Corte costituzionale

Sentenza n. 225/1984

Questione dichiarata infondata · depositata il 25/07/1984 · relatore Brunetto Bucciarelli Ducci

Norme in gioco

usata come parametro

citata

  • art. 10d.P.R. 932/1955

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 151,

secondo e terzo comma, e 263 bis del codice di procedura penale; art.

10 del d.P.R. 25 ottobre 1955, n. 932 (Norme di attuazione di

coordinamento della legge 18 giugno 1955, n. 517, concernente

modificazioni al codice di procedura penale) promosso con ordinanza

emessa il 30 dicembre 1976 dal giudice istruttore presso il Tribunale

di Salerno nel procedimento penale a carico di Petti Luigi iscritta al

n. 109 del registro ordinanze 1977 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 107 dell'anno 1977;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nella camera di consiglio dell'11 aprile 1984 il Giudice

relatore Brunetto Bucciarelli Ducci.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Con ordinanza del 30 dicembre 1976 il giudice istruttore del

Tribunale di Salerno, nel corso del procedimento penale a carico di

Luigi Petti (imputato di bancarotta fraudolenta e violazione

dell'obbligo di residenza), sollevava questione di legittimità

costituzionale, in relazione all'art. 24, secondo comma, della

Costituzione, degli artt. 151, secondo e terzo comma, 263 bis C.p.p. e

10 d.P.R. 25 ottobre 1955, n. 932, nella parte in cui da un lato non

prevedono il deposito in cancelleria del mandato di cattura rimasto

ineseguito e del verbale di vane ricerche ed il correlativo diritto del

difensore all'avviso, dall'altro dispongono la decorrenza nei confronti

del difensore del termine per proporre ricorso dalla data del verbale

di vane ricerche e non dal deposito in cancelleria del mandato di

cattura e del verbale stesso.

Secondo il giudice a quo tali disposizioni violano il diritto di

difesa, non consentendo al difensore di un imputato latitante colpito

da mandato di cattura di aver conoscenza del provvedimento soggetto ad

impugnazione ed estendendo al difensore stesso la presunzione iuris

tantum di conoscenza del provvedimento fondata sulla volontaria

sottrazione dell'imputato all'esecuzione di esso. Ne risulterebbe

così impedita - secondo il Tribunale - l'esplicazione dell'assistenza

tecnica in ogni stato e grado del procedimento, che è una delle

garanzie essenziali del diritto alla difesa.

2. - È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocato Generale dello Stato,

assumendo l'infondatezza della questione sollevata.

Qualora, infatti - argomenta l'Avvocatura - fosse previsto

l'obbligo del deposito in cancelleria del mandato di cattura rimasto

ineseguito e del verbale di vane ricerche, si offenderebbe l'evidente

interesse alla segretezza sull'emissione del mandato e sulle ragioni

che l'hanno motivato, consentendo all'imputato latitante di inquinare

le prove e ponendolo in una situazione di ingiustificato favore

rispetto all'imputato che venga a conoscenza del mandato solo al

momento del suo arresto. D'altra parte - osserva la difesa dello Stato

- il termine per l'impugnazione del mandato stesso non decorre, in caso

di latitanza, dalla data del verbale di vane ricerche, ma dal giorno

della consegna del mandato all'imputato, come ha ritenuto la Cassazione

(Sez. IV, 17 marzo 1976, n. 387, riportata più oltre). Considerato in diritto :

1. - Viene sottoposta all'esame della Corte la questione se

contrastino o meno con l'art. 24, secondo comma, della Costituzione,

gli artt. 151, secondo e terzo comma, 263 bis C.p.p. e 10 d.P.R 25

ottobre 1955, n. 932, nella parte in cui non prevedono il deposito in

cancelleria del mandato di cattura rimasto ineseguito e del verbale di

vane ricerche ed il correlativo diritto del difensore all'avviso ed in

cui dispongono la decorrenza del termine per proporre ricorso da parte

del difensore stesso contro il mandato di cattura dalla data del

verbale di vane ricerche, anziché da quella del deposito in

cancelleria del mandato di cattura e del suddetto verbale. Dubita il

giudice istruttore del Tribunale di Salerno che tali disposizioni

ledano il diritto di difesa, rendendo impossibile l'esplicazione

dell'assistenza tecnica nel caso di mandato di cattura a carico di un

imputato latitante.

