Corte costituzionale

Sentenza n. 210/1994

Questione dichiarata infondata · depositata il 02/06/1994 · relatore Giuliano Vassalli

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 286-bis del

codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa l'8 ottobre

1993 dal Tribunale di Torino sull'impugnazione proposta dal p.m. nei

confronti di Morabito Antonio, iscritta al n. 733 del registro

ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 52, prima serie speciale, dell'anno 1993;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 27 aprile 1994 il Giudice

relatore Giuliano Vassalli;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Il Tribunale di Torino, chiamato a pronunciarsi sull'appello

proposto dal pubblico ministero avverso l'ordinanza con la quale il

giudice per le indagini preliminari aveva respinto la richiesta di

applicazione della misura della custodia cautelare in carcere per

essere l'imputato affetto da AIDS conclamata, ha sollevato, in

riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità

costituzionale dell'art. 286-bis del codice di procedura penale.

Dopo aver disatteso la fondatezza della eccezione di

illegittimità proposta dal pubblico ministero in relazione agli

artt. 2, 101 e 111 della Costituzione, il giudice a quo ha ritenuto

invece non manifestamente infondata l'eccezione medesima sotto il

profilo della violazione del principio di uguaglianza. Osserva a tal

proposito il rimettente che non sussistono valide ragioni, sul piano

logico e scientifico, per riservare alle persone affette da AIDS un

trattamento diverso rispetto a quello previsto per quanti siano

portatori di malattie altrettanto gravi, irreversibili ed

ingravescenti, giacché per costoro l'eventuale applicazione di una

misura diversa dalla custodia in carcere non deriva da una previsione

generale, ma da un accertamento da operare volta per volta al fine di

verificare in concreto se le condizioni di salute siano incompatibili

con la detenzione carceraria, sempre che non sussistano esigenze

cautelari di eccezionale rilevanza.

Posta, dunque, l'estrema dinamicità e varietà di situazioni

patologiche che l'affezione da HIV determina nei relativi portatori,

non può individuarsi nei confronti di costoro, sostiene il giudice a

quo, "una situazione di eccezionalità che giustifichi la disparità

di trattamento rispetto ai soggetti colpiti da HIV in stadi

(convenzionalmente definiti) diversi, rispetto a quelli affetti da

altre patologie".

2. - Nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello

Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata per le

considerazioni svolte in altro atto di intervento cui si è

integralmente riportato. Considerato in diritto

1. - Il Tribunale di Torino solleva questione di legittimità

costituzionale dell'art. 286-bis del codice di procedura penale

deducendone il contrasto con il principio di uguaglianza sancito

dall'art. 3 della Costituzione. Considerato, infatti, rileva il

giudice a quo, che la norma impugnata sancisce il divieto di

applicare la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti

di coloro che siano affetti da AIDS conclamata o da grave deficienza

immunitaria, si determina, a parere del rimettente, una disparità di

trattamento rispetto a quanti presentino patologie altrettanto gravi,

irreversibili e ingravescenti, giacché per costoro "l'esenzione

dalla custodia in carcere" non scaturisce da una previsione generale

connessa al tipo di malattia, ma da una verifica in concreto in

merito alla non compatibilità delle condizioni di salute con lo

stato detentivo e sempre che non ricorrano esigenze cautelari di

eccezionale rilevanza. Una disparità di trattamento, conclude il

giudice a quo, che non trova adeguata giustificazione, poiché

difettano, nella specie, elementi alla stregua dei quali riguardare

come eccezionale la particolare patologia presa in considerazione dal

legislatore nella norma oggetto di impugnativa.

2. - La questione non è fondata. Chiamata infatti a pronunciarsi

sul tema, in parte analogo, del rinvio obbligatorio della esecuzione

della pena nei confronti delle persone affette da AIDS, così come

stabilito dall'art. 146, primo comma, n. 3, del codice penale,

aggiunto dall'art. 2 del decreto-legge 14 maggio 1993, n. 139,

convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 1993, n. 222,

questa Corte ha avuto modo di osservare (v. sentenza n. 70 del 1994)

come al fondo delle scelte normative operate dal d.-l. n. 139 del

1993, introduttivo, fra l'altro, della norma impugnata, "sia

rinvenibile una esigenza tutt'altro che secondaria agli effetti del

bilanciamento che quella scelta coinvolge, giacché il legislatore ha

inteso porre rimedio a "situazioni di estrema drammaticità", quali

sono quelle che scaturiscono dalla particolare rilevanza che il

problema della infezione da HIV riveste all'interno della popolazione

carceraria, "essendo il carcere un luogo in cui si trova concentrato

un alto numero di soggetti a rischio" (XI Legislatura, Atto Senato,

n. 1240)".

Nessuna discriminazione è quindi possibile intravedere tra malati

"comuni" e persone affette da AIDS circa il diverso regime che

presiede alla scelta delle misure cautelari, "in quanto le

caratteristiche affatto peculiari che contraddistinguono quest'ultima

sindrome adeguatamente giustificano un trattamento particolare",

proprio perché quest'ultimo si incentra "sulla necessità di

salvaguardare il bene della salute nello specifico contesto

carcerario". Una finalità, dunque, eterogenea rispetto ad altre

gravi malattie, in ordine alle quali l'applicazione di misure diverse

dalla custodia cautelare in carcere è funzionale esclusivamente alle

esigenze di salute del singolo.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 286-bis del codice di procedura penale, sollevata, in

riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di Torino

con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 23 maggio 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: VASSALLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 2 giugno 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1994:210 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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