Art. 288 c.p.p.
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Con il provvedimento che dispone la sospensione dall'esercizio della potesta' dei genitori, il giudice priva temporaneamente l'imputato, in tutto o in parte, dei poteri a essa inerenti. Qualora si proceda per un delitto contro la liberta' sessuale, ovvero per uno dei delitti previsti dagli articoli 530 e 571 del codice penale, commesso in danno di prossimi congiunti, la misura puo' essere disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dall'articolo 287 comma 1.
Testo in vigore dal 24 ottobre 1988 al 7 febbraio 2014
