Corte costituzionale

Sentenza n. 453/1997

Questione dichiarata infondata · depositata il 30/12/1997 · relatore Giuliano Vassalli

Norme in gioco

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 297, comma 3,

del codice di procedura penale promosso con ordinanza emessa il 18

febbraio 1997 dal tribunale di Genova - sezione per il riesame, nel

procedimento penale a carico di Tagliamento Giovanni, iscritta al n.

236 del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 19, prima serie speciale, dell'anno 1997;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 29 ottobre 1997 il giudice

relatore Giuliano Vassalli.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Il tribunale di Genova, chiamato a pronunciarsi de libertate

sull'appello proposto avverso una ordinanza emessa dal tribunale di

Sanremo, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione,

questione di legittimità costituzionale dell'art. 297, comma 3, del

codice di procedura penale, "nella parte in cui prevede una

unificazione del termine di custodia cautelare per la fase del

dibattimento, in presenza di più ordinanze cautelari ed anche se il

termine iniziale di fase è unico, aggravando così senza ragione la

posizione processuale dell'imputato raggiunto nella fase delle

indagini preliminari da più ordinanze cautelari anziché da una

sola".

Premette il tribunale rimettente che nei confronti di un imputato,

in stato di custodia cautelare per il reato di cui all'art. 74 del

d.P.R. n. 309 del 1990 ed altri delitti, ed in forza di due ordinanze

custodiali emesse prima del rinvio a giudizio, è stata pronunciata

condanna alla pena di anni 11 di reclusione per i reati di detenzione

e porto di arma comune da sparo, illecita detenzione e spaccio di

stupefacenti e scommesse abusive su partite di calcio. La difesa -

prosegue il giudice a quo - ha chiesto di revocare la custodia

cautelare per tutti i reati per i quali l'imputato ha riportato

condanna, in quanto dopo un anno dalla data del rinvio a giudizio

doveva ritenersi scaduto, per ciascuno dei reati singolarmente

contestati, il termine di fase previsto per il dibattimento di primo

grado, con conseguente scarcerazione ora per allora. Richiesta,

questa, che, essendo stata disattesa in prime cure, ha dato luogo al

gravame che costituisce l'oggetto del procedimento a quo. Il

rimettente sottolinea che in altra decisione relativa allo stesso

imputato e vertente sul medesimo tema, affermò che, alla luce del

nuovo testo dell'art. 297, comma 3, cod. proc. pen., il termine di

fase doveva essere ragguagliato al più grave dei reati contestati

con ordinanza di custodia cautelare (art. 74 del d.P.R. n. 309 del

1990), così unificandosi sulla durata maggiore (un anno e sei mesi

dal rinvio a giudizio) per tutti i reati connessi con l'associazione

contestata, e quindi per ciascuna delle imputazioni per le quali

l'imputato aveva riportato condanna; sicché, sino alla pronuncia

della sentenza, non si era dunque potuta verificare - per effetto di

quella unificazione - la scadenza del termine di fase per alcuno dei

singoli reati per i quali l'imputato era detenuto.

A tali argomenti, prosegue il giudice a quo la difesa ha replicato

osservando che il nuovo testo dell'art. 297 può trovare applicazione

soltanto nell'ipotesi in cui i termini di fase siano diversi: posto,

dunque, che nel caso di specie è unica l'ordinanza di rinvio a

giudizio, i termini di fase dovrebbero restare distinti per ciascun

reato, come avverrebbe nel caso in cui fosse stata adottata una sola

ordinanza cautelare. L'assunto non è però condiviso dal giudice

rimettente, in quanto la nuova disciplina non richiede che il rinvio

a giudizio sia intervenuto in date diverse, per cui l'unificazione

opera anche in fasi nelle quali il termine iniziale sarebbe identico

anche se si considerassero separatamente i vari reati.

