Corte costituzionale

Sentenza n. 439/1995

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 18/10/1995 · relatore Giuliano Vassalli

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 286-bis del

codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 10

giugno 1995 dal giudice per le indagini preliminari presso il

tribunale di Torino nel procedimento penale a carico di Vona Carmela,

iscritta al n. 496 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 38, prima serie speciale,

dell'anno 1995;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 16 ottobre 1995 il Giudice

relatore Giuliano Vassalli.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Chiamato a decidere sulla richiesta del pubblico ministero di

sostituire con la misura della custodia cautelare in carcere quella

degli arresti domiciliari applicata nei confronti di persona ammalata

di AIDS conclamata, più volte sottrattasi agli obblighi inerenti

alla misura custodiale gradata (arresti domiciliari in ospedale), il

Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Torino ha

sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 286-bis

del codice di procedura penale che appunto sancisce il divieto di

custodia cautelare in carcere nei casi di AIDS conclamata o di grave

deficienza immunitaria per infezione da HIV.

Rammentate le sentenze di questa Corte n. 70 e 308 del 1994 in

tema di rinvio obbligatorio della esecuzione della pena nei confronti

dei malati di AIDS e facendo proprie le considerazioni svolte dal

Tribunale di sorveglianza di Palermo nell'ordinanza del 13 ottobre

1994, con la quale detto Tribunale aveva sollevato questione di

legittimità costituzionale della nuova previsione dettata in materia

dall'art. 146, primo comma, numero 3, del codice penale, il giudice a

quo deduce, sotto profili in parte analoghi, la violazione dei

medesimi parametri di costituzionalità già indicati nell'ordinanza

di quel Tribunale.

Risulterebbe infatti violato l'art. 2 della Costituzione, in

quanto, iscrivendo, questo, fra i diritti inviolabili dell'uomo anche

quello di essere tutelato nei confronti di chi aggredisca i propri

interessi, dalla norma censurata scaturisce, come effetto

sostanziale, quello di esporre a grave pericolo il bene della

incolumità e sicurezza collettiva, a fronte della tutela della

salute carceraria che si sarebbe dovuta salvaguardare adeguando le

strutture sanitarie e penitenziarie.

Risulterebbe poi violato il principio di uguaglianza in quanto,

come già evidenziato in precedente analoga questione sollevata dal

Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Torino con

ordinanza del 24 febbraio 1993, non vi è ragione, né sul piano

logico, né su quello scientifico, per riservare ai malati di AIDS un

trattamento diverso rispetto a quello previsto in via generale

dall'art. 275, comma 4, del codice di procedura penale, per i

soggetti affetti da patologie altrettanto gravi, irreversibili ed

ingravescenti; sicché - osserva il giudice a quo - "data l'estrema

dinamicità e varietà di situazioni che caratterizza il quadro

clinico delle infezioni da HIV", l'unica via percorribile è quella

di valutare la situazione "caso per caso, come già avviene in

generale per le altre gravi patologie".

Compromesso sarebbe, infine, l'art. 32 della Costituzione, in

quanto il legislatore, trasferendo il malato di AIDS dal carcere

all'ambiente libero per salvaguardare la salute della popolazione

carceraria (peraltro tutelabile con l'isolamento ex art. 33

dell'ordinamento penitenziario), ha esposto a pericolo il bene della

salute collettiva, e, quindi, un bene "quantitativamente maggiore,

essendo riferibile ad un numero enormemente più elevato di

soggetti".

2. - Nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile,

essendo stata la stessa già decisa in tal senso con sentenza n. 33

del 1994. Considerato in diritto

1. - Il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di

Torino solleva questione di legittimità costituzionale dell'art.

286-bis del codice di procedura penale, nella parte in cui viene

stabilito il divieto di custodia cautelare in carcere nei confronti

delle persone affette da AIDS conclamata o che presentino una grave

deficienza immunitaria per infezione da HIV. A parere del giudice a

quo, l'effetto sostanziale che scaturisce dal rigido divieto sancito

dalla norma oggetto di impugnativa è quello di esporre a grave

pericolo il fondamentale bene della incolumità delle persone, così

compromettendo le garanzie apprestate dall'art. 2 della Costituzione,

nei casi in cui l'elevata pericolosità del soggetto non possa essere

adeguatamente fronteggiata se non con l'applicazione della misura

prevista dall'art. 285 del codice di rito. La gradata misura degli

arresti domiciliari, soggiunge il rimettente, si rivela infatti

incongrua al fine di evitare gli indicati periodi, sia perché

risulta spesso difficile individuare luoghi o strutture disposti ad

accogliere la particolare categoria di persone cui la norma si

riferisce, "sia soprattutto perché la predetta misura perde ogni

concreta efficacia coercitiva, non essendo le violazioni delle

relative prescrizioni sanzionabili mediante la conversione in

detenzione cautelare in carcere".

