Art. 103 c.p.p. — Garanzie di libertà del difensore

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Le ispezioni e le perquisizioni negli uffici dei difensori sono consentite solo:

  • a)quando essi o altre persone che svolgono stabilmente attivita' nello stesso ufficio sono imputati, limitatamente ai fini dell'accertamento del reato loro attribuito;
  • b)per rilevare tracce o altri effetti materiali del reato o per ricercare cose o persone specificamente predeterminate. Presso i difensori e gli investigatori privati autorizzati e incaricati in relazione al procedimento, nonche' presso i consulenti tecnici non si puo' procedere a sequestro di carte o documenti relativi all'oggetto della difesa, salvo che costituiscano corpo del reato. Nell'accingersi a eseguire una ispezione, una perquisizione o un sequestro nell'ufficio di un difensore, l'autorita' giudiziaria a pena di nullita' avvisa il consiglio dell'ordine forense del luogo perche' il presidente o un consigliere da questo delegato possa assistere alle operazioni. Allo stesso, se interviene e ne fa richiesta, e' consegnata copia del provvedimento. Alle ispezioni, alle perquisizioni e ai sequestri negli uffici dei difensori procede personalmente il giudice ovvero, nel corso delle indagini preliminari, il pubblico ministero in forza di motivato decreto di autorizzazione del giudice. Non e' consentita l'intercettazione relativa a conversazioni o comunicazioni dei difensori, degli investigatori privati autorizzati e incaricati in relazione al procedimento, dei consulenti tecnici e loro ausiliari, ne' a quelle tra i medesimi e le persone da loro assistite. Sono vietati il sequestro e ogni forma di controllo della corrispondenza tra l'imputato e il proprio difensore in quanto riconoscibile dalle prescritte indicazioni, salvo che l'autorita' giudiziaria abbia fondato motivo di ritenere che si tratti di corpo del reato. Salvo quanto previsto dal comma 3 e dall'articolo 271, i risultati delle ispezioni, perquisizioni, sequestri, intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, eseguiti in violazione delle disposizioni precedenti, non possono essere utilizzati. Fermo il divieto di utilizzazione di cui al primo periodo, quando le comunicazioni e conversazioni sono comunque intercettate, il loro contenuto non puo' essere trascritto, neanche sommariamente, e nel verbale delle operazioni sono indicate soltanto la data, l'ora e il dispositivo su cui la registrazione e' intervenuta. 253 260 263
Gli interventi su questo articolo(3)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 29 dicembre 2017, n. 216

253

Il D.Lgs. 29 dicembre 2017, n. 216 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che la presente modifica si applica alle operazioni di intercettazione relative a provvedimenti autorizzativi emessi dopo il centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto medesimo.

260

Il D.Lgs. 29 dicembre 2017, n. 216, come modificato dal D.L. 25 luglio 2018, n. 91, convertito con modificazioni dalla L. 21 settembre 2018, n. 108, ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che "Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3 4, 5 e 7 si applicano alle operazioni di intercettazione relative a provvedimenti autorizzativi emessi dopo il 31 marzo 2019".

D.Lgs. 29 dicembre 2017, n. 216, come modificato dalla L. 30 dicembre 2018, n. 145

263

Il D.Lgs. 29 dicembre 2017, n. 216, come modificato dalla L. 30 dicembre 2018, n. 145, ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che "Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3 4, 5 e 7 si applicano alle operazioni di intercettazione relative a provvedimenti autorizzativi emessi dopo il 31 luglio 2019".

Testo in vigore dal 1 gennaio 2019 al 15 giugno 2019

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 229/1998

    Questione infondata
    19 giugno 1998

    Non è fondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., dell'art. 106, comma 6, cod. proc. pen. - nella parte in cui non prevede il divieto di sottoporre a sequestro gli scritti formati dall'imputato (o dall'indagato) appositamente ed esclusivamente per facilitare la propria difesa negli interrogatori - sollevata dal Tribunale rimettente in seguito a richiesta di riesame avverso il provvedimento del Procuratore della Repubblica con il quale si era ordinato, previa perquisizione, il sequestro probatorio, nella cella ove l'inquisito è detenuto, degli appunti dallo stesso predisposti al fine di rispondere più agevolmente al già reso interrogatorio, nel dichiarato intento di "verificare se in questi appunti fossero riportate circostanze diverse da quelle poi verbalmente riferite". Contrariamente all'assunto interpretativo su cui si basa l'ordinanza di rinvio, deve infatti ritenersi, in forza dei principi chiaramente posti dagli artt. 247 e 253 cod. proc. pen. (sui casi e forme delle perquisizioni e sull'oggetto del sequestro), dall'art. 188 stesso codice (sulla tutela della libertà morale della persona nell'assunzione della prova) e dagli stessi artt. 24 e 2 Cost. - in quanto immediatamente applicabili - sulla garanzia indefettibile del diritto di difesa e in generale dei diritti fondamentali della persona - alla operatività dei quali non può essere di ostacolo, in quanto anch'esso va interpretato 'secundum Constitutionem', il disposto dell'art. 237 cod. proc. pen., che consente l'acquisizione, anche d'ufficio, di qualsiasi documento proveniente dall'imputato - che, salvo che costituiscano corpo di reato, non si può procedere a sequestro di carte o documenti relativi all'oggetto della difesa, e non soltanto - a tutela della difesa tecnica - di quelli esistenti presso i difensori (e i consulenti tecnici) - a cui la disposizione impugnata fa espresso, ma in realtà non limitativo, riferimento - ma anche - a tutela della, non meno meritevole di protezione, difesa personale - di quelli in possesso dell'imputato. Con la conseguenza che, nel caso di specie, il disposto sequestro, trattandosi, fra l'altro, di prova comunque inutilizzabile, ai sensi dell'art. 191 cod. proc. pen., perché illecitamente acquisita, avrebbe dovuto essere senz'altro cancellato dal giudice 'a quò, senza alcuna necessità di chiedere alla Corte costituzionale il preteso intervento additivo. red.: S. Pomodoro

    Art. 103 c.p.p. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 2019

Confronto con la versione in vigore dal 22 settembre 2018 al 1 gennaio 2019.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 29 dicembre 2017, n. 216, come modificato dalla L. 30 dicembre 2018, n. 145

    Il D.Lgs. 29 dicembre 2017, n. 216, come modificato dalla L. 30 dicembre 2018, n. 145, ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che "Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3 4, 5 e 7 si applicano alle operazioni di intercettazione relative a provvedimenti autorizzativi emessi dopo il 31 luglio 2019".

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art103 · fonte del testo

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