La norma censurata, dunque, introdurrebbe - a parere del giudice a

quo - un differente termine di fase per imputati che, per i medesimi

reati, siano colpiti da una sola o da più ordinanze cautelari: nel

primo caso, infatti, i termini di fase restano separati per ciascun

reato; nel secondo, invece, il nuovo testo dell'art. 297, comma 3,

cod. proc. pen., unifica il termine per tutti i reati legati da

connessione qualificata.

Tale irragionevole disparità di trattamento, che il giudice a quo

non ritiene superabile in via interpretativa, sarebbe frutto di una

irrazionale combinazione fra criteri diversi: nella prima parte del

terzo comma, infatti, la scelta del legislatore si sarebbe spostata

dalla problematica delle "contestazioni a catena", incentrata sulla

condotta degli uffici, a quella della complessiva gravità

dell'attività criminosa dell'imputato; nell'ultimo periodo del

medesimo comma, escludendo la nuova disciplina ai fatti contestati di

dibattimento, l'attenzione si sposta nuovamente sull'organo della

contestazione, non più "sospetto" attesa la fase in corso;

nell'insieme, conclude il giudice a quo "lascia sopravvivere una

differenza del tutto casuale (nell'ottica della commisurazione dei

termini di fase ad un complesso di reati soggettivamente connessi)

tra imputati raggiunti da una sola o da più ordinanze cautelari".

2. - Nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata. A

parere della difesa dello Stato, infatti, la norma censurata deve

essere interpretata in conformità alla sua ratio ispiratrice che

consiste, come è noto, nell'intento di evitare le "contestazioni a

catena".

Tale ratio osserva l'Avvocatura, porta a ritenere che la previsione

oggetto di impugnativa non possa trovare applicazione quando si

tratti del computo di termini di fase aventi decorrenza unitaria, in

rapporto ai quali resta evidentemente esclusa la possibilità di un

artificioso allungamento come conseguenza della successione temporale

di provvedimenti coercitivi. Considerato in diritto

1. - Il tribunale di Genova dubita della legittimità

costituzionale dell'art. 297, comma 3, del codice di procedura

penale, nella parte in cui prevede, in presenza di più ordinanze che

dispongono la custodia cautelare per reati in rapporto di connessione

qualificata, l'unificazione del relativo termine di durata per la

fase del giudizio di primo grado, anche nell'ipotesi in cui il

termine di fase sia unico, per essere stato il rinvio a giudizio

disposto col medesimo provvedimento. Posto, infatti, che l'unitario

termine di durata massima della custodia cautelare viene ad essere

commisurato alla imputazione più grave, dalla norma impugnata

deriverebbe, a parere del giudice a quo una ingiustificata disparità

di trattamento nei confronti dell'imputato raggiunto da più

ordinanze di custodia cautelare rispetto all'imputato per il quale i

medesimi fatti e le stesse imputazioni siano stati invece contestati

con unica ordinanza custodiale. Da qui, la dedotta violazione del

principio di uguaglianza, che viene invocato quale parametro

costituzionale di riferimento.

2. - La premessa interpretativa dalla quale ha tratto origine la

questione viene contestata dall'Avvocatura dello Stato; a parere

della difesa erariale, infatti, essendo la norma volta ad impedire il

fenomeno delle cosiddette contestazioni a catena, la stessa non

troverebbe applicazione quando si tratti del computo dei termini di

fase aventi decorrenza unitaria, per i quali resterebbe esclusa in

radice la possibilità di un relativo artificioso prolungamento come

conseguenza della successione temporale dei provvedimenti coercitivi.

La linea ermeneutica prospettata dalla Avvocatura è stata però

motivatamente disattesa da parte del giudice a quo: scandagliando,

infatti, le analoghe deduzioni svolte dalla difesa, il rimettente ha

osservato come quella tesi non potesse trovare accoglimento in quanto

contrastante con la lettera della legge, la quale, disciplinando in

modo nuovo i termini di fase, ha unificato il relativo computo

ragguagliandolo al termine previsto per il reato più grave, tutte le

volte in cui siano state emesse più ordinanze cautelari e sussista,

tra i vari reati contestati, quel vincolo di connessione qualificata

che la norma ha inteso recepire; l'individuazione di un unico termine

di fase, dunque, controbilancia, a parere del rimettente, la

sovrapposizione tra più ordinanze applicative, sicché, non

richiedendo la legge che il rinvio a giudizio sia intervenuto in date

diverse, l'unificazione dei termini di custodia opera anche nelle

fasi per le quali il termine iniziale sarebbe identico, pure se si

considerassero separatamente i vari reati.

3. - La ricostruzione del quadro normativo offerta dal giudice

rimettente è, dunque, tutt'altro che implausibile e risulta, anzi,

avvalorata da ulteriori considerazioni. Può anzitutto rilevarsi,

infatti, che la commisurazione dei termini alla imputazione più

grave, nel caso di pluralità di titoli custodiali emessi per lo

stesso fatto, era presente anche nell'originario testo della

disposizione impugnata, anche se con effetti limitati alla ipotesi

del concorso formale di reati ed alle particolari figure di aberratio

plurilesiva delineate dagli artt. 82, secondo comma, e 83, secondo

comma, del codice penale: il che testimonia la continuità della

scelta normativa di unificare in determinati casi il regime dei

termini di custodia, a prescindere, evidentemente, dalla fase

processuale considerata. Inoltre, l'argomento che fa leva sul

secondo periodo del comma 3 dell'art. 297 cod. proc. pen., per

desumere da esso un riferimento testuale che impedirebbe alla norma

di operare per la fase del giudizio, non pare conclusivo: la deroga,

infatti, incentrata sul meccanismo della retrodatazione, non esclude

che il ragguaglio alla imputazione più grave dispieghi i suoi

effetti anche per la fase del giudizio di primo grado. V'è anzi da

osservare che tale criterio di computo rappresenta il coerente e

simmetrico completamento proprio di quel meccanismo di

retrodatazione, nel senso che la pluralità dei titoli custodiali

viene sì unificata, quanto a decorrenza, alla data del primo

provvedimento, ma la durata della custodia - proprio in virtù della

unificazione dei vari titoli - non può che essere commisurata ai

termini previsti per il reato più grave.

D'altra parte, sarebbe davvero singolare ritenere che il criterio

di ragguaglio al reato più grave sia stato dettato per il computo

dei termini previsti per la fase delle indagini, oltre che per la

determinazione della durata complessiva e del limite finale della

custodia cautelare, ed escludere che la stessa previsione normativa -

senza alcuna espressa specificazione in tal senso - trovi

applicazione per la fase del giudizio: il tutto, va anche

sottolineato, nel quadro di una norma di carattere generale dedicata

proprio, come recita la relativa rubrica, al "computo dei termini di

durata delle misure".

Ove alle considerazioni testé svolte si aggiungano le più recenti

acquisizioni giurisprudenziali, dalle quali - come si osserverà -

possono indirettamente trarsi elementi di conferma circa

l'applicabilità della disposizione censurata anche alla fase del

giudizio di primo grado, v'è quanto basta per ritenere non

conclusiva, agli effetti del presente giudizio, l'interpretazione

prospettata dalla Avvocatura dello Stato e, dunque, non coltivabile

su quella base la richiesta declaratoria di infondatezza della

questione sottoposta all'esame di questa Corte.

