La previsione, nell'art. 308, comma secondo, cod. proc. pen., per cui, scaduto il termine di efficacia - di due mesi dall'inizio della loro esecuzione (art. 308, comma primo) - delle misure interdittive adottate, il giudice può disporne la rinnovazione solo se siano state disposte per esigenze probatorie (art. 274, lett. a) cod. proc. pen.) e non, invece, quando siano state disposte per esigenze di prevenzione (art. 274, lett. c)), non può dirsi irrazionale. Contro quanto ha ritenuto il giudice 'a quò, infatti, una assimilazione piena tra le due situazioni non appare prospettabile, in quanto, se è vero che, quando si tratta di misure dirette a soddisfare esigenze istruttorie del processo, la facoltà di una reiterazione del provvedimento può trovare giustificazione nella preminenza dell'interesse al buon esito del processo stesso, diversa è l'ipotesi in cui l'applicazione della misura interdittiva sia legata ad esigenze extraprocessuali di tipo preventivo rispetto alle quali - specie quando, come nella specie, la misura interdittiva consista nella sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio (art. 289 cod. proc. pen.) - il coinvolgimento della competenza di altre autorità ha richiesto una diversa ponderazione dei relativi interessi e quindi una disciplina volta ad armonizzare, nella salvaguardia delle reciproche sfere, i rapporti tra autorità giudiziaria e autorità amministrativa. Come dimostra, del resto, anche l'art. 293 cod. proc. pen., col richiedere che copia dell'ordinanza che dispone la misura interdittiva sia trasmessa all'organo competente a disporre l'interdizione in via ordinaria. Ciò posto, è chiaro che il problema - anche posto dal giudice rimettente - della eventuale incongruità del termine di durata della sospensione dall'esercizio dai pubblici uffici, implica scelte di politica legislativa riservate al legislatore. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 3 Cost., della questione di legittimità costituzionale dell'art. 308, secondo comma, secondo periodo, cod. proc. pen.). red.: S.P.
Art. 308 c.p.p. · Art. 3 cost. · Art. 25 cost. · Art. 76 cost.