Corte costituzionale

Sentenza n. 208/1994

Questione dichiarata infondata · depositata il 02/06/1994 · relatore Giuliano Vassalli

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 207, secondo

comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa

il 1 aprile 1993 dal Pretore di Firenze - Sezione distaccata di

Pontassieve nel procedimento penale a carico di Iaiunese Armando,

iscritta al n. 350 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 27, prima serie speciale,

dell'anno 1993;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 9 febbraio 1994 il Giudice

relatore Giuliano Vassalli;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Il Pretore di Firenze - Sezione distaccata di Pontassieve,

premesso che nel corso del dibattimento il pubblico ministero ha

richiesto la trasmissione degli atti al proprio ufficio per le

valutazioni di competenza in ordine alla posizione di taluni

testimoni nei confronti dei quali erano emersi sospetti di falsità,

osserva che l'art. 207, secondo comma, del codice di procedura

penale, mentre stabilisce l'obbligo di trasmissione degli atti al

pubblico ministero, ove il giudice ravvisi indizi del reato previsto

dall'art. 372 del codice penale, non prevede la possibilità di

sospendere il procedimento onde consentire l'accertamento del reato

di falsa testimonianza, cosicché il giudice è "costretto" a fondare

la propria decisione su dichiarazioni ritenute non veritiere.

Nel riportarsi alle considerazioni svolte dal Tribunale di Savona

in analoga ordinanza rimessiva (R.O. 674 del 1991), il giudice a quo

rileva come nella specie la restituzione atti disposta in quella

occasione dalla Corte (ord. 108 del 1993) - fondata sulle modifiche

nel frattempo subite dall'art. 500 del codice di procedura penale ad

opera della sentenza n. 24 (recte: 255) del 1992 e del decreto-legge

8 giugno 1992, n. 306, convertito con modificazioni dalla legge 7

agosto 1992, n. 356 - non possa essere utilmente invocata, giacché

sulla rilevanza della questione non interferiscono le segnalate

modifiche normative non sussistendo i presupposti per ritenere

pienamente utilizzabili, ai fini della decisione, le dichiarazioni

precedentemente rese dai testimoni sospettati di falsità.

Nel merito, il giudice a quo, dopo aver rilevato come fosse consona

al principio del libero convincimento del giudice la disciplina

dettata dall'art. 458 del codice abrogato, osserva che

l'impossibilità di sospendere il dibattimento impedisce al giudice

di porre a fondamento della propria decisione una serena

ricostruzione dei fatti sulla base di prove ritenute attendibili,

così compromettendosi il principio di soggezione del giudice

soltanto alla legge in quanto si finisce per imporre l'obbligo di

definire il giudizio sulla base non di una prova, ma di un fatto

penalmente illecito, quale è la falsa testimonianza.

2. - Nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello

Stato, la quale si è limitata a richiamare l'ordinanza di questa

Corte n. 108 del 1993. Considerato in diritto

1. - Il Pretore di Firenze - Sezione distaccata di Pontassieve

solleva questione di legittimità costituzionale dell'art. 207,

secondo comma, del codice di procedura penale nella parte in cui non

prevede la possibilità, ove il giudice ravvisi indizi del reato

previsto dall'art. 372 del codice penale, di disporre la immediata

trasmissione del verbale di udienza al pubblico ministero e di

sospendere il dibattimento in attesa del giudizio sulla falsa

testimonianza, ove ciò sia ritenuto necessario per la definizione

del giudizio in corso. Al fondo della dedotta censura il giudice a

quo pone il rilievo che la norma impugnata, omettendo di risolvere il

problema della incidenza del reato di falsa testimonianza sul

giudizio in corso analogamente a ciò che prevedeva l'art. 458 del

codice di procedura penale del 1930, finisce per imporre al giudice

di adottare la propria decisione sulla base della ricostruzione dei

fatti forniti dal testimone che appare "falso", "senza alcuna

possibilità di incidere su di essa". Da ciò, quindi, deriverebbe la

violazione del principio di soggezione del giudice soltanto alla

legge, in quanto tale principio risulterebbe "travolto dall'obbligo

per il giudicante di definire il giudizio sulla base non di una

prova, ma di un fatto penalmente illecito (falsa testimonianza)".

2. - La questione non è fondata. Il giudice a quo parte, infatti,

dalla erronea premessa di ritenere che l'eventuale sospensione del

dibattimento in attesa del giudizio sulla falsa testimonianza

rappresenti, in sé e per sé, lo strumento costituzionalmente

imposto per consentire al giudice del procedimento sospeso di

pervenire ad una decisione svincolata dall'ipoteca di falsità che lo

stesso giudice ritiene di ipotizzare, quasi che tra le due sedi

processuali sia intravedibile un raccordo tale da rendere la

decisione sulla falsa testimonianza immediatamente "utilizzabile"

come prova del contrario nel procedimento, per così dire,

pregiudicato. È lo stesso rimettente, d'altra parte, a rammentare

come anche sotto la vigenza del codice abrogato la giurisprudenza

fosse consolidata nel ritenere che tra il procedimento per il reato

di falsa testimonianza e quello nel corso del quale il reato era

stato in ipotesi commesso non sussistesse rapporto di

pregiudizialità e che al giudicato sulla falsità non potesse

comunque annettersi efficacia vincolante nel giudizio relativo al

procedimento principale.

Se, dunque, nel precedente come nell'attuale sistema la

delibazione sulla falsità delle dichiarazioni testimoniali deve

comunque formare oggetto di apprezzamento incidenter tantum da parte

del giudice chiamato a celebrare il dibattimento nel corso del quale

la testimonianza è resa, e se, ancora, l'eventuale giudicato sulla

falsità non può in ogni caso fare stato in quel procedimento,

nessun tipo di compressione subisce l'invocato parametro, proprio

perché il giudice non è tenuto in alcun modo a decidere sulla base

di prove da lui per avventura ritenute false, ma a provvedere in

conformità alle regole di utilizzazione e valutazione probatoria che

il codice di rito puntualmente traccia. Ritenuta dunque

"inattendibile" una determinata ricostruzione dei fatti, il giudice

non potrà che trarne le relative conclusioni, senza che queste

possano in alcun modo ritenersi "assoggettate" ad una prospettazione

contraria al vero.

Ciò che il rimettente sollecita è, quindi, una pronuncia volta a

consentire null'altro che la riproduzione del potere sospensivo che

l'abrogato codice prevedeva in caso di falsa testimonianza: un

potere, questo, che peraltro il giudice a quo esalta sul limitato

presupposto che lo stesso rappresenterebbe strumento idoneo a

consentire, "proprio sotto il profilo, per così dire psicologico",

la formazione di un corretto giudizio. Un profilo, dunque,

metagiuridico, e come tale estraneo non soltanto al tessuto del

sistema, ma, ciò che più conta, al parametro costituzionale di cui

si assume la lesione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 207, secondo comma, del codice di procedura penale, dal

Pretore di Firenze - Sezione distaccata di Pontassieve, con ordinanza

in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 23 maggio 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: VASSALLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 2 giugno 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1994:208 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari