Corte costituzionale

Sentenza n. 96/1971

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 11/03/1971 · relatore Enzo Capolozza

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 151,

terzo comma, del codice di procedura penale, promossi con quattro

ordinanze emesse, rispettivamente, il 15 aprile 1969 dal tribunale di

Marsala nel procedimento penale a carico di Tumbarello Giuseppe ed

altro, il 19 maggio 1969 dalla Corte di cassazione - sezione quarta

penale - nel procedimento penale a carico di Catenaccio Giacinto, il

14 ottobre 1969 dal pretore di Alessandria nel procedimento penale a

carico di Carlessi Natale, ed il 16 settembre 1969 dal pretore di

Milano nel procedimento penale a carico di Di Lauro Giuseppe; iscritte

rispettivamente ai nn. 318, 375 e 432 del registro ordinanze 1969 ed al

n. 145 del registro ordinanze 1970 e pubblicate nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 243 del 24 settembre 1969, n. 280 del 5

novembre 1969, n. 324 del 24 dicembre 1969 e n. 136 del 3 giugno 1970.

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri.

udito nell'udienza pubblica del 24 marzo 1971 il Giudice relatore

Enzo Capalozza;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Franco Chiarotti,

per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Nel corso di un procedimento penale in grado di appello,

dinanzi al tribunale di Marsala - essendo risultato che l'imputato

Giuseppe Tumbarello aveva proposto personalmente l'impugnazione senza

nominare un difensore e, dopo che gli era stato notificato l'avviso di

deposito della sentenza, aveva omesso di presentare i motivi - il

tribunale, con ordinanza del 15 aprile 1969, riteneva rilevante e non

manifestamente infondato, in riferimento all'art. 24, secondo comma,

della Costituzione, il dubbio di legittimità costituzionale dell'art.

151, terzo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui

dispone che l'avviso del suddetto deposito sia notificato al difensore

che abbia proposto impugnazione o (rectius: e) a quello che sia

designato dall'imputato nella dichiarazione relativa.

Nella motivazione dell'ordinanza, si precisa che la norma

denunziata implicitamente esclude che analogo avviso sia notificato al

difensore del dibattimento di primo grado che non abbia assunto alcuna

delle due suddette qualifiche.

Sulla non manifesta infondatezza della questione, si osserva che

tale difensore, pur avendo la facoltà di enunciare i motivi di

un'impugnazione da lui non proposta (art. 201, primo comma, cod. proc.

pen.), non ha diretta conoscenza né di tale impugnazione, né

dell'avvenuto deposito della sentenza; e che, per quanto l'introduzione

del giudizio di gravame sia dominata dal potere dispositivo del

soggetto impugnante, la presentazione e la stessa formulazione dei

motivi sarebbero lasciate all'iniziativa dell'imputato, in una fase

processuale nella quale non è prevista la nomina di un difensore di

ufficio, sebbene la difesa presenti un più accentuato carattere

tecnico, per essere diretta alla censura di un provvedimento del

giudice.

Da ciò deriverebbe, ad avviso del tribunale, la violazione del

precetto costituzionale sull'inviolabilità della difesa, intesa come

possibilità effettiva dell'assistenza tecnico-professionale e come

diritto irrinunciabile e indisponibile.

La limitazione prevista nella disposizione denunziata non potrebbe,

poi, essere configurata come un semplice adeguamento del diritto di

difesa alle caratteristiche strutturali della fase di impugnazione.

Infatti, l'imputato, normalmente sfornito di cognizioni tali da

consentirgli di specificare i motivi di censura, che sono a pena di

inammissibilità (art. 201, settimo comma, cod. proc. pen.), potrebbe

ignorare anche l'onere di presentarli e, d'altro canto, il difensore

del dibattimento, senza l'avviso di deposito, non sarebbe posto in

grado di avere notizia né dell'impugnazione proposta, né del

contenuto della sentenza.

Nel giudizio innanzi a questa Corte non vi è stata costituzione

della parte privata.

Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso

dall'Avvocatura generale dello Stato, è intervenuto con atto

depositato il 26 giugno 1969, nel quale chiede che la questione sia

dichiarata infondata.

