Art. 297 c.p.p. — Computo dei termini di durata delle misure

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Gli effetti della custodia cautelare decorrono dal momento della cattura, dell'arresto o del fermo. Gli effetti delle altre misure decorrono dal momento in cui l'ordinanza che le dispone e' notificata a norma dell'articolo 293. Se nei confronti di un imputato sono emesse piu' ordinanze che dispongono la medesima misura per uno stesso fatto, benche' diversamente circostanziato o qualificato, ovvero per fatti diversi commessi anteriormente alla emissione della prima ordinanza in relazione ai quali sussiste connessione ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettere b) e c), limitatamente ai casi di reati commessi per eseguire gli altri, i termini decorrono dal giorno in cui e' stata eseguita o notificata la prima ordinanza e sono commisurati all' imputazione piu' grave. La disposizione non si applica relativamente alle ordinanze per fatti non desumibili dagli atti prima del rinvio a giudizio disposto per il fatto con il quale sussiste connessione ai sensi del presente comma. 144 Nel computo dei termini della custodia cautelare si tiene conto dei giorni in cui si sono tenute le udienze e di quelli impiegati per la deliberazione della sentenza nel giudizio di primo grado o nel giudizio sulle impugnazioni solo ai fini della determinazione della durata complessiva della custodia a norma dell'articolo 303 comma 4. 18 Se l'imputato e' detenuto per un altro reato o e' internato per misura di sicurezza, gli effetti della misura decorrono dal giorno in cui e' notificatal'ordinanza che la dispone, se sono compatibili con lo stato di detenzione o di internamento; altrimenti decorrono dalla cessazione di questo. Ai soli effetti del computo dei termini di durata massima, la custodia cautelare si considera compatibile con lo stato di detenzione per esecuzione di pena o di internamento per misura di sicurezza.

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.L. 1 marzo 1991 n. 60, convertito con modificazioni dalla L. 22 aprile 1991, n. 133

18

Il D.L. 1 marzo 1991 n. 60, convertito con modificazioni dalla L. 22 aprile 1991, n. 133, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che il comma 4 del presente articolo, deve intendersi nel senso che, indipendentemente da una richiesta del pubblico ministero e da un provvedimento del giudice, nel computo dei termini di custodia cautelare stabiliti in relazione alle fasi del giudizio di primo grado o del giudizio sulle impugnazioni non si tiene conto dei giorni in cui si sono tenute le udienze e di quelli impiegati per la deliberazione della sentenza. Dei giorni suddetti si tiene invece conto nel computo dei termini di durata complessiva della custodia cautelare stabiliti nell'articolo 303, comma 4, del codice di procedura penale, salvo che ricorra l'ipotesi di sospensione prevista dall'articolo 304, comma 2, del codice di procedura penale.

Corte costituzionale

144

La Corte costituzionale con sentenza 24 ottobre 3 novembre 2005, n. 408 (in G.U. 1a s.s. 09/11/2005, n. 45) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 297, comma 3, del codice di procedura penale, nella parte in cui non si applica anche a fatti diversi non connessi, quando risulti che gli elementi per emettere la nuova ordinanza erano gia' desumibili dagli atti al momento della emissione della precedente ordinanza.

Testo in vigore dal 10 novembre 2005 al 28 luglio 2011

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 297 c.p.p., dalle pronunce segnalate dalla Corte.

  • Cass. pen., Sez. VI, sent. n. 34813/2026

    29 settembre 2026

    La Sesta Sezione penale, in tema di estradizione per l’estero, ha affermato che, nel caso in cui all’estradando siano applicate, nell’ambito di distinti procedimenti estradizionali, più misure cautelari in relazione a fatti diversi ma connessi, non trova applicazione la disciplina dettata in tema di retrodatazione dall’art. 297, comma 3, cod. proc. pen., in quanto incompatibile con quella dettata dall’art. 714, comma 4, cod. proc. pen., che impone di calcolare i termini di durata delle misure cautelari adottate in un procedimento estradizionale in funzione della singola domanda di estradizione e del relativo procedimento di consegna.

    Art. 297 c.p.p. · Art. 714 c.p.p.

    pronuncia segnalata dalla Corte ↗

Tutte le 11 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale

Fonte: Corte di cassazione, pronunce segnalate sul suo sito.