Tale lesione si determinerebbe - si osserva nell'ordinanza di

rimessione - in quanto la giurisprudenza ordinaria si sarebbe da tempo

consolidata in un'interpretazione restrittiva delle norme impugnate,

negando al difensore il diritto all'avviso e al deposito del mandato di

cattura e del verbale di vane ricerche e facendo decorrere il termine

per proporre ricorso, in caso di volontaria sottrazione all'esecuzione

del mandato da parte dell'imputato, dalla data del suddetto verbale, di

cui entrambi, imputato e difensore, possono essere del tutto ignari.

2. - La questione, come proposta, non è fondata.

La lesione lamentata, infatti, discende dal presupposto che le

norme denunciate pongano l'imputato e il difensore nella condizione di

ignorare l'evento che costituisce il termine a quo per proporre

impugnazione avverso il mandato di cattura, in quanto la latitanza

stessa dell'imputato comporta l'ipotesi che egli possa non essere a

conoscenza della data del verbale di vane ricerche, che registra

appunto la mancata esecuzione del mandato di cattura per

l'impossibilità di reperire il destinatario.

Senonché è proprio tale presupposto giuridico a fare difetto.

La giurisprudenza ordinaria ha subito, infatti, un'evoluzione

allontanandosi dalla interpretazione restrittiva esposta nell'ordinanza

di rimessione ed orientandosi invece, con una tendenza ormai uniforme

da molti anni e tale comunque da costituire allo stato diritto vivente,

nel senso che il termine per impugnare il mandato di cattura decorre -

ai sensi dell'impugnato art. 10 d.P.R. n. 932 del 1955 - non dal

verbale di vane ricerche, ma dalla consegna o dalla notificazione del

mandato di cattura o comunque dal momento in cui l'imputato latitante

ne abbia avuto piena conoscenza. La ratio della norma citata si

informa, secondo la Corte di Cassazione, al principio generale che il

termine per impugnare un provvedimento non può che decorrere dal

giorno in cui esso viene formalmente conosciuto dalla parte, cui la

legge riconosce il diritto di impugnarlo.

La normativa vigente, pertanto, non modificata sul punto

dall'entrata in vigore della legge 12 agosto 1982, n. 532 (Tribunale

della libertà), garantisce all'imputato latitante e al suo difensore

la conoscenza del momento iniziale della decorrenza del termine per

impugnare il mandato di cattura, ponendolo nelle condizioni di

esercitare quel diritto alla difesa tutelato dall'art. 24 della

Costituzione.

Questa Corte, peraltro, ha avuto occasione di affermare più volte

come il diritto di difesa possa, quanto alle modalità del suo

esercizio, essere dal legislatore diversamente regolato ed adattato

alle speciali esigenze dei diversi procedimenti, purché non ne siano

pregiudicati lo scopo e le funzioni (sentenze nn. 159 del 1972 e 80 del

1984).

Ora è innegabile che nell'ipotesi della latitanza dell'imputato -

come nel caso della normativa impugnata - la tutela del diritto alla

difesa debba essere contemperata dall'esigenza, altrettanto meritevole

di tutela, di assicurare la segretezza delle ricerche dell'imputato

stesso.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione

di legittimità costituzionale degli artt. 151, secondo e terzo comma,

263 bis C.p.p. e 10 d.P.R. 25 ottobre 1955, n. 932, sollevata in

riferimento all'art. 24 della Costituzione dal giudice istruttore del

Tribunale di Salerno con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 13 luglio 1984.

F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE

STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI

- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1984:225 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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