Dopo aver accennato all'interpretazione giurisprudenziale del

citato art. 151, nella sua originaria formulazione, nonché

all'innovazione ad esso apportata con la legge di riforma del 18 giugno

1955, n. 517, l'Avvocatura deduce che il testo vigente pone in grado il

difensore di redigere i motivi senza dover attendere dall'imputato la

notizia dell'avvenuto deposito della sentenza, e che l'obbligo

dell'avviso non sarebbe stato esteso al difensore del dibattimento che

non abbia assunto alcuna delle qualifiche previste dalla disposizione

denunziata, per la probabilità che egli sia stato dall'imputato

sostituito. Aggiunge, infine, che anche il più idoneo sistema di

garanzie fa pur sempre affidamento su di un minimo di diligenza, la cui

omissione non può attribuirsi ad imperfezione della norma.

2. - Nel corso di un giudizio di impugnazione di un'ordinanza del

pretore di Roma, che aveva dichiarato inammissibile, per mancata

presentazione dei motivi, l'appello proposto contro una sentenza di

condanna dall'imputato, il quale, nella relativa dichiarazione, non

aveva nominato un difensore, la Corte di cassazione, con ordinanza del

19 maggio 1969, ha sollevato questione di legittimità, in riferimento

all'art. 24, secondo comma, della Costituzione, dello stesso art. 151,

terzo comma, del codice di procedura penale, nella parte che reca: "nel

caso preveduto nel primo capoverso" e "nel caso preveduto dalla prima

parte, al difensore che abbia proposto la impugnazione ed a quello che

sia stato designato nella dichiarazione di impugnazione".

Secondo la Cassazione, la disposizione denunziata potrebbe

risolversi in una menomazione del diritto di difesa, in quanto,

nell'ipotesi in cui l'impugnazione sia proposta dal solo imputato che

non abbia provveduto a nominare un difensore, verrebbe a mancare la

possibilità di quell'assistenza tecnica che, integrando l'essenza del

diritto di difesa, deve persistere in ogni stato e grado del

procedimento.

Non vi è stata, in questa sede, costituzione di parte.

3. - Analoghe questioni di legittimità costituzionale del più

volte citato art. 151, terzo comma, del codice di procedura penale,

nella parte in cui dispone che l'avviso di deposito della sentenza

pronunziata in dibattimento sia notificato soltanto "al difensore che

abbia proposto l'impugnazione e a quello che sia stato designato

dall'imputato nella dichiarazione di impugnazione", sono state

separatamente sollevate, in riferimento all'art. 24 della Costituzione,

con ordinanza del 14 ottobre 1969 dal pretore di Alessandria e del 16

ottobre 1969 dal pretore di Milano, nel corso di due incidenti di

esecuzione di sentenza di condanna, il cui appello, proposto dal solo

imputato, era stato dichiarato inammissibile, per omessa presentazione

dei motivi di impugnazione, con ordinanze, per le quali non era stato

notificato avviso di deposito al difensore nella fase di cognizione.

Neppure in tali giudizi innanzi a questa Corte vi è stata

costituzione di parte. Considerato in diritto :

1. - Il dubbio di legittimità costituzionale, avanzato con varie

argomentazioni nelle diverse ordinanze, con riferimento all'art. 24,

secondo comma, della Costituzione, attiene all'articolo 151, terzo

comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui statuisce che

l'avvenuto deposito della sentenza pronunziata in seguito al

dibattimento (art. 151, primo comma) viene notificato "alle parti

private a cui spetta il diritto di impugnazione" (oltreché comunicato

al pubblico ministero) e, inoltre, "al difensore che abbia proposto

l'impugnazione e a quello che sia stato designato dall'imputato nella

dichiarazione di impugnazione".

2. - La questione è fondata.

È da premettere che dalla sistematica del codice di diritto

processuale penale (art. 125 e segg.) emerge il principio generale

secondo cui il difensore non cessa dal mandato e dall'ufficio sino a

quando non sia sostituito con altro difensore (di fiducia o d'ufficio):

la revoca e la nomina del nuovo difensore non producono effetto se non

comunicate all'autorità giudiziaria (art. 133, secondo comma, cod.

proc. pen.); e il difensore di fiducia deve essere sostituito con il

difensore d'ufficio tanto nel caso in cui, essendo stato revocato

dall'imputato, da questo non venga sostituito con un altro, quanto nel

caso in cui sia egli stesso ad abbandonare l'incarico.

Una puntuale applicazione di tale principio si ha nell'articolo

201, primo comma, cod. proc. pen., che, proprio per il coordinamento

con la norma impugnata, abilita chi è stato difensore nel dibattimento

a predisporre, sottoscrivere e presentare i motivi, pur se l'imputato,

direttamente impugnante, non l'abbia designato nella dichiarazione di

gravame (e, si ritiene, persino se nella dichiarazione sia stato

designato altro difensore: invero, il nuovo difensore potrebbe non

accettare il mandato).

