Corte costituzionale

Sentenza n. 498/1989

Questione dichiarata infondata · depositata il 10/11/1989 · relatore Ettore Gallo

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale del combinato disposto

degli artt. 128, comma primo, e 323, comma primo, del codice di

procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 16 novembre 1988

dal Giudice istruttore presso il Tribunale di Napoli nel procedimento

penale a carico di Guillari Raffaele, iscritta al n. 255 del registro

ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 22, prima serie speciale, dell'anno 1989;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 4 ottobre 1989 il Giudice

relatore Ettore Gallo;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Il Giudice istruttore presso il Tribunale di Napoli, con

ordinanza 16 novembre 1988, sollevava questione di legittimità

costituzionale degli artt.128, primo comma, e 323, primo comma,

codice procedura penale del 1930, in riferimento all'art. 24, secondo

comma, della Costituzione.

Riferiva il Giudice nell'ordinanza che, nel corso della formale

istruttoria, l'imputato, pur avendo ricevuto la comunicazione

giudiziaria, non provvedeva a nominare un difensore di fiducia: il

giudice gli nominava, perciò, ex art. 128 codice procedura penale

1930, un difensore d'ufficio. Disposta, però, ed espletata una

perizia dattiloscopica, il difensore d'ufficio chiedeva che fosse

nominato "d'ufficio" un consulente tecnico.

L'istanza veniva respinta in quanto la legge (art. 323 codice

procedura penale 1930) non prevede che il giudice abbia a sostituirsi

all'imputato anche nella nomina del consulente di parte. Il difensore

d'ufficio presentava allora memoria, nella quale formulava eccezione

d'illegittimità costituzionale dell'art.128 codice procedura penale

1930, nella parte in cui non prevede che il giudice nomini anche un

consulente tecnico d'ufficio all'imputato che non abbia provveduto a

nominarlo o ne sia rimasto privo. Il Giudice istruttore, ritenendo la

questione non manifestamente infondata, la sollevava innanzi a questa

Corte osservando che il giudizio non poteva essere definito

indipendentemente dalla soluzione della questione che, se fondata,

avrebbe dato diritto all'imputato a ricevere d'ufficio l'integrazione

della difesa attraverso un consulente tecnico di parte: e questi

avrebbe potuto formulare osservazioni e riserve in ordine alla

perizia d'ufficio in guisa da rendere effettiva ed efficiente la

difesa della parte privata.

2. - È intervenuto nel giudizio innanzi a questa Corte il

Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato dall'Avvocatura

Generale dello Stato, che ha chiesto dichiararsi infondata la

questione. Considerato in diritto

1. - Secondo il Giudice a quo, il combinato disposto degli

artt.128 e 323 del codice di procedura penale 1930 sarebbe

incompatibile con l'inviolabilità del diritto di difesa, così come

affermata nell'art. 24 della Costituzione. Resterebbe, infatti, senza

tutela un aspetto essenziale della difesa, in quanto non è previsto

che il giudice possa integrarla, nominando ex officio anche un

consulente tecnico di parte, quando se ne ravvisi l'esigenza e

l'imputato non vi abbia tuttavia provveduto.

Alla base della questione viene invocata anche la giurisprudenza

di questa Corte, secondo cui il consulente tecnico appartiene

all'Ufficio della difesa, com'è dimostrato anche dalle norme che lo

equiparano al difensore nei diritti e nei doveri (artt. 341, 351 n.

2, codice procedura penale 1930 e 380 e 381 codice penale).

2. - La questione poteva essere più correttamente sollevata prima

della decisione. Tuttavia, trattandosi di decisione assunta nel corso

dell'istruttoria mediante ordinanza sempre revocabile, e poiché,

d'altra parte, il difensore può sempre reiterare l'istanza che allo

stato non ha trovato accoglimento, la questione, sotto questo

riflesso, può essere ammessa.

Sarebbe stato altresì preferibile che l'ordinanza avesse

accennato alle ragioni che hanno indotto il difensore a sollecitare

dal Giudice istruttore la nomina del consulente tecnico, visto che

tanto il codice del 1930 quanto il nuovo ne attribuiscono facoltà

alla parte. Sarebbe stato utile, in altri termini, conoscere se

l'istanza sia stata avanzata nell'impossibilità del difensore di

avere con l'imputato qualsiasi contatto, oppure se questi abbia

opposto un rifiuto al suggerimento del difensore.

