Art. 282-ter c.p.p. — Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa

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(( Con il provvedimento che dispone il divieto di avvicinamento il giudice prescrive all'imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa ovvero di mantenere una determinata distanza, comunque non inferiore a cinquecento metri, da tali luoghi o dalla persona offesa, disponendo l'applicazione delle particolari modalita' di controllo previste dall'articolo 275-bis. Nei casi di cui all'articolo 282-bis, comma 6, la misura puo' essere disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dall'articolo 280. Con lo stesso provvedimento che dispone il divieto di avvicinamento il giudice prevede l'applicazione, anche congiunta, di una misura piu' grave qualora l'imputato neghi il consenso all'adozione delle modalita' di controllo previste dall'articolo 275-bis. Qualora l'organo delegato per l'esecuzione accerti la non fattibilita' tecnica delle predette modalita' di controllo, il giudice impone l'applicazione, anche congiunta, di ulteriori misure cautelari anche piu' gravi)). Qualora sussistano ulteriori esigenze di tutela, il giudice puo' prescrivere all'imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati da prossimi congiunti della persona offesa o da persone con questa conviventi o comunque legate da relazione affettiva ovvero di mantenere ((una determinata distanza, comunque non inferiore a cinquecento metri, da tali luoghi o da tali persone, disponendo l'applicazione delle particolari modalita' di controllo previste dall'articolo 275-bis)). Il giudice puo', inoltre, vietare all'imputato di comunicare, attraverso qualsiasi mezzo, con le persone di cui ai commi 1 e 2. Quando la frequentazione dei luoghi di cui ai commi 1 e 2 sia necessaria per motivi di lavoro ovvero per esigenze abitative, il giudice prescrive le relative modalita' e puo' imporre limitazioni.

Testo in vigore dal 9 dicembre 2023 al 30 novembre 2024

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 282-ter c.p.p., dalle pronunce segnalate dalla Corte.

  • Cass. pen., Sez. VI, sent. n. 27223/2026

    20 luglio 2026

    La Sesta Sezione penale ha affermato che, in relazione al delitto di violazione del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, il perdono, il consenso o la remissione della querela da parte della vittima non hanno efficacia scriminante o esimente rispetto alla configurabilità del dolo generico nei confronti di chi pone in essere il comportamento vietato o omette quello imposto dal provvedimento del giudice, perché la persona offesa, non avendo la disponibilità della misura disposta dall’autorità giudiziaria ai sensi dell’art. 282-ter cod. proc. pen., non può paralizzare l’efficacia del comando giudiziale, fondato su una previa valutazione del rischio di reiterazione del reato. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato con rinvio la sentenza che, valorizzando l’intervenuta remissione di querela e il consenso prestato dalla persona offesa al rientro dell’imputato nella casa coniugale, aveva assolto quest’ultimo dal delitto di cui all’art. 387-bis cod. pen. per assenza di dolo).

    Art. 282-ter c.p.p. · Art. 387-bis c.p.

    pronuncia segnalata dalla Corte ↗

Tutte le 3 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale

Fonte: Corte di cassazione, pronunce segnalate sul suo sito.

Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 22/2026

    Questione inammissibile
    3 marzo 2026

    Sono dichiarate inammissibili, per difetto di motivazione sulla rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale – sollevate dal GIP del Tribunale di Bari in riferimento agli artt. 3, 13 e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione agli artt. 2, 3, 7 e 8 CEDU – degli artt. 282-ter, commi 1 e 2, e 275-bis cod. proc. pen., come modificati dall’art. 12, comma 1, lett. a) e d), della legge n. 168 del 2023, nella parte in cui prescrivono che l’applicazione della misura cautelare personale del divieto di avvicinamento imponga sempre e comunque, in maniera automatica, il rispetto della distanza minima di 500 metri, nonché l’impiego delle procedure di controllo elettronico da parte della polizia giudiziaria delegata per l’esecuzione e, nel caso di non fattibilità tecnica delle medesime, l’applicazione congiunta di una ulteriore misura cautelare anche più grave. Il rimettente non spiega le ragioni per cui, pur avendo rigettato la richiesta di revoca sia della misura cautelare, sia della prescrizione inerente alle modalità di controllo a distanza – lungi dall’aver esaurito la sua potestas iudicandi – si troverebbe nella condizione di poter e voler dare ancora applicazione alla disciplina censurata. (Precedenti: S. 137/2025 - mass. 46950; S. 192/2022; O. 41/2025 - mass. 46749).

