Corte costituzionale

Sentenza n. 89/1996

Questione dichiarata infondata · depositata il 28/03/1996 · relatore Giuliano Vassalli

Norme in gioco

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 297, terzo

comma, del codice di procedura penale promosso con ordinanza emessa

il 13 settembre 1995 dal giudice per le indagini preliminari presso

il Tribunale di Milano, nel procedimento penale a carico di Sarlo

Mario Pasquale ed altri, iscritta al n. 743 del registro ordinanze

1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 46,

prima serie speciale dell'anno 1995;

Visti gli atti di costituzione di Sarlo Mario e di Schettini

Antonio, nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio

dei ministri;

Udito nella udienza pubblica del 20 febbraio 1996 il giudice

relatore Giuliano Vassalli;

Udito l'Avvocato dello Stato Paolo Di Tarsia di Belmonte per il

Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di

Milano, chiamato a provvedere su istanze di scarcerazione per

decorrenza dei termini massimi di custodia cautelare - e più

precisamente per inefficacia sopravvenuta della misura della custodia

in carcere a seguito della entrata in vigore dell'art. 12 della legge

8 agosto 1995, n. 332 - ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della

Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 297,

terzo comma, cod. proc. pen., nel testo sostituito ad opera del

citato art. 12 della legge 8 agosto 1995, n. 332 (Modifiche al codice

di procedura penale in tema di semplificazione dei procedimenti, di

misure cautelari e di diritto di difesa), "nella parte in cui, per

l'ipotesi d'una pluralità di ordinanze restrittive per fatti

diversi, è preveduta la decorrenza del termine massimo della

custodia cautelare, per tutti i reati in rapporto di connessione

qualificata, a far tempo dalla data di più remota contestazione,

anche nei casi in cui la notizia dei fatti di successiva

contestazione non risultasse dagli atti all'epoca del primo

provvedimento". In subordine, l'ordinanza prospetta l'illegittimità

costituzionale della medesima norma "almeno" nella parte in cui viene

esclusa la rilevanza, ai fini di diversificazione dei termini di

decorrenza, della "verifica positiva di tempestività" delle nuove

contestazioni cautelari anche fuori dai casi in cui sia intervenuto

provvedimento che dispone il giudizio relativamente ai fatti di più

remota contestazione.

Osserva il giudice a quo che la nuova disposizione, modificando

radicalmente il consolidato e risalente orientamento

giurisprudenziale che poneva a base del fenomeno dei provvedimenti

custodiali "a catena" ipotesi di artificioso ritardo nella

contestazione dei fatti, non richiede più, per la retrodatazione

degli effetti della custodia cautelare, che la contestazione più

recente sia tardiva. In base, infatti, alla legge che ha modificato

l'art. 297 terzo comma, cod. proc. pen., la retrodatazione sarà

impedita dalla prova che la conoscenza dei fatti di nuova

contestazione è stata tardiva, ma solo a condizione che per i fatti

di più remota contestazione sia già intervenuto il rinvio a

giudizio; sicché, rileva il giudice a quo nel corso delle indagini

preliminari la decorrenza del termine va fissata al giorno della

prima cattura anche se per i nuovi reati la tardiva notitia criminis

sia stata acquisita in epoca molto successiva. Se, dunque, la

funzione della norma è quella di precludere le contestazioni a

catena, il legislatore, osserva il rimettente, "è andato ben oltre,

privando di ogni rilevanza il dato scriminante dello iato tra

possibilità ed effettività della nuova contestazione". La nuova

normativa, pertanto, parificherebbe in modo irragionevole situazioni

assolutamente eterogenee: e ciò, anzitutto, per quanto concerne la

posizione di quanti si sarebbero dovuti avvalere di una nuova

contestazione più tempestiva e non intervenuta per inerzia della

autorità giudiziaria, rispetto alla posizione di indagati per i

quali la tardività della nuova contestazione dipenda, invece,

esclusivamente dalla tardività della relativa acquisizione

indiziaria. Al tempo stesso, soggiunge il giudice a quo si

diversifica la situazione di soggetti che, ugualmente attinti da

contestazioni tempestive in rapporto a nuove emergenze, abbiano visto

o meno disporre il giudizio in relazione al reato di più remota

contestazione: una disparità, questa, che viene fatta dipendere da

un evento (il rinvio a giudizio) eterogeneo rispetto alle esigenze

cautelari e che è frutto della "iniziativa incontrollabile" del

pubblico ministero e del giudice.

