Corte costituzionale

Sentenza n. 147/1994

Questione dichiarata infondata · depositata il 21/04/1994 · relatore Massimo Vari

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 308, secondo

comma, secondo periodo, del codice di procedura penale, promosso con

ordinanza emessa il 17 maggio 1993 dal Giudice per le indagini

preliminari presso il Tribunale di Sondrio, nel procedimento penale a

carico di Bissi Giampaolo ed altri, iscritta al n. 464 del registro

ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 36, prima serie speciale, dell'anno 1993;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 25 gennaio 1994 il Giudice

relatore Massimo Vari;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso di un procedimento penale a carico di alcuni

amministratori del comune di Teglio (sindaco, vicesindaco, assessori,

componenti la commissione edilizia) - indagati per i delitti previsti

dagli artt. 323, primo e secondo comma, 476 e 490 del codice penale -

il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di

Sondrio, con ordinanza del 17 maggio 1993, ha sollevato questione di

legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 25 e 76

della Costituzione, dell'art. 308, secondo comma, secondo periodo,

del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che,

anche per le esigenze di cui all'art. 274, lettera c), sia possibile

la rinnovazione delle misure interdittive nel rispetto dei termini di

cui all'art. 308, primo comma, dello stesso codice.

In punto di rilevanza, il remittente osserva che, sussistendo il

concreto pericolo che gli imputati possano commettere gravi delitti

della stessa specie, dalla risoluzione di detta questione dipende la

decisione del procedimento attinente alla rinnovazione della misura

cautelare interdittiva della sospensione dalla carica ricoperta, già

concessa a suo tempo, ovvero relativa all'applicazione della misura

coercitiva degli arresti domiciliari, chiesta in subordine dal

pubblico ministero.

Peraltro, poiché, ai sensi dell'art. 308 del codice di procedura

penale, le misure interdittive hanno una efficacia limitata a due

mesi e possono essere rinnovate, nel limite del doppio dei termini di

durata massima della custodia cautelare, solo quando siano state

disposte per esigenze probatorie, il remittente ritiene che tale

limitazione contrasti, anzitutto, con l'art. 3 della Costituzione.

Rammentato che, come previsto dall'art. 275 del codice di procedura

penale, la scelta delle misure cautelari deve rispondere al principio

di adeguatezza, l'ordinanza osserva che, quando l'esigenza cautelare

della prevenzione permane anche dopo il previsto bimestre di

efficacia delle misure interdittive, al pubblico ministero non resta

che chiedere l'adozione di misure restrittive della libertà

personale anche se sproporzionate rispetto all'esigenza da

soddisfare. Appare, pertanto, irrazionale la norma impugnata, la

quale, per casi simili, vale a dire quello delle esigenze probatorie

e quello della prevenzione, prevede un trattamento differenziato,

ancorché le medesime appaiano meritevoli dello stesso grado di

tutela.

La limitazione di cui alla norma impugnata sarebbe, inoltre, in

contrasto con l'art. 25 della Costituzione, poiché la necessità di

richiedere, ove l'esigenza cautelare permanga, l'applicazione di una

misura cautelare coercitiva (nella specie quella degli arresti

domiciliari), comporta una restrizione della libertà personale,

altrimenti evitabile qualora fosse consentita la rinnovazione della

misura interdittiva.

Sarebbe, infine, violato l'art. 76 della Costituzione, in quanto

la norma impugnata mal si coordina, secondo il remittente, con i

punti 59 e 65 dell'art. 2 della legge di delega, ispirati al

principio di adeguatezza e gradualità delle misure cautelari.

2. - Nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata infondata.

Osserva l'Avvocatura che la scelta operata dal legislatore

delegato, nel fissare un breve termine di durata delle misure

interdittive e nel limitarne la possibilità di proroga, appare

giustificata dal contenuto gravemente afflittivo che è proprio delle

misure in questione, salva la possibilità di una eventuale proroga

in relazione al protrarsi di esigenze probatorie, non valutabili ex

ante.