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 233/2011

    Ha colpito questo articolo
    22 luglio 2011

    È costituzionalmente illegittimo l'art. 297, comma 3, del codice di procedura penale, nella parte in cui - con riferimento alle ordinanze che dispongono misure cautelari per fatti diversi - non prevede che la regola in tema di decorrenza dei termini in esso stabilita si applichi anche quando, per i fatti contestati con la prima ordinanza, l'imputato sia stato condannato con sentenza passata in giudicato anteriormente all'adozione della seconda misura. La preclusione all'applicazione del meccanismo di retrodatazione dei termini, connessa alla formazione del giudicato sui fatti oggetto della prima ordinanza cautelare in data anteriore a quella di adozione della seconda ordinanza, vìola l'art. 3 della Costituzione, per l'ingiustificata disparità di trattamento tra imputati che versano in situazioni eguali. In particolare, i coimputati dei medesimi reati si vedrebbero negato o riconosciuto il diritto alla scarcerazione, a seconda che nei loro confronti si sia formato o meno il giudicato sui fatti oggetto della prima ordinanza cautelare, col risultato, tra l'altro, di penalizzare coloro che abbiano scelto riti alternativi e omesso di impugnare la sentenza di condanna. La medesima preclusione vìola, altresì, l'art. 13, quinto comma, Cost., poiché rende possibile l'elusione dei limiti massimi di durata della custodia cautelare che invece sono predeterminati dal legislatore e che non possono risultare dipendenti da circostanze accidentali estranee alle esigenze di garanzia della libertà personale dell'imputato nel corso del processo. Resta assorbita la censura formulata dal giudice a quo in riferimento all'art. 27, secondo comma, Cost.

    Art. 297 c.p.p.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 408/2005

    Ha colpito questo articolo
    3 novembre 2005

    È costituzionalmente illegittimo l’art. 297, comma 3, del codice di procedura penale, nella parte in cui non si applica anche a fatti diversi non connessi, quando risulti che gli elementi per emettere la nuova ordinanza erano già desumibili dagli atti al momento della emissione della precedente ordinanza. Il regime di garanzia (meccanismo legale di retrodatazione automatica dei termini) approntato dal legislatore nel caso in cui tra i diversi titoli sussista un nesso di connessione qualificata, dovrà operare anche in tutti i casi di reati diversi non avvinti da una connessione “qualificata”, purché al momento dell’emissione della prima ordinanza, siano desumibili dagli atti gli elementi che legittimano l’emissione delle ordinanze successive, non potendo, la durata della custodia, dipendere da una imponderata valutazione soggettiva degli organi titolari del “potere cautelare”.

    Art. 297 c.p.p.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 445/2007

    Questione inammissibile
    21 dicembre 2007

    È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 297, comma 3, del codice di procedura penale, censurato, in riferimento agli artt. 3 e 13, comma 5, della Costituzione, nella parte in cui non prevede che il divieto delle contestazioni a catena si applichi anche a fatti diversi non connessi, oggetto di indagine in procedimenti separati ma pendenti presso la stessa autorità giudiziaria, quando risulti che gli elementi per emettere la nuova ordinanza per il secondo fatto, commesso prima dell'emissione della prima ordinanza, fossero già desumibili dagli atti del relativo procedimento al momento dell'emissione della stessa ordinanza. Il rimettente ha infatti omesso di valutare se esistesse la possibilità di pervenire, in via interpretativa, ad una soluzione conforme alla Costituzione, nel senso, affermato dalla Corte di Cassazione, che «quando in differenti procedimenti, non legati da connessione qualificata, vengono emesse più ordinanze cautelari per fatti diversi e gli elementi giustificativi della seconda erano già desumibili dagli atti al momento della emissione della prima, è da ritenere che i termini della seconda ordinanza debbano decorrere dal giorno in cui è stata eseguita o notificata la prima, se i due procedimenti sono in corso davanti alla stessa autorità giudiziaria e la loro separazione può essere frutto di una scelta del pubblico ministero». - Sulla manifesta inammissibilità di questioni sollevate senza la previa verifica della possibilità di un'interpretazione conforme a Costituzione, v. la citata ordinanza n. 129/2007.

    Art. 297 c.p.p. · Art. 3 cost. · Art. 13 cost. · Art. 618 c.p.p.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (3)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 10 novembre 2005

Confronto con la versione in vigore dal 23 agosto 1995 al 10 novembre 2005. 1 parola tolta, 1 parola aggiunta.

… disposto per il fatto con il quale sussiste connessione ai sensi del presente comma.tolto: ... nel aggiunto: Nel computo dei termini della custodia cautelare si tiene conto dei giorni in cui …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Corte costituzionale

    La Corte costituzionale con sentenza 24 ottobre 3 novembre 2005, n. 408 (in G.U. 1a s.s. 09/11/2005, n. 45) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 297, comma 3, del codice di procedura penale, nella parte in cui non si applica anche a fatti diversi non connessi, quando risulti che gli elementi per emettere la nuova ordinanza erano gia' desumibili dagli atti al momento della emissione della precedente ordinanza.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art297 · fonte del testo

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