Vulnerato sarebbe anche il principio di uguaglianza, in quanto,

osserva il giudice a quo, non è dato rinvenire "alcuna ragione, né

logica né scientifica" per giustificare il peculiare trattamento

previsto per i soggetti affetti da AIDS conclamata o da grave

deficienza immunitaria rispetto a quanti presentino un quadro morboso

di analoga gravità, specie ove si consideri che "l'estrema

dinamicità e varietà di situazioni" che caratterizzano sul piano

clinico le infezioni da HIV imporrebbe di valutare tali situazioni

caso per caso, agli effetti del giudizio di compatibilità tra stato

detentivo e malattia, "come già avviene in generale per le altre

gravi patologie".

Considerato infine - deduce il rimettente - che la norma oggetto

di impugnativa determina il trasferimento del malato di AIDS dal

carcere all'ambiente libero nella prospettiva di salvaguardare il

bene della salute nel contesto carcerario, viene ad essere esposto "a

grave e maggior pericolo il bene della salute collettiva

extracarceraria", il tutto aggravato, osserva il giudice a quo, dalla

impossibilità di far ricorso alle varie misure precauzionali

previste per le persone in stato di detenzione, fra le quali

l'isolamento per ragioni sanitarie disciplinato dall'art. 33

dell'ordinamento penitenziario.

2. - Il tema dei malati di AIDS e delle correlative disposizioni

novellatrici introdotte nel codice penale ed in quello di procedura

penale ad opera del d.-l. 14 maggio 1993, n. 139, convertito, con

modificazioni, dalla legge 14 luglio 1993, n. 222, ha, come è noto,

formato oggetto di numerosi interventi da parte di questa Corte,

l'ultimo dei quali è rappresentato dalla sentenza n. 438 del 1995,

depositata in pari data, con la quale la Corte ha avuto modo di

occuparsi della disciplina, per molti aspetti speculare a quella che

viene qui in discorso, dettata in materia di rinvio obbligatorio

della esecuzione della pena dall'art. 146, primo comma, numero 3, del

codice penale. In tale occasione si è fra l'altro osservato che se

la salute collettiva nel particolare contesto carcerario - che

costituisce uno degli obiettivi perseguiti dal citato d.-l. n. 139

del 1993 - "rappresenta un bene sicuramente da preservare .. devesi

al tempo stesso affermare che in tanto può ritenersi ragionevole

'l'allontanamento' dal carcere dei malati di AIDS, in quanto la

relativa permanenza negli istituti cagioni in concreto un pregiudizio

per la salute degli altri detenuti, posto che, altrimenti,

risulterebbero senza giustificazione compromessi altri beni

riconosciuti come primari dalla Carta fondamentale". Nella medesima

sentenza si è però anche osservato che la tutela della salute di

quanti si trovino ristretti negli istituti penitenziari non

rappresenta l'unico valore che il legislatore ha inteso

salvaguardare, giacché "ove così fosse, l'identico regime avrebbe

dovuto prendere in considerazione l'intera e ben più estesa gamma

dei portatori di infezione da HIV, essendo questo, e non la malattia

in sé considerata, il presupposto di insorgenza del rischio di

contagio e, dunque, di pericolo per la salute della popolazione

carceraria. Accanto, quindi, alla salute collettiva, la norma

censurata "ha evidentemente inteso tutelare anche la salute del

singolo", attraverso una rigida preclusione che inibisce sempre e

comunque l'adozione della custodia carceraria, senza lasciare alcuno

spazio alla possibilità di verificare in concreto la compatibilità

delle condizioni di salute con l'applicazione della più grave fra le

misure coercitive. Tuttavia, se il divieto di custodia cautelare in

carcere deve ritenersi nella specie volto a preservare anche le

condizioni di salute dell'inquisito, "è evidente, allora, che sono

soltanto queste ultime a dover essere prese in considerazione dal

legislatore e non certo la malattia in quanto tale", giacché, a

fronte di un identico stato morboso, qualunque esso sia, le variabili

cliniche possono essere tante quante l'intera casistica è in grado

di offrire. Essendosi quindi da tempo evidenziata in sede scientifica

la variabilità di situazioni cui può dar luogo l'infezione da HIV,

al punto che la stessa fase dell'AIDS conclamata presenta quadri

clinici fra loro assai difformi, alcuni dei quali, specie se ben

trattati, possono regredire anche per lungo tempo, ne deriva che la

rigorosa preclusione di cui innanzi si è detto finisce per apparire

priva di adeguato fondamento e tale, dunque, da rendere evanescente

la razionalità di una norma dalla cui concreta applicazione possono

generarsi inaccettabili disparità di trattamento e, di riflesso, il

mancato soddisfacimento delle esigenze di natura cautelare sulle

quali il giudice a quo si è puntualmente intrattenuto.

3. - Ma è proprio su quest'ultimo aspetto che occorre svolgere

qualche ulteriore notazione. Questa Corte ha, infatti, disatteso in

passato analoghe censure, osservando come la dedotta compromissione

delle esigenze di sicurezza collettiva dovesse ritenersi

insussistente proprio perché nei confronti delle persone affette da

AIDS risultavano adottabili "tutte le misure diverse dalla custodia

in carcere e, quindi, anche quella custodiale degli arresti

domiciliari, con l'aggiunta delle prescrizioni e cautele che le

esigenze del singolo caso possono consigliare" (v. ordinanza n. 300

del 1994). Una simile soluzione, ovviamente, presupponeva

l'attivazione della intera gamma di presid/' e provvidenze che nei

confronti dei malati di AIDS erano stati previsti dalla legge 5

giugno 1990, n. 135, e dallo stesso d.-l. n. 139 del 1993, cosicché,

svolgendosi l'intervento cautelare nel quadro di un programma di

assistenza, il singolo rinvenisse proprio in quelle strutture un

adeguato punto di riferimento ed un corrispondente stimolo ad

osservare le prescrizioni inerenti alle singole misure. La inadeguata

attuazione dei richiamati programmi di intervento ha, però,

vanificato la premessa stessa da cui ha tratto origine la richiamata

giurisprudenza di questa Corte, rendendo evidente come in non pochi

casi - e quello sul quale il giudice a quo è chiamato a pronunciarsi

ne è testimonianza - la stessa misura degli arresti domiciliari, la

quale è pur sempre misura a contenuto prescrittivo e che dunque

postula, per realizzare la funzione che le è propria, la volontà

adesiva di chi vi è sottoposto, abbia finito per atteggiarsi alla

stregua di provvedimento meramente liberatorio, senza alcuna concreta

possibilità di coercizione. È ben vero, infatti, che, a norma

dell'art. 3 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con

modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, è consentito

l'arresto fuori dei casi di flagranza della persona che ha posto in

essere una condotta punibile ai sensi dell'art. 385 del codice penale

e che nei suoi confronti può essere disposta una misura coercitiva

anche fuori dei limiti previsti dall'art. 280 del codice di procedura

penale; ma se per legge la misura applicabile potrà al massimo

essere quella degli arresti domiciliari e se, ancora, la misura alla

quale la persona si è sottratta non potrà essere sostituita con la

custodia in carcere, ne scaturisce, o ne può comunque scaturire, una

inarrestabile sequenza di sottrazioni agli arresti domiciliari e di

ripristino degli stessi che, da un lato, svilisce l'essenza stessa

della cautela e, dall'altro, lascia di fatto integralmente sguarniti

i pericoli che la misura è invece destinata a salvaguardare.

L'irragionevolezza del sistema traspare, quindi, con estrema

chiarezza.

D'altra parte, l'art. 275, comma 4, del codice di procedura

penale, come sostituito dall'art. 5 della legge 8 agosto 1995, n.

332, nello stabilire divieti per la custodia cautelare in carcere,

accomuna, sotto una medesima clausola di salvezza, più situazioni,

fra le quali iscrive, in ciò innovando rispetto al testo previgente,

anche la persona "che si trovi in condizioni di salute

particolarmente gravi incompatibili con lo stato di detenzione".

Sicché, per quello che traspare dal testo della norma, la custodia

cautelare in carcere sembra dunque adottabile anche nei confronti

delle persone che versino in condizioni di incompatibilità con la

misura carceraria nell'ipotesi in cui "sussistano esigenze cautelari

di eccezionale rilevanza", ferma restando, ovviamente, l'attivazione

nei loro confronti di tutti gli istituti che l'ordinamento prevede al

fine di assicurare il fondamentale bene della salute.

In tale quadro di riferimento si rivela, allora, privo di

ragionevolezza il divieto assoluto di custodia cautelare in carcere

stabilito per i soli ammalati di AIDS, dovendo per essi operare, pur

con i temperamenti resi necessari dalla peculiarità del morbo, la

generale regola che consente, anche nel caso di malattie altrettanto

gravi, l'adozione della misura carceraria, allorché esigenze

cautelari di eccezionale rilevanza facciano ritenere inadeguata

qualsiasi altra misura.

4. - Alla luce dei riferiti rilievi la norma impugnata deve

pertanto essere dichiarata costituzionalmente illegittima per

contrasto con l'art. 3 della Carta fondamentale, restando assorbiti

gli ulteriori profili denunciati dal rimettente. Spetterà quindi al

giudice verificare, caso per caso, tenuto conto anche delle strutture

disponibili, se, in presenza di esigenze cautelari di eccezionale

rilevanza, la custodia in carcere possa essere disposta senza

pregiudizio per la salute del soggetto e di quella degli altri

detenuti.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 286-bis, primo

comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui stabilisce

il divieto di custodia cautelare in carcere nei confronti delle

persone ivi indicate, anche quando sussistono le esigenze cautelari

di eccezionale rilevanza di cui all'art. 275, quarto comma, del

medesimo codice, e l'applicazione della misura possa avvenire senza

pregiudizio per la salute del soggetto e di quella degli altri

detenuti.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 18 ottobre 1995.

Il Presidente: CAIANIELLO

Il redattore: VASSALLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 18 ottobre 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1995:439 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari