Corte costituzionale

Ordinanza n. 24/1974

Questione dichiarata infondata · depositata il 30/01/1974 · relatore Ercole Rocchetti

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 151, terzo

comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il

30 agosto 1971 dal pretore di Livorno nel procedimento di esecuzione

penale a carico di Lucarelli Dino, iscritta al n. 14 del registro

ordinanze 1972 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n.50 del 23 febbraio 1972.

Udito nella camera di consiglio del 10 gennaio 1974 il Giudice

relatore Ercole Rocchetti.

Ritenuto che con ordinanza 30 agosto 1971, emessa nel procedimento

di esecuzione penale a carico di Lucarelli Dino, il pretore di Livorno

ha proposto questione di legittimità costituzionale, per contrasto con

l'art. 24, secondo comma, della Costituzione, dell'art. 151, terzo

comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui esclude la

necessità dell'avviso di deposito della sentenza contumaciale al

difensore nel dibattimento che non abbia proposto gravame e non sia

stato designato dall'imputato nella dichiarazione di impugnazione.

Considerato che questa Corte, con sentenza n. 96 del 1971, ha

dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 151, terzo comma,

del codice di procedura penale, nella parte in cui si esclude che

l'avviso di deposito della sentenza pronunciata in seguito a

dibattimento sia notificato anche al difensore nel dibattimento;

che, pertanto, la questione proposta dal pretore di Livorno è

priva di autonomo rilievo in quanto risulta assorbita nella decisione

della Corte che riguarda tutte le sentenze pronunciate in seguito a

dibattimento, comprese quelle in contumacia dell'imputato;

che, per effetto di tale sentenza, la norma impugnata ha cessato di

avere efficacia (art. 136 Cost.).

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi dinanzi a

questa Corte.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 151, terzo comma, del codice di procedura

penale, già dichiarato costituzionalmente illegittimo con la sentenza

n. 96 del 5 maggio 1971.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 gennaio 1974.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -

ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -

VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO

CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO

ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1974:24 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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