Art. 286-bis c.p.p. — Divieto di custodia cautelare

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Non puo' essere mantenuta la custodia cautelare in carcere nei confronti di chi sia affetto da infezione da HIV e ricorra una situazione di incompatibilita' con lo stato di detenzione. L'incompatibilitasussiste, ed e' dichiarata dal giudice, nei casi di AIDS conclamata o di grave deficienza immunitaria; negli altri casi l'incompatibilita' per infezione da HIV e' valutata dal giudice tenendo conto del periodo residuo di custodia cautelare e degli effetti che sulla pericolosita' del detenuto hanno le sue attuali condizioni fisiche. La richiesta di accertamento dello stato di incompatibilita' puo' essere fatta dall'imputato, dal suo difensore o dal servizio sanitario penitenziario. Nei casi di incompatibilita' il giudice dispone la revoca della misura cautelare, ovvero gli arresti domiciliari presso l'abitazione dell'imputato. 65 Con decreto emanato dai Ministri della sanita' e di grazia e giustizia sono definiti i casi di AIDS conclamata e di grave deficienza immunitaria; sono altresi' stabilite le procedure diagnostiche e medico legali per accertare l'affezione da HIV, nonche' il grado di deficienza immunitaria rilevante ai fini della situazione di incompatibilita' valutabile dal giudice. Quando ricorrono esigenze diagnostiche per accertare incompatibilita' con lo stato di detenzione ovvero, al di fuori dei casi di cui al comma 1, ricorrono esigenze terapeutiche concernenti l'infezione da HIV e sempre che tali esigenze non possano essere soddisfatte nell'ambito penitenziario, il giudice puo' disporre il ricovero provvisorio in idonea struttura del Servizio sanitario nazionale per il tempo necessario, adottando, ove occorra, i provvedimenti idonei a prevenire il pericolo di fuga. Cessate le esigenze di ricovero, il giudice dispone a norma del comma 1 se risulta accertata l'incompatibilita', altrimenti ripristina la custodia cautelare in carcere, ovvero provvede a norma dell'articolo 299. Se dispone gli arresti domiciliari, l'esecuzione della misura avviene presso l'abitazione dell'imputato o presso una residenza collettiva o casa alloggio di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 5 giugno 1990, n. 135.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte costituzionale

65

La Corte costituzionale, con sentenza 18 ottobre 1995, n. 439 (in G.U. 1a s.s. 25/10/1995, n. 44) ha disposto l' illegittimita' costituzionale del primo comma del presente articolo " nella parte in cui stabilisce il divieto di custodia cautelare in carcere nei confronti delle persone ivi indicate, anche quando sussistono le esigenze cautelari di eccezionale rilevanza di cui all'art. 275, quarto comma, del medesimo codice, e l'applicazione della misura possa avvenire senza pregiudizio per la salute del soggetto e di quella degli altri detenuti".

Testo in vigore dal 26 ottobre 1995 al 3 agosto 1999

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 439/1995

    Ha colpito questo articolo
    18 ottobre 1995

    È costituzionalmente illegittimo, per contrasto con l'art. 3 Cost., l'art. 286-bis, primo comma, cod. proc. pen., nella parte in cui stabilisce il divieto di custodia cautelare in carcere per le persone affette da AIDS conclamata o che presentino una deficienza immunitaria per infezione da HIV, anche quando sussistono le esigenze cautelari di eccezionale rilevanza di cui all'art. 275, comma quarto, del medesimo codice, e l'applicazione della misura possa avvenire senza pregiudizio per la salute del soggetto e di quella degli altri detenuti. L'inadeguata attivazione della intera gamma di presidi e provvidenze previsti nei confronti dei malati di AIDS dalla legge n. 135 del 1990 e dal d.l. n. 139 del 1993 - che avrebbe consentito all'intervento cautelare di svolgersi nel quadro di un programma di assistenza dal quale il singolo potesse trarre uno stimolo ad osservare le prescrizioni inerenti alle singole misure - ha vanificato la premessa sulla cui base la norma denunciata era stata assolta in passato da numerose censure di incostituzionalità, rendendo evidente l'irragionevolezza di un sistema in cui la misura degli arresti domiciliari finisce per atteggiarsi come provvedimento meramente liberatorio, che svilisce l'essenza della cautela e lascia di fatto integralmente sguarniti i pericoli che la misura è invece destinata a salvaguardare. È infatti privo di ragionevolezza il divieto assoluto di custodia cautelare in carcere stabilito per i soli ammalati di AIDS, dovendo per essi operare, con i temperamenti richiesti dalla peculiarità del morbo, la regola generale posta dall'art. 275, quarto comma, cod. proc. pen., anche nel caso di malattie altrettanto gravi. - Sulla custodia cautelare in carcere di persone affette da AIDS, da ultimo O. n. 300 del 1994. Sulla disciplina, per più aspetti speculare, del differimento obbligatorio della pena per i condannati affetti da AIDS conclamata, S. n. 438 del 1995. red.: A. Greco

    Art. 286-bis c.p.p. · Art. 275 c.p.p.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 6/1997

    Questione infondata
    10 gennaio 1997

    Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, riferita agli artt. 2, 3, 13, 25, secondo comma, e 32, della Costituzione, dell'art. 286 bis, cod. proc. pen., nella parte in cui, consentendo, per effetto della declaratoria di incostituzionalità della sent. n. 439 del 1995, la custodia cautelare in carcere delle persone affette da HIV e da AIDS conclamato soltanto quando sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, manterrebbe, comunque, un trattamento non giustificabilmente differenziato nei confronti di questa categoria di malati, in quanto, fermo restando che gli aspetti di drammatica peculiarità che contrassegnano siffatta problematica fanno ritenere non irragionevole la predisposizione di specifiche norme volte a comporre, bilanciandoli, i diversi valori coinvolti, inoltre, contrariamente a quanto opina il giudice 'a quò, il criterio delle "esigenze cautelari di eccezionale gravità" offre al giudice un parametro normativo di giudizio più che congruo, anche rispetto agli ordinari parametri di giudizio in base ai quali si valutano le esigenze cautelari. - V. sent. nn. 439/1995 e 300/1994. red.: F. Mangano

    Art. 286-bis c.p.p. · Art. 2 cost. · Art. 3 cost. · Art. 13 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 56/1996

    Questione inammissibile
    27 febbraio 1996

    Manifesta inammissibilità della questione, in quanto concernente norma già dichiarata costituzionalmente illegittima 'in parte qua'. - S. n. 439/1995. red.: G. Leo

    Art. 286-bis c.p.p. · Art. 2 cost. · Art. 3 cost. · Art. 27 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (3)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Che cosa è cambiato dal 26 ottobre 1995

Confronto con la versione in vigore dal 15 maggio 1993 al 26 ottobre 1995. 4 parole tolte.

tolto: (Divieto di custodia cautelare).Non puo' essere mantenuta la custodia cautelare in carcere nei confronti di chi sia …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Corte costituzionale

    La Corte costituzionale, con sentenza 18 ottobre 1995, n. 439 (in G.U. 1a s.s. 25/10/1995, n. 44) ha disposto l' illegittimita' costituzionale del primo comma del presente articolo " nella parte in cui stabilisce il divieto di custodia cautelare in carcere nei confronti delle persone ivi indicate, anche quando sussistono le esigenze cautelari di eccezionale rilevanza di cui all'art. 275, quarto comma, del medesimo codice, e l'applicazione della misura possa avvenire senza pregiudizio per la salute del soggetto e di quella degli altri detenuti".

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art286bis · fonte del testo

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