Art. 571 c.p.p. — Impugnazione dell'imputato

((Salvo quanto previsto per il ricorso per cassazione dall'articolo 613, comma 1,)) L'imputato puo' proporre impugnazione personalmente o per mezzo di un procuratore speciale nominato anche prima della emissione del provvedimento. Il tutore per l'imputato soggetto alla tutela e il curatore speciale per l'imputato incapace di intendere o di volere, che non ha tutore, possono proporre l'impugnazione che spetta all'imputato. Puo' inoltre proporre impugnazione il difensore dell'imputato al momento del deposito del provvedimento ovvero il difensore nominato a tal fine. L'imputato, nei modi previsti per la rinuncia, puo' togliere effetto all'impugnazione proposta dal suo difensore. Per l'efficacia della dichiarazione nel caso previsto dal comma 2, e' necessario il consenso del tutore o del curatore speciale.

Testo vigente dal 3 agosto 2017

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 12/1978

    Ha colpito questo articolo
    2 febbraio 1978

    dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 571 c.p.p. nella parte in cui non comprende tra i soggetti legittimati a chiedere l'equa riparazione in esso prevista anche chi abbia conseguito, nel giudizio di revisione, l'annullamento di una sentenza irrevocabile di assoluzione per insufficienza di prove, ottenendo l'assoluzione con formula più favorevole. Così deciso in Roma,…

    Art. 571 c.p.p.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 127/2012

    Questione inammissibile
    10 maggio 2012

    È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dell'articolo 571 del codice di procedura penale «nella parte in cui non prevede che, limitatamente alle statuizioni di contenuto patrimoniale, gli eredi dell'imputato possano proporre impugnazione nel caso di morte del dante causa intervenuta dopo la sentenza di primo grado e prima della proposizione della impugnazione». In via preliminare deve rilevarsi che l'ordinanza di rimessione non ha indicato l'oggetto del "ricorso" proposto, né, comunque, le ragioni per le quali della relativa cognizione è stato investito il tribunale: e, non essendo il giudice che ha sollevato la questione quello che dovrebbe conoscere di un eventuale appello, la lacuna della motivazione relativa a tali elementi si traduce nell'assoluta mancanza di indicazioni sulle ragioni per le quali il tribunale dovrebbe fare applicazione dell'art. 571 cod. proc. pen., ossia della norma che disciplina l'impugnazione dell'imputato, così dando luogo ad una causa di manifesta inammissibilità della questione. Inoltre, l'ordinanza di rimessione, mentre censura l'art. 571 cod. proc. pen. in relazione alla mancata previsione del potere di impugnazione, limitatamente alle statuizioni patrimoniali, in capo agli eredi dell'imputato, non offre alcuna indicazione sull'esistenza di eredi, sulla loro volontà di proporre appello e sulla loro partecipazione, ed eventualmente in quale veste, al procedimento a quo , limitandosi a riferire che il "ricorso" sul quale il rimettente è chiamato a pronunciarsi è stato proposto dalla liquidatrice della società proprietaria del terreno confiscato, società di cui l'imputato deceduto era stato rappresentante legale: sicché, anche sotto questo profilo, si registra l'insufficiente descrizione della fattispecie e, correlativamente, la mancanza di motivazione sulla rilevanza della questione.

    Art. 571 c.p.p. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 1/1969

    Questione infondata
    24 gennaio 1969

    dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 571, primo comma, del Codice di procedura penale, così come modificato dall'art. 1 della legge 23 maggio 1960, n. 504, e delle disposizioni conseguenti, sollevata con ordinanza del 15 dicembre 1966 dal tribunale di Milano, in riferimento all'art. 24, quarto comma, della Costituzione. Così deciso in Roma, ne…

    Art. 571 c.p.p. · Art. 24 cost. · Art. 1 Modificazioni agli articoli 571 e seguenti del Codice di procedura penale

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 3 agosto 2017

Confronto con la versione in vigore dal 2 gennaio 2000 al 3 agosto 2017. 12 parole aggiunte.

aggiunto: Salvo quanto previsto per il ricorso per cassazione dall'articolo 613, comma 1, L'imputato puo' proporre impugnazione personalmente o per mezzo di un procuratore speciale nominato … dell'imputato al momento del deposito del provvedimento ovvero il difensore nominato a tal finetolto: ..... L'imputato, nei modi previsti per la rinuncia, puo' togliere effetto all'impugnazione proposta dal …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art571 · fonte del testo

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