    Art. 282-ter c.p.p. · Art. 275-bis c.p.p. · Art. 3 cost. · Art. 13 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 173/2024

    Questione infondata
    4 novembre 2024

    Sono dichiarate non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal GIP del Tribunale di Modena in riferimento agli artt. 3 e 13 Cost., dell’art. 282-ter, commi 1 e 2, cod. proc. pen., come modificato dall’art. 12, comma 1, lett. d), nn. 1) e 2), della legge n. 168 del 2023 (“nuovo codice rosso”), che prevede come inderogabili la distanza minima di 500 metri e l’attivazione del dispositivo di controllo elettronico, quali forme esecutive della misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, e prescrive l’applicazione di ulteriori anche più gravi misure cautelari nell’ipotesi di non fattibilità tecnica del controllo remoto. La necessità di assistere il divieto di avvicinamento con il c.d. braccialetto elettronico corrisponde all’esigenza di accentuare la funzione protettiva della misura, che per i reati di genere si pone in termini peculiari, realizzandosi così il bilanciamento tra i valori in tensione: da un lato, la libertà di movimento della persona indagata, dall’altro, l’incolumità fisica e psicologica della persona minacciata. In tal senso, il braccialetto elettronico – dispositivo di scarso peso, applicato alla caviglia dell’indagato e quindi normalmente invisibile ai terzi – non impedisce alla persona soggetta al divieto di avvicinamento di uscire dalla propria abitazione e soddisfare tutte le proprie necessità di vita, purché essa non oltrepassi la distanza indicata, che non appare in sé esorbitante, e corrisponde alla funzione pratica del tracciamento di prossimità. A un sacrificio relativamente sostenibile per l’indagato si contrappone l’impellente necessità di salvaguardare l’incolumità della persona offesa, la cui stessa vita è messa a rischio dall’imponderabile e non rara progressione dal reato-spia (tipicamente lo stalking) al delitto di sangue. Circa l’ipotesi di non fattibilità tecnica del controllo elettronico, la norma censurata può essere interpretata in senso costituzionalmente adeguato, valorizzando la particella «anche», che vi figura a delimitare il comparativo «più gravi». Pertanto, laddove sia impraticabile il divieto di avvicinamento con braccialetto elettronico per ragioni di non fattibilità tecnica, il giudice deve rivalutare la fattispecie concreta senza preclusioni, né automatismi, e quindi, in aderenza alle regole comuni di adeguatezza e proporzionalità, come può aggravare la coercizione cautelare, così può alleviarla. (Precedenti: S. 22/2022 - mass. 44585; S. 191/2020 - mass. 43290; S. 232/2013 - mass. 37358; S. 265/2010 - mass. 34863; S. 299/2005 - mass. 29662; O. 136/2017 - mass. 39948).

    Art. 282-ter c.p.p. · Art. 12 Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica · Art. 3 cost. · Art. 13 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

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Che cosa è cambiato dal 9 dicembre 2023

Confronto con la versione in vigore dal 9 agosto 2019 al 9 dicembre 2023. 2 parole tolte, 112 parole aggiunte.

Con il provvedimento che dispone il divieto di avvicinamento il giudice prescrive all'imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa ovvero di mantenere una determinata distanzaaggiunto: , comunque non inferiore a cinquecento metri, da tali luoghi o dalla persona offesa, tolto: anche disponendo l'applicazione delle particolari modalita' di controllo previste dall'articolo 275-bis. tolto: Qualora aggiunto: Nei casi di cui all'articolo 282-bis, comma 6, la misura puo' essere disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dall'articolo 280. Con lo stesso provvedimento che dispone il divieto di avvicinamento il giudice prevede l'applicazione, anche congiunta, di una misura piu' grave qualora l'imputato neghi il consenso all'adozione delle modalita' di controllo previste dall'articolo 275-bis. Qualora l'organo delegato per l'esecuzione accerti la non fattibilita' tecnica delle predette modalita' di controllo, il giudice impone l'applicazione, anche congiunta, di ulteriori misure cautelari anche piu' gravi. Qualora sussistano ulteriori esigenze di tutela, il giudice puo' prescrivere all'imputato di non avvicinarsi … questa conviventi o comunque legate da relazione affettiva ovvero di mantenere una determinata distanzaaggiunto: , comunque non inferiore a cinquecento metri, da tali luoghi o da tali personeaggiunto: , disponendo l'applicazione delle particolari modalita' di controllo previste dall'articolo 275-bis. Il giudice puo', inoltre, vietare all'imputato di comunicare, attraverso qualsiasi mezzo, con le …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art282ter · fonte del testo

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