La novella dell'agosto 1995, dunque, da un lato dissolverebbe del

tutto la relazione tra gravità del fatto e durata del trattamento

cautelare, almeno nelle ipotesi in cui il primo provvedimento

cautelare riguardi un fatto di gravità pari o minore rispetto a

quello oggetto della successiva contestazione, e, dall'altro,

scinderebbe anche "la relazione tra durata della custodia e qualità

effettiva e concreta delle necessità cautelari", dando così vita,

sotto entrambi i profili, ad una serie di conseguenze che il giudice

a quo enumera come ipotesi esemplificative di "abnormità" e

"paradosso".

2. - Nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato e difeso dalla Avvocatura generale dello

Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata. Dopo

una ampia disamina della ordinanza di rimessione e della evoluzione

normativa e giurisprudenziale che ha attinto il tema delle cosiddette

contestazioni a catena, l'Avvocatura osserva che la scelta del

legislatore è stata quella di unificare la decorrenza della custodia

cautelare quando si sia in presenza di "operazioni criminose che,

quantunque integrative di diverse fattispecie di reato, si presentano

tuttavia nel loro complesso ontologicamente unitarie". Tutto ciò,

osserva l'Avvocatura, per evitare una disparità di trattamento

opposta a quella denunciata dal giudice a quo nel senso che il regime

risulterebbe differenziato "a seconda che le notizie di reato

relative ai fatti avvinti da connessione qualificata emergano tutte

contemporaneamente (donde la decorrenza di un solo termine) ovvero in

momenti successivi ed eventualmente assai distanziati temporalmente

tra loro (donde l'allungamento della durata complessiva della

custodia pur a fronte della cennata unitarietà ontologica della

manifestazione criminosa)".

3. - Nel giudizio si è costituita, depositando "deduzioni", la

parte privata Sarlo Mario. In tale atto si richiede pregiudizialmente

declaratoria di inammissibilità in quanto, si osserva, l'eventuale

dichiarazione di incostituzionalità non potrebbe determinare nel

processo a quo l'applicazione della norma "sfavorevole", ostandovi la

previsione dell'art. 25, secondo comma, della Costituzione. Inoltre

l'ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale sarebbe stata

usata soltanto come strumento per non procedere alla scarcerazione

dell'imputato, venendosi così a porre in essere una fictio litis che

priverebbe la questione del requisito della rilevanza. Nel merito si

contesta la fondatezza delle censure sul presupposto che il

legislatore avrebbe nella specie effettuato una comparazione tra i

contrapposti valori che il tema coinvolge. Considerato in diritto

1. - Investito da talune richieste di scarcerazione per decorrenza

dei termini di custodia cautelare, il giudice per le indagini

preliminari presso il Tribunale di Milano ha sollevato, in

riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità

costituzionale dell'art. 297, terzo comma, del codice di procedura

penale, nel testo sostituito ad opera dell'art. 12 della legge 8

agosto 1995, n. 332 (Modifiche al codice di procedura penale in tema

di semplificazione dei procedimenti, di misure cautelari e di diritto

di difesa). In via principale, il giudice a quo chiede dichiararsi

l'illegittimità costituzionale della norma nella parte in cui

prevede la decorrenza del termine massimo di custodia cautelare, in

ipotesi di pluralità di ordinanze applicative della misura per fatti

connessi, a far tempo dal giorno in cui è stata eseguita o

notificata la prima ordinanza, anche nel caso in cui la notizia dei

fatti oggetto del successivo provvedimento coercitivo non risultasse

dagli atti all'epoca del primo intervento cautelare. In subordine, si

richiede declaratoria di illegittimità costituzionale della stessa

disposizione nella parte in cui esclude qualsiasi rilevanza della

tempestività della nuova contestazione agli effetti della diversa

decorrenza dei termini di custodia cautelare.