Peraltro, mentre non si comprende il richiamo all'art. 25 della

Costituzione, non sussiste nemmeno il contrasto con l'art. 76, in

quanto nei punti 59 e 65 dell'art. 2 della legge di delega non

risulta formulato il principio di adeguatezza (di cui all'art. 275,

primo comma, del codice di procedura penale), principio che comunque

non è pregiudicato dalla scadenza del termine di durata della misura

interdittiva, essendo possibile anche in questo momento

l'utilizzazione di misure coercitive di diverso contenuto

applicativo. Considerato in diritto

1. - La Corte è chiamata a decidere della legittimità

costituzionale dell'art. 308, secondo comma, secondo periodo, del

codice di procedura penale, nella parte in cui non stabilisce che,

anche per le esigenze di prevenzione di cui all'art. 274, lettera c),

dello stesso codice, sia possibile la rinnovazione delle misure

interdittive, nel rispetto dei termini di cui al citato art. 308,

primo comma, come invece è consentito in caso di esigenze

probatorie.

2. - Secondo il giudice remittente la norma impugnata

contrasterebbe, anzitutto, con l'art. 3 della Costituzione, essendo

del tutto irrazionale il trattamento differenziato rispetto a due

esigenze cautelari - quella dei motivi probatori e quella della

prevenzione - entrambe meritevoli dello stesso grado di tutela. Il

trattamento differenziato, non consentendo, per la misura disposta a

fini di prevenzione, nessuna rinnovazione al di là dell'esiguo

termine di due mesi, rende spesso sterile l'adozione della misura

stessa, giustificando lo scarso interesse del magistrato inquirente a

richiederla. Ove, poi, l'esigenza di prevenzione continui a permanere

anche dopo la scadenza del bimestre di efficacia, essa può essere

soddisfatta soltanto mediante l'applicazione di una misura

coercitiva, anche se sproporzionata rispetto all'esigenza da

salvaguardare, in contrasto col principio di adeguatezza delle misure

cautelari, accolto come naturale conseguenza della scelta

pluralistica del legislatore, nel successivo art. 275 del codice di

procedura penale.

La necessità del ricorso ad una misura cautelare coercitiva con

la conseguente restrizione della libertà personale, altrimenti

evitabile qualora fosse consentita la rinnovazione della misura

interdittiva, pone, secondo l'ordinanza, la norma denunciata in

contrasto altresì con l'art. 25 della Costituzione. Sussisterebbe,

infine, violazione dell'art. 76 della Costituzione, apparendo la

censurata limitazione in contrasto con i punti 59 e 65 dell'art. 2

della legge di delega 16 febbraio 1989, n. 81, ispirati al principio

di adeguatezza e gradualità delle misure cautelari.

3. - La questione non è fondata.

Come ricorda il giudice a quo, le esigenze cautelari per la cui

soddisfazione possono essere emesse anche le misure interdittive,

attengono, ai sensi dell'art. 274 del codice di procedura penale,

alle indagini (lettera a, del citato articolo), al pericolo di fuga

(lettera b) ed alla prevenzione (lettera c).

La premessa dalla quale il remittente muove, nel prospettare la

violazione dell'art. 3 della Costituzione, è quella di una

sostanziale assimilazione fra le situazioni prese in considerazione

dal legislatore, nel prevedere le misure interdittive a fini di

prevenzione di cui alla lettera c) dell'art. 274, e quelle sottese

alle misure interdittive disposte per fini probatori, giusta la

lettera a) dello stesso articolo.

Senonché un'assimilazione piena tra le due situazioni non appare

prospettabile, in quanto, se è vero che, quando si tratta di misure

disposte per soddisfare esigenze istruttorie del processo, la

facoltà di una reiterazione del provvedimento cautelare interdittivo

può trovare giustificazione nella preminenza dell'interesse al buon

esito del processo stesso, diversa è l'ipotesi in cui l'applicazione

della misura interdittiva sia legata ad esigenze extraprocessuali di

tipo preventivo, perché, in tale caso, l'incidenza del provvedimento

in ambiti ordinariamente di competenza di altre autorità ha

richiesto, evidentemente, una diversa ponderazione degli interessi

coinvolti, che ha indotto il legislatore a limitare, anche sotto il

profilo temporale, gli effetti dell'intervento del giudice penale.

