Art. 308 c.p.p. — Termini di durata massima delle misure diverse dalla custodia cautelare

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Le misure coercitive diverse dalla custodia cautelare perdono efficacia quando dall'inizio della loro esecuzione e' decorso un periodo di tempo pari al doppio dei termini previsti dall'articolo 303. Le misure interdittive perdono efficacia quando sono decorsi due mesi dall'inizio della loro esecuzione. In ogni caso, qualora esse siano state disposte per esigenze probatorie, il giudice puo' disporne la rinnovazione anche al di la' di due mesi dall'inizio dell'esecuzione, osservati i limiti previsti dal comma 1. ((2-bis. Nel caso si proceda per uno dei delitti previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, e 320 del codice penale, le misure interdittive perdono efficacia decorsi sei mesi dall'inizio della loro esecuzione. In ogni caso, qualora esse siano state disposte per esigenze probatorie, il giudice puo' disporne la rinnovazione anche oltre sei mesi dall'inizio dell'esecuzione, fermo restando che comunque la loro efficacia viene meno se dall'inizio della loro esecuzione e' decorso un periodo di tempo pari al triplo dei termini previsti dall'articolo 303)) L'estinzione delle misure non pregiudica l'esercizio dei poteri che la legge attribuisce al giudice penale o ad altre autorita' nell'applicazione di pene accessorie o di altre misure interdittive.

Testo in vigore dal 28 novembre 2012 al 8 maggio 2015

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 147/1994

    Questione infondata
    21 aprile 1994

    La previsione, nell'art. 308, comma secondo, cod. proc. pen., per cui, scaduto il termine di efficacia - di due mesi dall'inizio della loro esecuzione (art. 308, comma primo) - delle misure interdittive adottate, il giudice può disporne la rinnovazione solo se siano state disposte per esigenze probatorie (art. 274, lett. a) cod. proc. pen.) e non, invece, quando siano state disposte per esigenze di prevenzione (art. 274, lett. c)), non può dirsi irrazionale. Contro quanto ha ritenuto il giudice 'a quò, infatti, una assimilazione piena tra le due situazioni non appare prospettabile, in quanto, se è vero che, quando si tratta di misure dirette a soddisfare esigenze istruttorie del processo, la facoltà di una reiterazione del provvedimento può trovare giustificazione nella preminenza dell'interesse al buon esito del processo stesso, diversa è l'ipotesi in cui l'applicazione della misura interdittiva sia legata ad esigenze extraprocessuali di tipo preventivo rispetto alle quali - specie quando, come nella specie, la misura interdittiva consista nella sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio (art. 289 cod. proc. pen.) - il coinvolgimento della competenza di altre autorità ha richiesto una diversa ponderazione dei relativi interessi e quindi una disciplina volta ad armonizzare, nella salvaguardia delle reciproche sfere, i rapporti tra autorità giudiziaria e autorità amministrativa. Come dimostra, del resto, anche l'art. 293 cod. proc. pen., col richiedere che copia dell'ordinanza che dispone la misura interdittiva sia trasmessa all'organo competente a disporre l'interdizione in via ordinaria. Ciò posto, è chiaro che il problema - anche posto dal giudice rimettente - della eventuale incongruità del termine di durata della sospensione dall'esercizio dai pubblici uffici, implica scelte di politica legislativa riservate al legislatore. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 3 Cost., della questione di legittimità costituzionale dell'art. 308, secondo comma, secondo periodo, cod. proc. pen.). red.: S.P.

    Art. 308 c.p.p. · Art. 3 cost. · Art. 25 cost. · Art. 76 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Che cosa è cambiato dal 28 novembre 2012

Confronto con la versione in vigore dal 24 ottobre 1988 al 28 novembre 2012. 96 parole aggiunte.

… di la' di due mesi dall'inizio dell'esecuzione, osservati i limiti previsti dal comma 1. aggiunto: 2-bis. Nel caso si proceda per uno dei delitti previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, e 320 del codice penale, le misure interdittive perdono efficacia decorsi sei mesi dall'inizio della loro esecuzione. In ogni caso, qualora esse siano state disposte per esigenze probatorie, il giudice puo' disporne la rinnovazione anche oltre sei mesi dall'inizio dell'esecuzione, fermo restando che comunque la loro efficacia viene meno se dall'inizio della loro esecuzione e' decorso un periodo di tempo pari al triplo dei termini previsti dall'articolo 303 L'estinzione delle misure non pregiudica l'esercizio dei poteri che la legge attribuisce al giudice penale o ad altre autorita' nell'applicazione di pene accessorie o di altre misure interdittive.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art308 · fonte del testo

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