3. - Detto ciò, se si scende all'esame diretto della questione, se

ne scorge immediatamente la fondatezza.

Come è noto, l'avviso ha lo scopo di far decorrere il termine per

la individuazione, la formulazione e la presentazione dei motivi, i

quali debbono essere esposti specificamente, a pena di decadenza (art.

201, ultimo comma, cod. proc. pen.). Orbene, l'art. 151, terzo comma,

cod. proc. pen., indicando ed elencando i soggetti a cui va fatta la

notifica del deposito della sentenza dibattimentale, esclude tale

notifica per il difensore nel dibattimento, che non abbia proposto

l'impugnazione per conto della parte privata o che non sia stato, dalla

parte direttamente impugnante, designato nella dichiarazione di

gravame.

Sicché esso difensore, al quale l'avviso non va notificato, non ha

conoscenza autonoma del proposto gravame né dell'avvenuto deposito

della sentenza impugnata e perciò non v'è la sicurezza che sia messo

in condizione di apprestare tempestivamente la difesa. Il che contrasta

col criterio, più volte affermato dalla Corte, per cui l'art. 24,

secondo comma, della Costituzione contiene un'effettiva garanzia del

diritto della parte (e specialmente dell'imputato) all'assistenza

tecnica in ogni stato e grado del procedimento e, correlativamente, del

diritto del difensore a svolgere l'attività necessaria per

l'espletamento del mandato affidatogli (vedi, da ultimo, sentenza n.

62/1971).

L'illegittimità costituzionale deriva, dunque, da ciò: che -

nel momento forse più delicato del procedimento e in una fase

costitutiva del gravame in cui le ottemperanze, a pena di decadenza e

di conseguente inammissibilità (artt. 201, ultimo comma, 207, primo

comma, e 209, primo comma, cod. proc. pen.), sono ristrette entro

termini assai angusti di tem po - l'interessato può trovarsi privo

dell'assistenza del difen sore professionale; il che è illogico, fra

l'altro, se si pensa che chi sia stato difensore nel giudizio a quo

può presentare i motivi di gravame (sopra, n. 2).

4. - Devono essere disattese le argomentazioni dell'Avvocatura

dello Stato - secondo la quale vigilantibus iura succurrunt - poiché

l'imputato e le altre parti private possono non essere in grado di

conoscere o comprendere le esigenze essenziali del processo penale e,

in particolare, la necessità della tempestiva redazione dei motivi con

l'eventuale ausilio del difensore.

Al rilievo della stessa Avvocatura che il difensore può presentare

i motivi senza attendere la comunicazione della parte, è agevole

replicare che egli, come si è già accennato, non è in grado di

predisporli, se ignora persino che il deposito è avvenuto, né di

redigerli, se non ha diretta conoscenza della sentenza e di quant'altro

vi attiene (vedi art. 201, terzo comma, cod. proc. pen.), dato che essi

concernono la motivazione. E non è vero che la mancata conferma del

precedente difensore autorizzi a dedurre che la parte intenda

sostituirlo: infatti, la nuova nomina va effettuata con atto ricevuto

dall'autorità giudiziaria, o ad essa presentato, ovvero con

dichiarazione resa, anche per lettera, alla cancelleria o segreteria

(art. 134 cod. proc. pen.) o, quando si tratta di detenuto, con

dichiarazione ricevuta presso lo stabilimento carcerario (art. 80 cod.

proc. pen.); e sino a che uno di questi atti non esista, resta

difensore chi lo è stato in precedenza.

Ad ogni modo, quel che occorre è la sicurezza di una difesa

tecnica subito dopo la dichiarazione di gravame, sicurezza che la norma

impugnata non dà. A tacere, poi, del caso particolare in cui

l'imputato non sia in grado o possa non essere in grado di provvedere

alla difesa, allorché, essendo minorenne o altrimenti incapace, il

genitore o il tutore impugnante (persona diversa da lui) non abbia

designato il nuovo difensore.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 151, terzo

comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui esclude che

l'avviso di deposito della sentenza pronunziata in seguito a

dibattimento sia notificato anche al difensore nel dibattimento.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 5 maggio 1971.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -

GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI

ECLI:IT:COST:1971:96 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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