Trova, in tal modo, riconoscimento nella disciplina del codice di

rito, per quanto attiene in particolare all'ipotesi della sospensione

dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio (art. 289),

l'interesse a non incidere, oltre lo stretto necessario, nello

svolgimento delle competenze proprie dell'autorità amministrativa,

attraverso una disciplina che, valutata in chiave sistematica, appare

volta ad armonizzare, nella salvaguardia delle reciproche sfere, i

rapporti intercorrenti tra l'autorità giudiziaria e quella

amministrativa.

A tanto concorre anche l'ultimo comma dell'art. 293 del codice di

procedura penale, il quale stabilisce che copia dell'ordinanza che

dispone la misura interdittiva è trasmessa all'organo eventualmente

competente a disporre l'interdizione in via ordinaria, consentendo,

in tal modo, come evidenziato anche nella relazione al progetto

preliminare del codice, il "raccordo tra l'esercizio dei poteri

cautelari nell'ambito del processo penale e l'esercizio dei poteri

conferiti in via ordinaria ad organi estranei a tale processo".

Nella generale coerenza del quadro sopra accennato rientra,

infine, la norma contenuta nel terzo comma della disposizione

impugnata, secondo la quale l'estinzione delle misure non pregiudica

l'esercizio dei poteri che la legge attribuisce al giudice penale o

ad altre autorità nell'applicazione di pene accessorie o di altre

misure interdittive.

D'altro canto, una volta stabilito che la particolare ratio che

ispira la descritta disciplina si differenzia da quella sottintesa

all'ipotesi delle misure interdittive disposte per esigenze

probatorie, il problema, posto dal giudice remittente, della

eventuale incongruità del termine di durata della sospensione

dall'esercizio di pubblici uffici, che, a suo avviso, sarebbe fonte

di scarsa propensione all'utilizzo dell'istituto, coinvolge scelte di

politica legislativa, riservate al legislatore nell'esercizio della

sua discrezionalità.

4. - Quanto agli altri profili di censura, del tutto inconferente

appare il richiamo all'art. 25 della Costituzione che, nei principi

enunciati, attinenti alla precostituzione del giudice e, più in

generale, alla riserva di legge in materia di norme incriminatrici e

misure di sicurezza, non offre dati normativi ai quali ricondurre la

specifica problematica proposta dal giudice a quo, e cioè, quella di

una restrizione della libertà personale, a suo parere, non

giustificata ed altrimenti evitabile.

5. - Quanto, infine, al denunciato contrasto della norma impugnata

con l'art. 76 della Costituzione, per violazione della delega di cui

alla legge 16 febbraio 1987, n. 81, è da osservare che i criteri

dell'adeguatezza e della proporzionalità si rinvengono, per vero,

con sufficiente chiarezza, nella direttiva n. 59 dell'art. 2 della

legge stessa, relativamente alle misure coercitive, tanto che è

fatto divieto di disporre la custodia in carcere se, con

l'applicazione di altre misure di coercizione personale, possono

essere adeguatamente soddisfatte le esigenze cautelari. Gli stessi

criteri, dal punto di vista dello svolgimento della delega, trovano

compiuta esplicazione nell'art. 275 del codice di procedura penale e

nei canoni ivi dettati al giudice per la scelta delle misure da

applicare.

Va, peraltro, rilevato che i criteri sopra ricordati devono,

comunque, coniugarsi con altri del pari desumibili dalla stessa legge

di delega. Questa (direttiva n. 65 dell'art. 2), nell'autorizzare la

previsione, in relazione a specifiche esigenze cautelari, di misure

interdittive, ha espressamente contemplato la predeterminazione di

termini di cessazione della loro efficacia, ponendo, così, un

criterio di restrizione dell'ambito temporale di operatività

dell'istituto, che giustamente è stato utilizzato dal legislatore

delegato per l'emanazione di una disciplina nella quale, come

testimonia la norma impugnata, trova ingresso anche la necessaria

comparazione degli interessi coinvolti.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 308, secondo comma, secondo periodo, del codice di

procedura penale, sollevata, in relazione agli artt. 3, 25 e 76 della

Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari presso il

Tribunale di Sondrio, con l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 14 aprile 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: VARI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 21 aprile 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1994:147 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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