità, il giudice ritiene di sentire l'avviso di esperti in

distinte discipline, ciò significa che il caso presenta aspetti

poliedrici, per ciascuno dei quali sarebbe teoricamente possibile

disporre separatamente. Soltanto per economia processuale, ma

sopratutto per favorire la confluenza delle varie discipline peritali

in un unico giudizio collegiale, i vari periti vengono di solito

nominati in un solo contesto. In realtà, però, si tratta pur sempre

di tanti giudizi peritali quanti sono gli specialisti, ciascuno dei

quali esamina il caso nel cono della propria prospettiva scientifica.

È nei limiti del sistema, perciò, che in tali casi si consenta

anche all'imputato di nominare tanti consulenti quante sono le

virtuali perizie specialistiche o, in altri termini, per quante sono

lo specialità scientifiche implicate dalla perizia.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara non fondata, nei sensi di cui in

motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art.

323 u. co. cod. proc. pen. sollevata dal Tribunale di Torino con ord.

2 maggio 1980 (n.522/80 reg. ord.), e dai giudici istruttori presso i

Tribunali di Vigevano e di Firenze, rispettivamente con ord. 20

ottobre 1984 (n. 285/85 reg. ord.) e 3 maggio 1985 (n. 443/85 reg.

ord.) con riferimento agli art.li 3 e 24 Cost.: salvo quest'ultimo

giudice, che ha limitato il riferimento all'art. 24 Cost.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte Costituzionale, palazzo della Consulta, il 15 ottobre 1987.

Il Presidente: SAJA

Il Redattore: GALLO

Depositata in cancelleria il 29 ottobre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1987:345 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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