Art. 197-bis c.p.p. — Persone imputate o giudicare in un procedimento connesso o per reato collegato che assumono l'ufficio di testimone

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(( (Persone imputate o giudicare in un procedimento connesso o per reato collegato che assumono l'ufficio di testimone). L'imputato in un procedimento connesso ai sensi dell'articolo 12 o di un reato collegato a norma dell'articolo 371, comma 2, lettera b), puo' essere sempre sentito come testimone quando nei suoi confronti e' stata pronunciata sentenza irrevocabile di proscioglimento, di condanna o di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444. L'imputato in un procedimento connesso ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera c), o di un reato collegato a norma dell'articolo 371, comma 2, lettera b), puo' essere sentito come testimone, inoltre, nel caso previsto dall'articolo 64, comma 3, lettera c). Nei casi previsti dai commi 1 e 2 il testimone e' assistito da un difensore. In mancanza di difensore di fiducia e' designato un difensore di ufficio. Nel caso previsto dal comma 1 il testimone non puo' essere obbligato a deporre sui fatti per i quali e' stata pronunciata in giudizio sentenza di condanna nei suoi confronti, se nel procedimento egli aveva negato la propria responsabilita' ovvero non aveva reso alcuna dichiarazione. Nel caso previsto dal comma 2 il testimone non puo' essere obbligato a deporre su fatti che concernono la propria responsabilita' in ordine al reato per cui si procede o si e' proceduto nei suoi confronti. In ogni caso le dichiarazioni rese dai soggetti di cui al presente articolo non possono essere utilizzate contro la persona che le ha rese nel procedimento a suo carico, nel procedimento di revisione della sentenza di condanna ed in qualsiasi giudizio civile o amministrativo relativo al fatto oggetto dei procedimenti e delle sentenze suddette. Alle dichiarazioni rese dalle persone che assumono l'ufficio di testimone ai sensi del presente articolo si applica la disposizione di cui all'articolo 192, comma 3.

Testo in vigore dal 6 aprile 2001 al 30 novembre 2006

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 21/2017

    Ha colpito questo articolo
    26 gennaio 2017

    L'oggetto della questione di legittimità costituzionale degli artt. 197-bis, commi 3 e 6, e 192, comma 3, cod. proc. pen., sollevata dal Tribunale di Macerata in riferimento all'art. 3 Cost., deve essere limitato ai soli citati commi dell'art. 197-bis, e in particolare al comma 6, poiché le censure del rimettente non investono la regola di giudizio contenuta nell'art. 192, comma 3, sulla valutazione delle dichiarazioni delle persone imputate in un procedimento connesso, ma esclusivamente l'applicabilità di tale regola alle dichiarazioni dei testimoni assistiti per effetto del rinvio operato dall'art. 197-bis, comma 6.

    Art. 197-bis c.p.p. · Art. 192 c.p.p. · Art. 27 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 381/2006

    Ha colpito questo articolo
    21 novembre 2006

    È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 3 Cost., l'art. 197- bis , commi 3 e 6, cod. proc. pen., nella parte in cui prevede l'assistenza di un difensore e l'applicazione della regola di valutazione della prova di cui all'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. anche per le persone, indicate nel comma 1 dello stesso art. 197- bis , nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza definitiva di assoluzione "per non aver commesso il fatto". L'assoggettamento delle dichiarazioni del coimputato, o dell'imputato in procedimento connesso o di reato collegato, già assolto "per non aver commesso il fatto", alla necessità di corroboration con riscontri esterni comporta una compromissione del valore probatorio delle relative dichiarazioni testimoniali priva di razionale giustificazione, poiché la sentenza irrevocabile di assoluzione con detta formula attesta incontrovertibilmente la estraneità del soggetto alla regiudicanda ed elide ogni possibile relazione con la vicenda processuale nel cui ambito è resa la testimonianza. L'aprioristica valutazione negativa del contributo probatorio offerto da un soggetto ormai immune da ogni interesse all'esito del giudizio appare irragionevole ed in contrasto con il principio di eguaglianza, sia per l'ingiustificata disparità di trattamento rispetto alle dichiarazioni rese dal teste ordinario - e ciò nonostante le tipologie di dichiaranti in comparazione risultino omogenee - sia per l'ingiustificata parificazione ai soggetti dichiaranti ex art. 210 cod. proc. pen., che costituiscono tipologia distinta e non assimilabile. > >- Sulla manifesta infondatezza della questione di costituzionalità dell'art. 197- bis cod. proc. pen., censurato nella parte in cui, richiamando l'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., rende applicabile alle dichiarazioni la regola di giudizio ivi prevista rese dal coimputato nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza irrevocabile ex art. 444 cod. proc. pen., v., citata, ordinanza n. 265/2004.

    Art. 197-bis c.p.p. · Art. 192 c.p.p.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 115/2009

    Questione inammissibile
    24 aprile 2009

    È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 197- bis , commi 3 e 6, cod. proc. pen., censurato, in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui prevede l'assistenza di un difensore e l'applicazione dell'art. 192, comma 3, codice di rito anche per le dichiarazioni rese dall'imputato in procedimento connesso o di reato collegato nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste. Il rimettente, infatti, ha omesso di descrivere la fattispecie concreta oggetto del giudizio a quo e non ha neppure riportato i capi di imputazione, essendosi limitato alla semplice e astratta enunciazione delle norme di legge violate. -Sulla manifesta inammissibilità per carenze nella descrizione della fattispecie v, citate, ex plurimis , ordinanze n. 223, 55 e n. 49/2008, n. 45/2007.

    Art. 197-bis c.p.p. · Art. 192 c.p.p. · Art. 3 cost. · Art. 483 c.p.

    Leggi la pronuncia
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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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