Osserva, infatti, il rimettente che il legislatore del 1995,

superando l'elaborazione giurisprudenziale formatasi in materia di

"contestazioni a catena" e dettata dal chiaro intento di impedire una

indebita protrazione dei termini di custodia cautelare attraverso una

artificiosa diluizione nel tempo dei provvedimenti custodiali, ha

eliminato in radice qualsiasi rilievo alla distinzione "tra

possibilità ed effettività della nuova contestazione". Così

operando, rileva il giudice a quo il legislatore ha assegnato

identità di disciplina a situazioni fra loro assai divergenti,

giacché si stabilisce l'identico regime di decorrenza della misura

sia nell'ipotesi di artificioso ritardo della nuova contestazione

cautelare, sia nel caso in cui il successivo provvedimento sia stato

tempestivo in rapporto al momento in cui il fatto è stato accertato.

Nel contempo, osserva ancora il rimettente, si distingue

irragionevolmente la posizione dei soggetti investiti da nuovi

provvedimenti cautelari tempestivamente disposti alla luce di

elementi sopravvenuti, a seconda che, per i fatti di più remota

contestazione, sia stato o meno disposto il rinvio a giudizio: una

eventualità, questa, che a parere del giudice a quo si appalesa del

tutto inidonea a giustificare il diverso regime, in quanto

indifferente rispetto alle esigenze cautelari e frutto della

"iniziativa incontrollabile del pubblico ministero e del giudice".

La novella oggetto di impugnativa determinerebbe, dunque, a parere

del rimettente, da un lato la dissoluzione del rapporto che deve

sussistere tra la durata della custodia cautelare e la gravità del

fatto contestato e, sotto altro profilo, "il completo abbandono di

necessità cautelari attualissime", il tutto in virtù di una

censurata "presunzione assoluta" di indebito prolungamento della

custodia dalla quale scaturiscono conseguenze pratiche che il giudice

a quo definisce abnormi.

2. - Deve preliminarmente essere disattesa l'eccezione di

inammissibilità sollevata dalla difesa della parte privata

costituitasi in giudizio. Anche a voler prescindere, infatti, dalla

inconferenza, nel caso di specie, del parametro dedotto a sostegno

della eccezione, è assorbente il rilievo che la giurisprudenza di

questa Corte ha da tempo ritenuto ammissibile lo scrutinio di

costituzionalità delle norme penali di favore (v., da ultimo,

sentenza n. 25 del 1994), sicché la questione, lungi dall'integrare

una ipotesi di fictio litis si appalesa senz'altro rilevante agli

effetti della decisione che il rimettente è chiamato ad adottare

alla luce della articolata prospettazione in fatto che compare nel

testo della ordinanza.

3. - Nel merito la questione è infondata.

Non può negarsi, innanzi tutto, che la innovazione introdotta

dall'art. 12 della legge n. 332 del 1995, in tema di computo dei

termini di durata delle misure, si sia effettivamente spinta ben

oltre i risultati cui era pervenuta la giurisprudenza di legittimità

che aveva preso in esame il patologico fenomeno delle cosiddette

contestazioni a catena. Così come è evidente che le scelte operate

dal legislatore possano offrire spazio alle perplessità ed ai dubbi

di coerenza che il giudice a quo ha diffusamente enunciato, sia sul

piano della congruità del censurato meccanismo di retrodatazione

delle misure di successiva contestazione agli effetti della

salvaguardia delle esigenze cautelari ad esse riferibili, sia per

ciò che concerne il diverso regime che è stato invece stabilito

nell'ipotesi in cui i fatti oggetto della nuova ordinanza cautelare

siano stati accertati dopo il rinvio a giudizio disposto per il fatto

"connesso" posto a fondamento della prima ordinanza. Ma al di là

delle critiche che possono essere mosse ad una siffatta disciplina,

l'unico punto che rileva in questa sede è verificare se, alla luce

delle prospettate censure, la norma impugnata si presenti o meno in

contrasto con il principio sancito dall'art. 3 della Costituzione,

sicché è proprio sulla portata di tale precetto che dovrà

incentrarsi la preliminare disamina, dal momento che il giudice a quo

mostra di aver annesso a quel principio una configurazione che non

può essere condivisa.

Il parametro della eguaglianza, infatti, non esprime la

concettualizzazione di una categoria astratta, staticamente elaborata

in funzione di un valore immanente dal quale l'ordinamento non può

prescindere, ma definisce l'essenza di un giudizio di relazione che,

come tale, assume un risalto necessariamente dinamico. L'eguaglianza

davanti alla legge, quindi, non determina affatto l'obbligo di

rendere immutabilmente omologhi fra loro fatti o rapporti che, sul

piano fenomenico, ammettono una gamma di variabili tanto estesa

quante sono le imprevedibili situazioni che in concreto possono

storicamente ricorrere, ma individua il rapporto che deve

funzionalmente correlare la positiva disciplina di quei fatti o

rapporti al paradigma dell'armonico trattamento che ai destinatari di

tale disciplina deve essere riservato, così da scongiurare

l'intrusione di elementi normativi arbitrariamente discriminatorii.

D'altra parte, essendo qualsiasi disciplina destinata per sua stessa

natura ad introdurre regole e, dunque, a operare distinzioni,

qualunque normativa positiva finisce per risultare necessariamente

destinata ad introdurre nel sistema fattori di differenziazione,

sicché, ove a quel parametro fosse annesso il valore di paradigma

cristallizzato su base meramente "naturalistica" e dunque statica,

ogni norma vi si porrebbe in evidente contrasto proprio perché

chiamata a discriminare ciò che è attratto nell'alveo della

relativa previsione da ciò che non lo è. Se, dunque, il principio

di eguaglianza esprime un giudizio di relazione in virtù del quale a

situazioni eguali deve corrispondere l'identica disciplina e,

all'inverso, discipline differenziate andranno coniugate a situazioni

differenti, ciò equivale a postulare che la disamina della

conformità di una norma a quel principio deve svilupparsi secondo un

modello dinamico, incentrandosi sul "perché" una determinata

disciplina operi, all'interno del tessuto egualitario

dell'ordinamento, quella specifica distinzione, e quindi trarne le

debite conclusioni in punto di corretto uso del potere normativo.

Il giudizio di eguaglianza, pertanto, in casi come quello

sottoposto alla Corte costituzionale con l'ordinanza del giudice

rimettente, è in sé un giudizio di ragionevolezza, vale a dire un

apprezzamento di conformità tra la regola introdotta e la "causa"

normativa che la deve assistere: ove la disciplina positiva si

discosti dalla funzione che la stessa è chiamata a svolgere nel

sistema e ometta, quindi, di operare il doveroso bilanciamento dei

valori che in concreto risultano coinvolti, sarà la stessa "ragione"

della norma a venir meno, introducendo una selezione di regime

giuridico priva di causa giustificativa e, dunque, fondata su scelte

arbitrarie che ineluttabilmente perturbano il canone

dell'eguaglianza. Ogni tessuto normativo presenta, quindi, e deve

anzi presentare, una "motivazione" obiettivata nel sistema, che si

manifesta come entità tipizzante del tutto avulsa dai "motivi",

storicamente contingenti, che possono avere indotto il legislatore a

formulare una specifica opzione: se dall'analisi di tale motivazione

scaturirà la verifica di una carenza di "causa" o "ragione" della

disciplina introdotta, allora e soltanto allora potrà dirsi

realizzato un vizio di legittimità costituzionale della norma,

proprio perché fondato sulla "irragionevole" e per ciò stesso

arbitraria scelta di introdurre un regime che necessariamente finisce

per omologare fra loro situazioni diverse o, al contrario, per

differenziare il trattamento di situazioni analoghe.

Da tutto ciò consegue che il controllo di costituzionalità,

dovendosi per un verso saldare al generale principio di conservazione

dei valori giuridici e restando comunque circoscritto all'interno dei

confini proprii dello scrutinio di legittimità, non può travalicare

in apprezzamenti della ragionevolezza che sconfinino nel merito delle

opzioni legislative, e ciò specie nelle ipotesi in cui la questione

dedotta investa, come nel caso in esame, sistemi normativi complessi,

all'interno dei quali la ponderazione dei beni e degli interessi non

può certo ritenersi frutto di soluzioni univoche. Non può quindi

venire in discorso, agli effetti di un ipotetico contrasto con il

canone della eguaglianza, qualsiasi incoerenza, disarmonia o

contraddittorietà che una determinata previsione normativa possa,

sotto alcuni profili o per talune conseguenze, lasciar trasparire,

giacché, ove così fosse, al controllo di legittimità

costituzionale verrebbe impropriamente a sovrapporsi una verifica di

opportunità, per di più condotta sulla base di un etereo parametro

di giustizia ed equità, al cui fondamento sta una composita

selezione di valori che non spetta a questa Corte operare. Norma

inopportuna e norma illegittima sono pertanto due concetti che non si

sovrappongono, dovendosi il sindacato arrestare in presenza di una

riscontrata correlazione tra precetto e scopo che consenta di

rinvenire, nella "causa" o "ragione" della disciplina, l'espressione

di una libera scelta che soltanto il legislatore è abilitato a

compiere.

Così inquadrato l'ambito all'interno del quale deve svolgersi il

controllo di costituzionalità della disposizione oggetto di

impugnativa, risulterà allora evidente come la stessa non possa

affatto ritenersi priva di "ragione" nel senso dianzi delineato. Se,

infatti, nel nucleo della disciplina in questione può essere

agevolmente rinvenuto l'intendimento di comprimere entro spazi sicuri

il termine di durata massima delle misure cautelari, in perfetta

aderenza con quanto previsto dall'art. 13, ultimo comma, della Carta

fondamentale, e se, dunque, la "causa" della norma è quella di

impedire la diluizione dei termini in ragione dell'episodico

concatenarsi di più fattispecie cautelari, non può certo ritenersi

incoerente allo scopo e, dunque, priva di ragione, la scelta di

individuare alcune ipotesi che, più di altre, presentano elementi di

correlazione contenutistica di spessore tale da consentirne una

valutazione unitaria agli effetti del trattamento cautelare. Allo

stesso modo, una volta individuata la regola, non può neppure dirsi

eterodossa rispetto ai fini perseguiti la "causa" che sostiene la

deroga introdotta nel secondo periodo del terzo comma dell'art. 297

cod. proc. pen., la quale esclude l'applicabilità del principio

della retrodatazione dei termini in relazione alle ordinanze per

fatti "nuovi" che, malgrado connessi a quelli oggetto della primitiva

contestazione, emergano soltanto dopo il rinvio a giudizio disposto

per il fatto cui si riferisce l'originaria ordinanza cautelare. La

individuazione del rinvio a giudizio come momento processuale che

traccia la linea di displuvio agli effetti della operatività della

deroga, appare, infatti, da un lato perfettamente simmetrica rispetto

al regime che scandisce, nell'art. 303 cod. proc. pen., i termini

massimi di durata delle misure in funzione delle diverse fasi

processuali e, dall'altro, aderente all'intendimento del legislatore

di impedire che, nel corso delle indagini, le contestazioni cautelari

plurime per fatti connessi ammettano un diverso trattamento sul piano

della durata delle misure a seconda che l'indagato riesca o meno a

provare l'artificiosa diluizione nel tempo delle singole ordinanze.

L'introduzione di parametri certi e predeterminati, quindi, lungi

dall'assumere connotazioni di arbitrarietà, si appalesa nella specie

come opzione del tutto coerente rispetto alla avvertita esigenza di

configurare limiti obiettivi e ineludibili alla durata dei

provvedimenti che incidono sulla libertà personale e ciò con

particolare riguardo alla fase delle indagini preliminari, la quale,

per essere affidata alle iniziative investigative del pubblico

ministero, mal si presta a controlli successivi sul sempre opinabile

terreno della tempestività delle relative acquisizioni.

Posto, dunque, che è la stessa Costituzione ad imporre la

previsione di termini di durata delle misure cautelari e a

presupporre, quindi, l'inconferenza delle esigenze che dovessero

residuare al di là di un limite temporale certo e invalicabile, ne

deriva che la disciplina impugnata sfugge a qualsiasi censura di

irragionevolezza, proprio perché il valore che la stessa ha inteso

preservare non lascia spazio a diseguaglianze arbitrarie, avendo anzi

il legislatore ricondotto il sistema all'interno di un alveo

contrassegnato da garanzie di obiettività e, dunque, di effettivo

rispetto del principio di eguaglianza.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 297, terzo comma, del codice di procedura penale,

sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal giudice

per le indagini preliminari presso il Tribunale di Milano con

l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 25 marzo 1996.

Il presidente: Ferri

Il redattore: Vassalli

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in Cancelleria il 28 marzo 1996.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1996:89 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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