Nel primo caso, infatti, l'intervento ex officio sarebbe stato

richiesto perché il difensore avrebbe evidentemente ritenuto di non

avere i poteri di procedere alla nomina nell'impossibilità di

conoscere gl'intendimenti della parte; e ciò, evidentemente, per una

troppo letterale interpetrazione dell'art. 323 del codice di

procedura penale 1930, che sembra costituire la facoltà

esclusivamente in capo alla "parte", sia pure a mezzo del difensore.

Anche se non può escludersi che al fondo di tale comportamento

s'annidi la preoccupazione per la responsabilità delle conseguenze

economiche conseguenti alla nomina del consulente: nomina che, nel

rapporto interno, si traduce in un vero e proprio incarico

professionale di prestazione intellettuale.

Nel secondo caso, invece, il difensore, valutata positivamente la

necessità di integrare la difesa con l'ausilio di un consulente

tecnico, si rivolgerebbe al giudice per sostituire la volontà

dell'ufficio a quella riluttante della parte.

L'ordinanza tace su tutto; probabilmente confidando che la

questione, così come proposta, in analogia alla situazione

concernente la nomina del difensore d'ufficio, possieda valenza tale

da coprire ogni ipotesi. In realtà, invece, la questione è

infondata sotto ambo i possibili profili.

3. - Quanto alla prima ipotesi, va rilevato che al difensore

d'ufficio competono pienamente tutti i poteri che la legge

processuale riconosce alla difesa. Ed è poi pacifico per dottrina, e

per prassi ultracinquantennale, che l'espressione "la parte

privata... può, a mezzo del suo difensore, nominare un consulente

tecnico", di cui all'art. 323, primo comma, codice di procedura

penale 1930, sta a significare che è il difensore ad effettuare la

nomina, valutato l'interesse della parte. Ovviamente, tenuto anche

conto che la parte è esposta al relativo onere finanziario, questa

può sempre espressamente revocare la nomina; ed, a tal fine, il

difensore deve darne informativa all'imputato nell'indirizzo

conosciuto. Dopodiché, prende vigore il principio secondo cui

vigilantibus jura succurunt.

Certo, rimane il problema delle spese. Ma, se l'imputato non è

abbiente, provvede il giudice penale, o lo stesso pubblico ministero,

ad ammetterlo, ricorrendone gli estremi, al gratuito patrocinio, ai

sensi dell'art. 3 del regio decreto 28 maggio 1931 n. 602

(Disposizioni di attuazione del codice di procedura penale).

Se, invece, è abbiente, il difensore può recuperare spese ed

onorari del consulente, esponendoli in parcella, ed eventualmente nel

ricorso per decreto ingiuntivo, quali spese da lui anticipate.

Se, poi, infine, si facesse questione di anticipazione di spese ed

onorari, allora è problema che spetta risolvere al legislatore. Si

tratterebbe, infatti, di predisporre l'articolazione di una

disciplina per un'eventuale prenotazione a debito mediante iscrizione

a campione penale, o di dare altra soluzione che non rientra nei

poteri di questa Corte.

Ma è questo un profilo che non è stato sollevato.

4. - Più delicata può sembrare, invece, la seconda ipotesi per

la quale, considerata la qualità del consulente tecnico di

integratore della difesa, si ritiene che l'ufficio, ricorrendone le

condizioni, debba provvedere a nominarlo anche contro la riluttante

volontà della parte.

Se il principio fosse vero, si dovrebbe, anzi, ritenere che la

nomina possa avvenire ex officio anche contro la stessa volontà del

difensore, dato che sempre di nominare un difensore tecnico si

tratterebbe, così come, del resto, si propone che essa avvenga

malgrado la volontà dell'autodifesa.

Ma anche questa ipotesi non ha fondamento.

Non devono far velo i principi che si riferiscono alla nomina del

difensore d'ufficio, che non possono trovare applicazione nella

nomina del consulente tecnico di parte. Pur avendo questi, infatti, a

sua volta, veste di difensore, in quanto integra la difesa tecnica

mediante l'apporto delle sue conoscenze scientifiche in discipline

diverse da quelle giuridiche, tuttavia la tutela di cui all'art. 24,

secondo comma, della Costituzione si esplica, nei suoi confronti, nel

senso di rendere illegittimo qualunque ostacolo venga frapposto alla

sua introduzione nel processo, ma non fino al punto di prescindere o

addirittura di superare la volontà della parte.

E ciò perché diversa è la ratio che presiede

all'imprescindibile esigenza del difensore principale nel processo.

Questa è esigenza assoluta ed inderogabile perché introduce un

protagonista senza il quale, specie e tanto più nel nuovo processo,

esso non può, da un certo momento in poi, nemmeno proseguire. In

realtà, l'imposizione all'imputato di un difensore, persino suo

malgrado, mira ad assicurargli quelle cognizioni tecnico-giuridiche,

quell'esperienza processuale e quella distaccata serenità, che gli

consentono di valutare adeguatamente le situazioni di causa, in guisa

da tutelare la sua più ampia libertà di determinazione nella scelta

delle iniziative e dei comportamenti processuali.

In altri termini, il difensore è garante dell'autonomia e

dell'indipendenza dell'imputato nella condotta di causa ed è

consigliere della sua autodifesa, tanto che la trasgressione di

qualunque norma concernente questa ratio è configurata dall'art. 185

n. 3 codice procedura penale 1930 come nullità assoluta.

Ma proprio perché imposizione del difensore e nullità insanabili

non hanno altro intento se non quello illustrato, una volta

instaurata la detta garenzia non è ammissibile alcuna altra

intromissione dell'ufficio pubblico, nemmeno se il fine fosse quello

di avvantaggiare l'imputato.

Da quel momento ogni scelta ulteriore, ogni possibile valutazione

in ordine alle iniziative e ai comportamenti non possono che

competere alla difesa nell'ambito della disciplina dettata dalla

legge: intendendo per difesa quella costituita dal binomio difesa

tecnica-autodifesa, nella quale alla fine è sempre la volontà della

parte a prevalere su quella del difensore, con la sola esclusione

della imprescindibile presenza di un difensore che l'assista. E, del

resto, la consulenza tecnica serve appunto per consentire una più

adeguata valutazione di un mezzo di prova, qual'è la perizia.

Pretendere che il giudice o, peggio, il pubblico ministero, che è

controparte, s'intromettano - sia pure a richiesta - nelle

discrezionali valutazioni difensive per nominare d'ufficio

all'imputato che non lo voglia un consulente tecnico, significherebbe

trasgredire la regola di autodifesa che riconosce alla parte "la

facoltà" di quella nomina, e quindi, in definitiva, violare il

libero esercizio di quella difesa che l'art. 24 della Costituzione

tutela. Come si è visto, infatti, l'unica imposizione all'imputato

è quella del difensore, ma è mirata proprio a liberarlo da ogni

soggezione, consentendogli di assumere liberamente le sue

determinazioni con perfetta consapevolezza. Per il resto, il

comportamento processuale dell'imputato non è mai doveroso né

obbligatorio, se non nei limiti del rispetto, da lui dovuto come da

tutti, alle regole di polizia del processo. Ciò che conta, agli

effetti dell'art. 24, secondo comma, della Costituzione, è che

all'imputato sia assicurata la "facoltà" di espletare liberamente i

diritti di difesa che la legge gli riconosce: se lo si obbligasse ad

esercitarli, l'art. 24 verrebbe violato per altro verso.

Affidare al giudice o al pubblico ministero la possibilità di

assegnare d'ufficio all'imputato nolente un consulente tecnico,

significa trasformare una "facoltà" della parte in un potere

discrezionale del magistrato.

Al contrario, una volta che sia stata realizzata, di fiducia o

d'ufficio, la difesa principale, spetta soltanto all'imputato stesso

decidere sulla nomina di un consulente ad integrazione, così come

sicuramente a lui soltanto spetta di nominare, se crede, un secondo

difensore principale.

La giurisprudenza di questa Corte, e particolarmente quella

espressamente richiamata dall'ordinanza, è sempre stata

perfettamente coerente su questa linea. Riconoscendo, infatti, che il

beneficio del gratuito patrocinio doveva estendersi all'assistenza

del consulente tecnico di parte anche nel processo civile, la Corte

ha chiaramente parlato di "facoltà" delle parti di darsi tale

assistenza (sentenza 2 giugno 1983 n. 149): e così pure quando al

giudice rimettente si è suggerito d'interpretare le norme

concernenti la nomina eventuale di più periti rispettando la più

ampia possibile tutela della "facoltà" che in materia la legge

riconosce all'imputato (sentenza 15 ottobre 1987 n. 345).

Come si era premesso, appare dunque evidente che la questione,

così come proposta, non è fondata, sotto ogni suo ipotizzabile

profilo.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

degli artt. 128, primo comma, e 323, primo comma, codice di procedura

penale 1930, in riferimento all'art. 24, secondo comma, della

Costituzione, sollevata dal Giudice istruttore presso il Tribunale di

Napoli con ordinanza 16 novembre 1988.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 26 ottobre 1989.

Il presidente: CONSO

Il redattore: GALLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 10 novembre 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1989:498 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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