4. - Alla conclusione della infondatezza occorre tuttavia

pervenire, anche se per considerazioni affatto diverse. Il giudice a

quo parte infatti dalla erronea premessa interpretativa di ritenere

che, in ipotesi di più reati legati da connessione qualificata, il

termine di fase sia ragguagliato per tutti i reati a quello previsto

per l'imputazione più grave, anche se per essa non venga pronunciata

condanna: una linea, questa, del tutto inaccettabile, perché finisce

per obliterare completamente le conseguenze che, invece,

immediatamente scaturiscono sul piano cautelare dalla sentenza di

proscioglimento. La perdita di efficacia del titolo custodiale che

consegue, a norma dell'art. 300, comma 1, del codice di rito, alla

pronuncia della sentenza di proscioglimento per un determinato reato,

non può infatti non riflettersi sul computo dei termini di fase

relativi agli altri reati che con il primo presentino il qualificato

nesso di collegamento dal quale scaturisce l'operatività della norma

censurata, sicché, ove per tali reati i termini di custodia

cautelare siano stati non ragguagliati alla pena stabilita dalla

legge per ciascuno di essi, ma commisurati alla imputazione più

grave, il proscioglimento da tale imputazione e, dunque, il venir

meno dei relativi effetti cautelari, automaticamente dissolve il

nesso tra i reati evocato dall'art. 297, comma 3, cod. proc. pen.,

proprio perché trattasi di un nesso rilevante ai soli effetti del

computo dei termini di durata delle misure e da raccordare, a norma

dell'art. 303, comma 1, lettera b) dello stesso codice, alla

pronuncia della sentenza di condanna di primo grado.

Le Sezioni unite della Corte di cassazione hanno di recente avuto

modo di affermare che la disciplina dettata dall'art. 297, comma 3,

del codice di rito, si applica anche alle situazioni cautelari

personali relative a più procedimenti, pendenti innanzi alla stessa

autorità giudiziaria, oppure presso uffici giudiziari diversi (Sez.

un., 25 giugno 1997, Atene); sicché l'eventuale proscioglimento

dalla imputazione più grave all'evidenza determina nelle diverse

sedi processuali la totale autonomia di ciascuna regiudicanda agli

effetti del computo dei relativi termini di fase, non diversamente da

ciò che accadrebbe ove fra i singoli reati non fosse ab origine

esistito il nesso di collegamento dal quale scaturisce l'operatività

della disciplina che viene qui in discorso.

Va anche aggiunto che le stesse Sezioni unite, chiamate a

pronunciarsi in tema di reato continuato e computo dei termini di

custodia cautelare, hanno affermato - a testimonianza della

necessità di operare una valutazione dei singoli reati, quando dalla

stessa conseguano effetti di rilievo per la libertà personale - che,

ove il giudice di merito, nell'infliggere la pena per il reato

continuato, non abbia suddiviso la pena irrogata per i cosiddetti

"reati satellite" e la suddistinzione o distinzione rilevi per il

calcolo dei termini di durata massima della custodia cautelare o per

l'accertamento dell'avvenuta espiazione della pena, il giudice della

misura cautelare deve porsi il relativo problema e determinare, ai

soli fini della misura, la pena per ciascun reato in continuazione,

non potendo l'omessa suddivisione o distinzione essere di ostacolo al

riacquisto della libertà, qualora di questo riacquisto ricorrano le

condizioni (Sez. un., 26 febbraio 1997, Mammoliti). Affermazioni,

queste, che, evidentemente, mantengono la loro validità in tutte le

ipotesi di connessione qualificata - unitario essendo, per esse, il

relativo trattamento cautelare - e che assumono uno specifico risalto

agli effetti del presente giudizio, in quanto attente a rimarcare la

ratio di favore che permea il sistema delle cautele e, dunque, la

stessa norma oggetto di impugnativa, come d'altra parte questa Corte

non ha mancato di sottolineare nella sentenza n. 89 del 1996.

Dovendosi pertanto escludere nel caso di specie la sussistenza

della prospettata disparità di trattamento, la questione sollevata

dal tribunale rimettente si rivela, per quel che si è detto, non

fondata.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 297, comma 3, del codice di procedura penale, sollevata, in

riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal tribunale di Genova

con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1997.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Vassalli

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1997.

Il cancelliere: Fruscella

ECLI:IT:COST:1997:453 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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